Cassazione Civile, Ordinanza n. 25825/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di leasing)
La controversia
Un studio legale aveva stipulato con una società di leasing un contratto di locazione finanziaria avente a oggetto un immobile strumentale, con scadenza nel 2026. Nel corso del rapporto lo studio aveva chiesto il riscatto anticipato e la chiusura anticipata del leasing; la società aveva aderito subordinando l’operazione al pagamento degli importi indicati in due conteggi successivi. Lo studio aveva poi contestato tali conteggi e promosso giudizio chiedendo l’accertamento dell’avvenuto accordo di estinzione anticipata del leasing, o in subordine di un preliminare con diritto al trasferimento ex art. 2932 c.c., nonché la declaratoria di usurarietà della clausola sugli interessi moratori. Nelle more, le parti avevano però stipulato un distinto atto di compravendita dell’immobile, con prezzo superiore a quello prospettato dallo studio, escludendo espressamente la natura transattiva dell’atto e riservando la possibilità di ripetere quanto eventualmente non dovuto. I giudici di merito avevano ritenuto che non fosse mai intervenuto un accordo di risoluzione/riscatto anticipato del leasing e che il trasferimento del bene trovasse titolo esclusivamente nella successiva compravendita; avevano quindi negato la ripetizione delle somme asseritamente pagate in eccedenza. Con il ricorso per cassazione lo studio deduceva, da un lato, omessa pronuncia e violazione della disciplina antiusura, assumendo che il giudice d’appello non avesse esaminato la questione della soglia usuraria e che nel calcolo dovessero rientrare anche spese amministrative e costi di estinzione anticipata, oltre a lamentare la mancata considerazione dell’usura sopravvenuta; dall’altro, violazione degli artt. 2033, 1321 e 1173 c.c. e vizio di motivazione, sostenendo che la somma aggiuntiva corrisposta non trovasse titolo né nel leasing originario né nell’atto di compravendita, e fosse quindi indebita.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la ricostruzione dei giudici di merito fosse corretta: non era stato concluso un accordo di estinzione anticipata del leasing, ma era stato stipulato un autonomo contratto di compravendita, unico titolo del trasferimento dell’immobile. Di conseguenza, le somme pagate in relazione alla vendita non potevano essere valutate alla luce delle pattuizioni del leasing e non erano qualificabili come indebite in base all’art. 2033 c.c. La Corte ha inoltre escluso l’omessa pronuncia sulla questione dell’usura, osservando che la Corte d’appello vi aveva effettivamente provveduto, e ha confermato l’irrilevanza dell’usura sopravvenuta secondo il precedente richiamato. Ha infine ritenuto comprensibile e sufficiente la motivazione della sentenza impugnata, condannando il ricorrente alle spese di lite e dando atto dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
diritto al trasferimento del bene ex 2932 del codice civile
invocato dal ricorrente come base subordinata della domanda, ma la Corte ha escluso che vi fosse un preliminare azionabile perché il trasferimento è stato ricondotto a una compravendita autonoma.
"tutte le remunerazioni del capitale a qualsiasi titolo pretese, o percepite dal creditore in dipendenza del finanziamento"
la Corte ha negato che la norma potesse applicarsi alla compravendita intervenuta tra le parti; il riferimento a qualsiasi titolo presuppone comunque una pretesa con causa nel rapporto di finanziamento, qui invece sostituito da un autonomo contratto di vendita.
non si è tenuto conto che nel calcolo del tasso soglia del finanziamento rientrano tutte le remunerazioni del capitale
richiamato dal ricorrente per sostenere la natura usuraria di varie voci economiche; la Corte ha escluso che tali voci, nel caso concreto, fossero interessi in senso tecnico.
somma che non ha titolo in alcuna pattuizione negoziale ... deve ritenersi indebito
la Corte ha ritenuto insussistente l’indebito, poiché le somme trovavano giustificazione nel prezzo pattuito nella compravendita autonoma.
violazione degli articoli 2033, 1321, e 1173 del codice civile
richiamato per sostenere la mancanza di un valido titolo negoziale delle somme pretese; la Corte ha invece valorizzato l’autonoma fonte contrattuale della vendita.
violazione degli articoli 2033, 1321, e 1173 del codice civile
richiamato per contestare la fonte dell’obbligazione di pagamento; la Corte ha affermato che la fonte era il contratto di compravendita.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
vizio di motivazione in quanto difficilmente comprensibile, poco chiara
la Corte ha escluso il difetto assoluto di motivazione, ritenendo la ratio decidendi chiara e adeguatamente espressa.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.
dato processuale sulla trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento ... dell'ulterior
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un rapporto di leasing, le parti stipulano successivamente una compravendita autonoma che trasferisce il bene, il titolo del trasferimento e delle obbligazioni di prezzo va individuato nel nuovo contratto, non nelle pattuizioni del leasing originario.
- La domanda di ripetizione di somme come indebitamente versate non può essere accolta se le somme trovano giustificazione nel prezzo liberamente pattuito in un contratto successivo e distinto rispetto a quello invocato dal ricorrente.
- La disciplina antiusura relativa ai finanziamenti non è automaticamente estensibile a una compravendita solo perché quest’ultima abbia determinato la chiusura del rapporto di finanziamento; occorre che la pretesa economica trovi causa nel finanziamento stesso.
- Le voci richieste in occasione della chiusura anticipata di un rapporto non sono necessariamente interessi usurari: per esserlo devono rappresentare remunerazione del capitale, e non un corrispettivo o un ristoro connesso a un diverso assetto negoziale.
- Non vi è omessa pronuncia quando il giudice d’appello affronta la questione dedotta, anche se la parte ritenga la risposta giuridicamente errata; il vizio attiene alla mancanza di decisione, non alla sua condivisibilità.
- Il vizio di motivazione per difetto assoluto ricorre solo se la motivazione manca o è meramente apparente; non è configurabile quando la ratio decidendi, pur sintetica, consenta di comprendere l’iter logico seguito dal giudice.
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