Cassazione Civile, Ordinanza n. 29241/2023 del 20/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego tacito di un'istanza di rimborso del 90% delle imposte versate negli anni 1991 e 1992, presentata da una società cooperativa che invocava le agevolazioni fiscali previste per i soggetti colpiti dal sisma che interessò la Sicilia nel 1990. L'Agenzia delle entrate aveva visto respinto il proprio appello in CTR e ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha dedotto l'inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata allegazione alla domanda di rimborso della documentazione probatoria dei versamenti; con il secondo ha censurato la decisione per violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che incombeva sul contribuente dimostrare i presupposti del rimborso; con il terzo ha denunciato la mancata applicazione della disciplina nazionale e unionale sugli aiuti di Stato, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare in concreto la spettanza del beneficio, la compatibilità con il regime de minimis e, comunque, i presupposti richiesti dalla decisione della Commissione UE sugli aiuti illegali connessi alle misure agevolative per le calamità naturali.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la doglianza confondesse il piano dell'ammissibilità della domanda di rimborso con quello probatorio, poiché il vizio dedotto riguardava la mancata allegazione dei documenti e non l'indicazione specifica degli estremi del versamento e degli importi richiesti. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, osservando che il giudice di merito aveva omesso ogni verifica sui presupposti sostanziali per l'applicazione dell'agevolazione e del rimborso richiesto, anche alla luce della disciplina sugli aiuti di Stato e della necessità di accertare in concreto la compatibilità del beneficio con il regime de minimis o con le condizioni per gli aiuti destinati a compensare danni da calamità naturale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate con il primo motivo, in relazione ai requisiti di proposizione del ricorso tributario.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate con il primo motivo.
art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate con il primo motivo.
art. 27 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate con il primo motivo.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate con il primo motivo.
Richiamato sia dal primo sia dal secondo motivo; la Corte distingue il profilo dell'onere della prova da quello dell'ammissibilità della domanda, e afferma che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare in concreto i presupposti del rimborso.
Richiamato nel secondo motivo come parametro della dedotta erronea valutazione delle prove.
Richiamato nel terzo motivo come norma sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per censurare l'omessa verifica dei presupposti dell'agevolazione.
art. 138 L. 23 dicembre 2000, n. 388
Individua i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 ammessi ai benefici richiamando l'ordinanza n. 2057/1990.
art. 3 ordinanza 21 dicembre 1990, n. 2057
È la disposizione richiamata dall'art. 138 L. n. 388/2000; include tra i beneficiari sia i residenti nei Comuni colpiti sia i soggetti che svolgono attività economica nell'area interessata.
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
Richiamato nel terzo motivo quale base delle misure agevolative rientranti nel perimetro della decisione UE sugli aiuti di Stato.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
Richiamato nel terzo motivo nel quadro delle misure agevolative oggetto di verifica alla luce del diritto UE.
artt. 107 e 108 TFUE
La Corte li richiama per affermare che il giudice nazionale deve verificare la compatibilità dell'agevolazione con la disciplina sugli aiuti di Stato e, se del caso, disapplicare le norme interne contrastanti.
art. 107, par. 2, lett. b), TFUE
Evocato per gli aiuti destinati a compensare i danni causati da calamità naturale, purché vi sia un nesso chiaro e diretto tra danno subito e aiuto concesso.
art. 108, par. 3, TFUE
Richiamato nella decisione della Commissione UE per qualificare come illegali le misure di aiuto non previamente autorizzate.
Decisione (UE) 2016/195
Decisione della Commissione UE del 14/08/2015, C (2015) 5549 final
È richiamata per stabilire l'incompatibilità con il mercato interno di alcune misure agevolative e per prevedere eccezioni in caso di aiuti individuali de minimis o compensativi di danni da calamità naturale.
regolamento (CE) n. 1407/2013
Indicato come parametro per verificare se l'aiuto individuale rientri nel regime de minimis.
regolamento (CE) n. 717/2014
Indicato come ulteriore parametro per verificare se l'aiuto individuale rientri nel regime de minimis.
Massime di principio
- La mancanza di documentazione probatoria allegata all'istanza di rimborso non coincide, di per sé, con un difetto di ammissibilità della domanda: occorre distinguere tra il piano dell'ammissibilità del rimborso e quello dell'onere e della valutazione della prova.
- In materia di agevolazioni fiscali collegate a eventi calamitosi e potenzialmente configurabili come aiuti di Stato, il giudice di merito deve verificare in concreto i presupposti sostanziali dell'agevolazione, non potendo limitarsi a recepire la pretesa del contribuente.
- Quando l'agevolazione è compatibile solo entro il regime de minimis, la verifica non riguarda il singolo importo domandato isolatamente, ma l'ammontare complessivo dell'aiuto riconducibile a tale regime nel periodo rilevante.
- Gli aiuti destinati a compensare danni da calamità naturale richiedono un nesso chiaro e diretto tra il danno subito dal beneficiario e il beneficio concesso, con esclusione di sovra-compensazioni e con detrazione di eventuali altre fonti di ristoro.
- Le decisioni della Commissione UE in materia di aiuti di Stato vincolano il giudice nazionale, che deve applicarle e, se necessario, disapplicare la normativa interna incompatibile.
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