Cassazione Civile, Ordinanza n. 00061/2024 del 02/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Due soggetti impugnavano una sentenza della CTR Toscana che, in riforma del primo grado, aveva respinto i loro ricorsi contro avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2007. Gli avvisi recuperavano a tassazione maggiori ricavi imputati a una società cooperativa, ritenuta non operare come mutualità prevalente e riqualificata come società di fatto riferibile ai due soci amministratori. Con quattro motivi, i ricorrenti sostenevano: 1) che la CTR avesse attribuito alle dichiarazioni rese da alcuni soci/lavoratori alla Guardia di Finanza un valore probatorio indebito, trattandosi di mere dichiarazioni di terzi non sufficienti da sole a fondare l'accertamento; 2) che la decisione si fondasse su una doppia presunzione, prima escludendo lo scopo mutualistico e poi inferendo da ciò l'esistenza di una società di fatto; 3) che l'Ufficio avesse mutato la causa petendi nelle controdeduzioni, prospettando per la prima volta un accertamento induttivo puro; 4) che la CTR avesse omesso l'esame di documenti decisivi idonei a dimostrare la mutualità prevalente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la CTR aveva correttamente valorizzato le dichiarazioni dei terzi solo in combinazione con altri elementi documentali e aveva compiuto un accertamento positivo della società di fatto sulla base di una pluralità di dati concreti, senza violare alcun divieto di presunzioni di secondo grado. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per genericità e difetto di autosufficienza, rilevando comunque che non vi era mutamento degli elementi di fatto posti a base dell'atto impositivo. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché non individuava specificamente il fatto storico omesso, si risolveva in una critica generica alla valutazione delle prove e tendeva a sollecitare un riesame del merito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; i ricorrenti lo hanno invocato per contestare la valutazione delle prove e l'uso delle presunzioni.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è richiamato per la dedotta nullità della sentenza o del procedimento, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza e genericità.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
nel testo riformato riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; la Corte precisa che non basta lamentare una mancata considerazione generica delle prove.
regola la prova per presunzioni semplici, utilizzabile se il ragionamento inferenziale è fondato su fatti noti adeguatamente accertati.
impone che la presunzione sia grave, precisa e concordante; la Corte ribadisce che le dichiarazioni di terzi possono costituire indizi, ma devono essere corroborate da altri elementi e contestualizzate.
art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
norma richiamata dai ricorrenti in tema di accertamento tributario; la Corte non ravvisa la violazione denunciata.
art. 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
è evocato dai ricorrenti per denunciare un asserito mutamento della causa petendi nel processo tributario, ma la censura è dichiarata inammissibile e comunque infondata.
art. 7, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
viene richiamato dalla Corte per ribadire la preclusione della prova testimoniale nel processo tributario, con la precisazione che le dichiarazioni di terzo non sono testimonianza ma indizi utilizzabili.
art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
richiamato come fondamento del principio di parità delle armi nell'utilizzo delle dichiarazioni di terzo nel processo tributario.
art. 3 Cost.
evocato quale parametro di uguaglianza cui si collega il principio di parità delle armi.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
impone l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; la sua violazione comporta inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
norma sul contributo unificato aggiuntivo, richiamata nel dispositivo per dare atto dei presupposti.
Massime di principio
- Nel processo tributario, le dichiarazioni rese da terzi e inserite nel PVC o recepite nell'avviso di accertamento hanno valore indiziario e possono concorrere a formare il convincimento del giudice, anche se non rese in contraddittorio con il contribuente; tuttavia, per assurgere a prova presuntiva devono essere corroborate da ulteriori elementi e valutate nella loro precisione e gravità.
- La regola del divieto di 'doppie presunzioni' non opera come principio generale dell'ordinamento: un fatto già accertato mediante presunzioni gravi, precise e concordanti può costituire a sua volta la premessa di un'ulteriore inferenza presuntiva, purché anche quest'ultima sia adeguatamente sorretta.
- Non integra violazione dell'art. 2729 c.c. l'accertamento che, da una pluralità di indizi e da un autonomo esame delle risultanze istruttorie, ricavi la sussistenza di una società di fatto o la fittizietà di un diverso assetto formale.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del merito delle prove; la censura deve indicare specificamente il fatto storico decisivo asseritamente omesso o la concreta violazione di legge, altrimenti è inammissibile.
- È inammissibile il motivo di ricorso che deduca un mutamento della causa petendi o l'omesso esame di documenti senza trascrivere o indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti e la loro collocazione processuale.
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