Cassazione Civile, Ordinanza n. 14693/2024 del 27/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'annualità 2007 relativo a un'area demaniale del porto di Genova, di proprietà dell'Autorità portuale e concessa a una società privata. La contribuente aveva contestato, in origine, la mancata notificazione della nuova rendita catastale posta a base del tributo e l'erronea quantificazione del valore imponibile. La CTR aveva accolto l'appello del Comune ritenendo che la rendita potesse essere utilizzata anche senza notifica al concessionario, perché quest'ultimo era rimasto estraneo alla procedura DOCFA e perché la rendita determinata nel 2008 poteva valere per annualità pregresse. In cassazione la società ha proposto sei motivi: 1) nullità della sentenza per omesso esame delle difese; 2) violazione dell'art. 74, comma 1, l. 342/2000 per avere escluso l'obbligo di notifica della rendita al concessionario; 3) omesso esame del fatto che la DOCFA del 2010 era stata presentata dalla società con nulla osta dell'autorità portuale; 4) e 5) censura di omessa pronuncia sulla legittimazione a presentare la DOCFA per aree in concessione; 6) violazione delle norme sull'ICI e sull'accatastamento per avere ritenuto imponibili le aree demaniali in una categoria diversa dalla E/1. Il Comune ha resistito e ha eccepito anche un giudicato esterno, poi disatteso.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo perché l'esame delle difese e la selezione delle prove sono attività riservate al giudice di merito, che non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione. Ha invece accolto il secondo motivo, applicando il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 74, comma 1, l. 342/2000, l'atto attributivo o modificativo della rendita catastale è efficace solo dalla notificazione ai soggetti intestatari della partita catastale; poiché il concessionario dell'area demaniale era intestatario catastale e soggetto passivo ICI, l'Amministrazione aveva l'obbligo di notificargli la rendita prima di usarla per liquidare il tributo. La Corte ha ritenuto irrilevante che la rendita fosse stata proposta in DOCFA da altro soggetto, che la società fosse consapevole della pendenza del procedimento o che la rendita potesse essere usata retroattivamente, perché qui il problema era l'assenza totale di notifica al soggetto passivo interessato. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto l'originario ricorso della contribuente contro l'avviso ICI. Le spese di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Comune.
Norme richiamate
"A decorrere dal 10 gennaio 2000 gli atti, comunque, attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. (...)"
La rendita catastale non è utilizzabile nei confronti del soggetto passivo intestatario catastale se non dopo la sua notificazione; l'obbligo di notifica grava sull'Amministrazione finanziaria anche quando il contribuente sia concessionario di area demaniale ed estraneo alla procedura DOCFA.
È richiamato a sostegno dell'esigenza di informazione del contribuente e della necessità che l'Amministrazione comunichi gli esiti del nuovo classamento.
Invocato nel primo motivo per la denunciata nullità della sentenza per omessa considerazione delle difese.
Invocato insieme all'art. 118 disp. att. c.p.c. per denunciare un asserito vizio di motivazione/nullità della sentenza.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al preteso difetto di motivazione della sentenza di appello.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per denunciare nullità della sentenza e omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazioni di legge sostanziale in tema di rendita catastale e ICI.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato nel quinto motivo per contestare la motivazione dell'avviso di accertamento.
Richiamato nel quinto motivo in tema di motivazione degli atti impositivi.
Richiamato nel sesto motivo in tema di applicazione dell'ICI alle aree demaniali.
art. 10, comma 2, R.D. 652/1939
Richiamato nel sesto motivo per la classificazione catastale delle aree demaniali.
Massime di principio
- In tema di ICI, la rendita catastale attribuita o modificata è efficacemente utilizzabile nei confronti del contribuente solo dalla sua notificazione al soggetto intestatario della partita catastale.
- Quando il contribuente soggetto passivo dell'imposta è un concessionario di area demaniale e risulta intestatario catastale, l'Amministrazione ha l'obbligo di notificargli l'atto di classamento; l'omessa notifica rende illegittima la liquidazione basata su quella rendita.
- La regola secondo cui, per chi ha presentato la DOCFA, non è necessaria la notifica della rendita vale solo se la liquidazione del tributo è effettuata nei confronti dello stesso soggetto che ha promosso la procedura; non si estende a soggetti diversi, ancorché legittimati passivi.
- La possibilità di utilizzare retroattivamente una rendita notificata per annualità pregresse non sana la mancanza di notifica quando la rendita non sia mai stata portata a conoscenza del contribuente interessato.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente tutte le deduzioni difensive, purché esponga le ragioni del proprio convincimento e selezioni le prove ritenute decisive.
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