Cassazione Civile, Ordinanza n. 29475/2021 del 21/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti del de cuius per gli anni 2004 e 2005, con cui l'Ufficio aveva rettificato le dichiarazioni rese dal contribuente e recuperato maggiori imposte, contestando l'omessa contabilizzazione di compensi derivanti da attività libero-professionale sulla base delle movimentazioni di conti correnti bancari. Gli eredi hanno impugnato la conferma dell'atto in appello e poi in cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata partecipazione al giudizio di merito di una delle ricorrenti, cointestataria del conto corrente utilizzato come fonte presuntiva; 2) violazione degli artt. 2697 e 2702 c.c., dell'art. 345 c.p.c. e vizi motivazionali, per avere valorizzato come indizi di maggiori compensi le movimentazioni del conto cointestato, senza considerare che potevano riferirsi ad altre causali; 3) violazione degli artt. 3 e 53 Cost. per avere esteso la presunzione anche ai prelevamenti, nonostante il contribuente fosse un lavoratore autonomo; 4) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 per avere ritenuto non idonea la documentazione prodotta a superare la presunzione, nonché per non avere esercitato poteri istruttori officiosi; 5) violazione dell'art. 58 d.lgs. 546/1992 per avere ritenuto inammissibile la produzione di nuovi documenti in appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, accogliendo il terzo, dichiarando inammissibile il quinto e rigettando il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha escluso il litisconsorzio necessario nel processo tributario perché l'obbligazione fiscale accertata riguardava un unico soggetto, pur se la prova era tratta da rapporti bancari cointestati con terzi; ha ritenuto corretta, in linea generale, l'utilizzazione delle movimentazioni bancarie come presunzione, ma ha affermato che non può più applicarsi al lavoratore autonomo la presunzione legale sui prelevamenti prevista dall'art. 32 d.P.R. 600/1973, dichiarata incostituzionale in parte qua dalla Corte costituzionale, con conseguente onere dell'Amministrazione di provare l'effettiva destinazione dei prelevamenti ad acquisti inerenti alla produzione del reddito. Quanto agli ulteriori motivi, la valutazione delle prove non è riesaminabile in cassazione; i poteri istruttori officiosi non suppliscono alle carenze probatorie della parte; la censura sulla documentazione nuova in appello non coglieva la ratio decidendi, che aveva riguardato la non rilevanza dei documenti rispetto a motivi nuovi non dedotti in origine.
Norme richiamate
mancata partecipazione ai gradi del giudizio di merito
Nel processo tributario il litisconsorzio necessario va ricostruito alla luce dell'art. 14 d.lgs. 546/1992 e ricorre solo se l'atto impositivo è unitario e riguarda una posizione inscindibilmente comune a più debitori; non basta che una prova provenga da rapporti con terzi.
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
litisconsorzio necessario nel processo tributario
Configura una fattispecie autonoma rispetto all'art. 102 c.p.c.; richiede l'inscindibilità della causa per l'oggetto del ricorso e la comunanza degli elementi costitutivi dell'obbligazione.
La parte che intende superare la presunzione derivante dai movimenti bancari deve offrire prova analitica dell'estraneità delle singole movimentazioni ai fatti imponibili.
La censura sulla valutazione documentale è stata reputata non idonea a incidere sulla decisione di merito, trattandosi di apprezzamento probatorio non sindacabile in cassazione.
nuovi documenti in appello
La produzione documentale in appello è stata ritenuta inammissibile dalla CTR non per un divieto assoluto di nuovi documenti, ma perché non pertinente a censure non dedotte con il ricorso originario.
art. 3 Cost.
Richiamato insieme all'art. 53 Cost. per escludere l'estensione ai lavoratori autonomi della presunzione sui prelevamenti bancari.
art. 53 Cost.
La presunzione automatica che i prelevamenti del professionista siano compensi è incompatibile con il principio di capacità contributiva.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
presunzione anche ai compensi dei lavoratori autonomi
La Corte ne afferma l'inapplicabilità, in parte qua, ai lavoratori autonomi, alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale; resta ferma, per l'Amministrazione, la necessità di provare che i prelevamenti siano stati impiegati per acquisti inerenti alla produzione del reddito.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Consente all'Amministrazione di utilizzare i movimenti dei conti correnti bancari come base per la rettifica presuntiva della dichiarazione, anche quando il conto sia intestato a un terzo, se vi siano elementi sintomatici della riferibilità delle movimentazioni all'attività del contribuente.
art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992
nuovi documenti nel giudizio di appello
La censura è inammissibile quando non colpisce la reale ratio decidendi della sentenza, che può ammettere nuovi documenti ma escluderne la rilevanza rispetto a motivi di impugnazione non proposti in primo grado.
Richiamato solo per il deposito della memoria dei ricorrenti.
Massime di principio
- Nel processo tributario il litisconsorzio necessario non deriva automaticamente dalla presenza di conti cointestati o di rapporti con terzi, ma solo quando l'atto impositivo sia unitario e la posizione debitoria sia inscindibilmente comune a più soggetti.
- Le movimentazioni bancarie possono legittimare una presunzione di maggiori ricavi o compensi, ma chi contesta l'accertamento deve fornire prova specifica e analitica dell'estraneità di ciascuna movimentazione ai fatti imponibili.
- La presunzione legale che estende ai prelevamenti bancari l'imputazione a ricavi/compensi non si applica al lavoratore autonomo, per cui l'Amministrazione deve provare l'effettivo utilizzo dei prelievi in operazioni inerenti alla produzione del reddito.
- In cassazione non è consentito una nuova valutazione del materiale probatorio, né i poteri istruttori officiosi del giudice possono supplire alle carenze probatorie della parte quando questa sia in grado di produrre la prova necessaria.
- Una censura sulla produzione di documenti in appello è inammissibile se non coglie la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, specialmente quando il giudice non esclude in astratto i nuovi documenti ma ne nega la rilevanza rispetto a questioni non dedotte tempestivamente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29265/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29266/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29267/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29268/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29269/2021 del 21/10/2021
- ordinanza_civile · 21 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29270/2021 del 21/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →