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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20613/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore, già incardinato nella dirigenza sanitaria, aveva chiesto in primo e secondo grado il riconoscimento delle differenze retributive asseritamente dovute per avere svolto ininterrottamente, dal 2003 al 2018, l’incarico provvisorio di dirigente responsabile di una struttura complessa dell’area impiantistica-antifortunistica. La tesi era che, essendo la sostituzione protrattasi ben oltre il termine massimo previsto dalla disciplina collettiva, l’azienda avrebbe dovuto corrispondergli il trattamento economico accessorio del dirigente sostituito, invocando gli artt. 36 e 97 Cost. e la disciplina sulle mansioni superiori del pubblico impiego contrattualizzato. Il ricorso per cassazione era affidato a un unico motivo di violazione di legge e dei contratti collettivi, sostenendo che la protrazione per circa quindici anni della sostituzione fosse incompatibile con il buon andamento dell’amministrazione e con il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente.

La decisione

La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso, escludendo l’improcedibilità perché la sentenza impugnata, pur non allegata correttamente dal ricorrente, era presente nel fascicolo tramite il controricorso. Nel merito, però, ha giudicato infondato l’unico motivo: ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui, nella dirigenza sanitaria, la sostituzione ex art. 18 CCNL non integra svolgimento di mansioni superiori, non si applica l’art. 2103 c.c. né l’art. 52 d.lgs. 165/2001, e al sostituto spetta soltanto l’indennità sostitutiva prevista dal contratto collettivo. La durata eccedente il termine di sei o dodici mesi non consente di pretendere il trattamento economico del sostituito, perché il termine ha funzione sollecitatoria e la disciplina contrattuale, insieme al principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, esclude il diverso diritto invocato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369, secondo comma, c.p.c.

    La mancata corretta allegazione della sentenza impugnata non ha determinato improcedibilità perché l’atto era comunque rinvenibile nel fascicolo mediante il controricorso e il ricorso era tempestivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge e di contratti collettivi.

  • art. 36 Cost.

    È stata ritenuta non violata, perché l’indennità sostitutiva prevista dalla contrattazione collettiva è considerata adeguatamente remunerativa della sostituzione nell’ambito della dirigenza sanitaria.

  • art. 97 Cost.

    La protrazione dell’incarico non è stata ritenuta idonea a fondare, di per sé, la pretesa economica diversa rispetto a quella stabilita dalla disciplina collettiva.

  • art. 18 CCNL 8 giugno 2000 dirigenza S.P.T.A.

    La sostituzione non si configura come mansioni superiori; è prevista una specifica indennità sostitutiva e il superamento del termine massimo non attribuisce il trattamento del dirigente sostituito.

  • art. 18 CCNL 8 giugno 2000 dirigenza medica e veterinaria

    Richiamato in giurisprudenza come disciplina sostanzialmente equivalente per escludere le mansioni superiori e limitare il compenso all’indennità sostitutiva.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    Non si applica al personale dirigente; è riferibile al personale non dirigenziale.

  • art. 2103 c.c.

    Non trova applicazione nei confronti dei dirigenti, compresa la dirigenza sanitaria, per la peculiarità dell’assetto dirigenziale e l’equivalenza delle mansioni.

  • art. 19 d.lgs. n. 165/2001

    Conferma l’inapplicabilità dell’art. 2103 c.c. ai dirigenti e la distinzione tra rapporto di lavoro a tempo indeterminato e incarico dirigenziale a termine.

  • art. 15 d.lgs. n. 502/1992

    La dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo e in un unico livello, circostanza che esclude la nozione di mansioni superiori.

  • art. 15-ter d.lgs. n. 502/1992

    Ribadisce l’impossibilità giuridica di applicare alla dirigenza sanitaria la disciplina delle mansioni superiori.

  • art. 28, comma 6, CCNL 1997/2001

    Stabilisce che, data l’equivalenza delle mansioni dirigenziali, non si applica l’art. 2103, comma 1, c.c.

  • art. 24 d.lgs. n. 165/2001

    Attribuisce alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento retributivo dei dirigenti e afferma il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

  • art. 18, comma 4, CCNL 8 giugno 2000

    Il termine di sei mesi, prorogabile a dodici, ha funzione sollecitatoria per la copertura del posto vacante, ma il suo superamento non comporta il diritto al trattamento economico del sostituito.

  • art. 18, comma 7, CCNL 8 giugno 2000

    Esclude espressamente che le sostituzioni si configurino come mansioni superiori e limita la tutela economica all’indennità sostitutiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento della statuizione sull’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nella dirigenza sanitaria contrattualizzata, la sostituzione del titolare di un incarico non integra svolgimento di mansioni superiori, perché avviene all’interno di un ruolo unico e di un livello unico della dirigenza sanitaria.
  • Per il dirigente sanitario sostituto non è applicabile l’art. 2103 c.c. né la disciplina dell’art. 52 d.lgs. 165/2001, con conseguente esclusione del diritto al trattamento economico accessorio del dirigente sostituito.
  • La prosecuzione della sostituzione oltre il termine massimo previsto dal contratto collettivo non trasforma la sostituzione in mansioni superiori e non legittima la richiesta dell’intera retribuzione del posto vacante; il termine ha funzione sollecitatoria.
  • La tutela economica del sostituto è limitata all’indennità sostitutiva espressamente prevista dalla contrattazione collettiva, ritenuta dalla Corte idonea a remunerare la prestazione resa.
  • Nel pubblico impiego dirigenziale, il trattamento economico e i compensi accessori sono regolati dal principio di onnicomprensività e dalla disciplina collettiva, non dal meccanismo delle mansioni superiori proprio del lavoro non dirigenziale.
  • La mera durata prolungata dell’incarico provvisorio non basta, da sola, a fondare una violazione dell’art. 36 Cost. o del principio di buon andamento, se la disciplina collettiva prevede una specifica indennità e ne esclude effetti ulteriori.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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