Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 04/06/2024 n. 15518 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il diniego del rimborso IVA per l’anno d’imposta 2000, pari a un credito riconosciuto come spettante, ma non erogato dopo la chiusura della partita IVA italiana di Texaco. L’Agenzia aveva chiesto le coordinate bancarie della società oppure una procura speciale all’incasso, ritenendo cessati con la chiusura della partita IVA i poteri del rappresentante fiscale. A.A. ha impugnato la sentenza della CTR Lazio del 22 aprile 2016, che aveva confermato il rigetto del ricorso pronunciato dalla CTP di Roma, deducendo cinque motivi: motivazione della sentenza d’appello; asserita persistenza del mandato nonostante la chiusura della partita IVA; difetto di motivazione sulla non riconoscibilità dell’errore; possibilità di autocertificare il mandato; irrilevanza o inesattezza dell’affermazione sulla notifica del provvedimento di archiviazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la CTR aveva fatto proprie in modo motivato le argomentazioni dell’Agenzia, senza limitarsi a un rinvio acritico. Il secondo è inammissibile: la ricostruzione della CTR, secondo cui dalla chiusura della partita IVA si poteva presumere l’estinzione del mandato, era logica e plausibile; il ricorrente non aveva denunciato la violazione dei canoni d’interpretazione del contratto e chiedeva, in sostanza, una diversa valutazione dei fatti. Il terzo è infondato: la CTR aveva espresso chiaramente la propria ratio sulla non riconoscibilità dell’errore, sicché il ricorrente avrebbe dovuto contestarne la correttezza giuridica. Il quarto è inammissibile perché l’affermazione sull’impossibilità di autocertificare il mandato era ultronea rispetto alla decisiva estinzione del mandato. Il quinto è inammissibile perché la questione della notifica del provvedimento di archiviazione non incideva sulla decisione. Restano quindi confermati il diniego del rimborso e le decisioni di merito. A.A. è stato condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.900 euro oltre alle spese di prenotazione a debito; è stato inoltre dichiarato sussistente, ove dovuto, il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 17, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Senza una partita IVA aperta il rappresentante fiscale non potrebbe svolgere i propri compiti e, quindi, la sua figura sarebbe del tutto inutile per il mandante.

    Nel caso concreto, la chiusura della partita IVA ha costituito un elemento da cui la CTR ha potuto desumere, insieme alle circostanze accertate, la cessazione del mandato del rappresentante fiscale. La Corte non afferma un’automatica estinzione in ogni caso, ma ritiene non censurabile la presunzione concreta adottata in assenza di una diversa manifestazione di volontà del mandante.

  • Art. 1431 del codice civile

    Nel caso di specie, affermando che l'errore in cui sarebbe incorso il rappresentante fiscale nel chiudere la partita IVA non fosse riconoscibile dall'Amministrazione finanziaria, il giudice di appello non ha motivato apparentemente, ma ha qualificato giuridicamente il fatto sottoposto dalle parti alla sua attenzione, esprimendo chiaramente la ratio decidendi.

    La valutazione della riconoscibilità dell’errore deve essere contestata indicando perché sia giuridicamente errata; non basta lamentare una motivazione insufficiente quando la sentenza rende comprensibile la propria ragione decisoria.

  • Art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel caso di specie, la CTR non compie un mero rinvio alle difese di AE, ma ne fa motivatamente proprie le argomentazioni in ordine all'estinzione del rapporto di mandato del rappresentante fiscale all'esito della chiusura della partita IVA.

    Nel processo tributario la motivazione può fare proprie le argomentazioni di una parte, purché sia riconoscibile come ragionamento del giudice e renda chiara la ratio della decisione; non è necessario che la formulazione sia originale.

  • Art. 132 del codice di procedura civile

    Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto piche la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato

    La motivazione per relationem o riproduttiva di argomentazioni di parte non determina di per sé la nullità della sentenza, se le ragioni sono chiaramente attribuibili al giudice e risultano esaustive.

  • Art. 1431 del codice civile

    La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture

    La motivazione è apparente soltanto quando non consente di comprendere il percorso decisorio. Nel caso esaminato, la spiegazione sulla non riconoscibilità dell’errore rendeva invece percepibile la ragione della decisione.

  • Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell' art. 1 , comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

    Quando un ricorso è rigettato e ricorrono i presupposti temporali e processuali indicati, la Corte dà atto dell’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • La chiusura della partita IVA non è trattata dalla decisione come causa astratta e invariabile di estinzione del mandato: può però costituire una base logica per desumerla quando il rappresentante non può più svolgere le proprie funzioni e non risulta una diversa volontà del mandante.
  • Chi sostiene che il mandato sia rimasto in essere deve confrontarsi con gli accertamenti di fatto della sentenza e contestarli con il mezzo processuale appropriato; non può ottenere in cassazione una nuova valutazione dei fatti presentando una diversa ricostruzione come violazione di legge.
  • Se il credito IVA è riconosciuto ma il rappresentante non dimostra di essere ancora legittimato a riscuoterlo, la controversia può riguardare la legittimazione all’incasso e non l’esistenza del credito. È quindi rilevante documentare la continuità dei poteri rappresentativi o produrre una procura speciale all’incasso.
  • Una sentenza non è nulla soltanto perché riprende le argomentazioni di una parte: occorre che la motivazione non permetta di individuare le ragioni attribuibili al giudice.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile se attacca un’affermazione non decisiva o priva di incidenza sulla ratio della sentenza; occorre dimostrare che la censura, se accolta, potrebbe modificare l’esito.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.