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Sentenza

Sentenza del 04/06/2024 n. 15592 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia aveva assoggettato a imposta di registro proporzionale del 3%, ai sensi dell’art. 9 della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, l’enunciazione di un finanziamento soci tra B.B. e la società Villa E.E. di B.B. & C. Sas. Il finanziamento era menzionato in un atto comprendente la donazione di quote, la modifica dei patti sociali e la cessione ai donatari di parte del credito da finanziamento. Il notaio contestava l’avviso di liquidazione sostenendo, con il primo motivo, che mancasse l’identità soggettiva richiesta dall’art. 22 del d.P.R. n. 131/1986, perché la società debitrice era parte del finanziamento ma non degli atti di donazione e modifica sociale. Con il secondo motivo denunciava motivazione apparente della sentenza della CTR, che aveva ritenuto sussistente tale identità.

La decisione

La Cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha escluso la motivazione apparente: la CTR aveva indicato le ragioni per cui riteneva integrato il requisito soggettivo, e l’eventuale errore giuridico andava censurato come violazione di legge, non come nullità della sentenza. Ha inoltre confermato la tassazione per enunciazione: l’atto complessivo, approvato da tutti i soci, produceva effetti riferibili anche alla società, sia per la cessione del credito verso il debitore sia per le modifiche del contratto sociale; sussisteva quindi l’identità soggettiva richiesta dall’art. 22. La sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 421/2019, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia riformando la decisione favorevole al notaio, resta ferma. Il ricorrente è stato condannato a pagare all’Agenzia 5.000 euro per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito, nonché l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22

    Le Sezioni Unite della Corte hanno, quindi, rimarcato che - tenuto conto della "chiara ratio antielusiva della disposizione legislativa" (art. 22, cit.) - in questo particolare contesto impositivo deve attribuirsi al termine "parte" un significato "lato e sostanziale ... non "contrattualistico"", così sussistendo identità di parti in relazione ai soggetti "rispetto ai quali si realizzano gli effetti degli atti contenuti nell'atto di "emersione"".

    Ai fini della tassazione per enunciazione, l’identità delle parti non è limitata alle parti contrattuali in senso formale: va valutata in senso sostanziale, considerando i soggetti rispetto ai quali producono effetti gli atti contenuti nell’atto che fa emergere quello non registrato.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 5

    Pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: non basta una motivazione ritenuta insufficiente; occorre un’anomalia radicale che incida sull’esistenza stessa della motivazione.

  • Codice di procedura civile, art. 132, secondo comma, n. 4

    Si è, quindi, ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.

    La motivazione è apparente quando, pur essendo materialmente presente, non permette di comprendere l’iter logico della decisione né di controllare la correttezza del ragionamento. Una motivazione concisa ma comprensibile non determina invece nullità.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 13, comma 1-quater

    ai sensi dell' art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17, l. n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

    Quando il ricorso è rigettato e ricorrono i presupposti processuali, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • Nella tassazione per enunciazione, l’identità soggettiva tra atto enunciante e atto enunciato si valuta in modo sostanziale: non è indispensabile che coincidano formalmente le parti contrattuali, se i soggetti coinvolti nell’atto che enuncia sono quelli sui quali ricadono gli effetti dell’atto precedente.
  • Un atto unitario che modifica i patti di una società di persone, è approvato da tutti i soci e dispone anche della cessione di un credito verso la società può essere riferibile alla società e integrare il requisito soggettivo per tassare il finanziamento menzionato.
  • La denuncia di motivazione apparente in cassazione è riservata a carenze radicali che rendono incomprensibili le ragioni della decisione; la contestazione dell’erroneità giuridica del ragionamento va proposta come violazione di legge.

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