Sentenza del 04/06/2024 n. 449 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Accertamento - validità ed efficacia - società cancellata - permane per cinque anni dalla cancellazione Origine delle merci - regolamento abrogativo dazio antidumping - non si applica- merci provenienti da paesi diversi - non si applica retroattivamente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava tre operazioni di importazione (2012) di viti e bulloni dichiarati di origine taiwanese ma ritenuti di origine Repubblica Popolare Cinese, con recupero di dazi antidumping, IVA e interessi. La società C, cessata e cancellata dal Registro delle Imprese, eccepiva nullità per carenza di legittimazione passiva (estinta al momento della notifica) e difetto di prova sull'origine cinese nonostante i certificati Form A; inoltre invocava l'abrogazione del dazio operata dal Reg. UE 278/2016 e la prescrizione/decadenza delle pretese.
La decisione
Il giudice ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Dogane e riformato la decisione di merito. Ha ritenuto applicabile l'art. 28 D.Lgs. 175/2014: l'estinzione societaria produce i suoi effetti, ai fini di validità ed efficacia degli atti fiscali, dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione, perciò la notifica alla società C (cancellata il 13/01/2015) risultava valida e il liquidatore (S C) era legittimato a ricevere e impugnare gli atti. Sul merito dell'origine, l'avviso di rettifica è stato considerato motivato, sia per le comunicazioni dell'autorità doganale taiwanese (nota 10/05/2016 che indicava trasbordi da RPC) sia per il processo verbale di constatazione; l'eccezione di buona fede è stata respinta, anche alla luce di precedenti patteggiamenti penali del liquidatore per false dichiarazioni di origine. Quanto al Reg. 278/2016, il giudice ha ritenuto che l'abrogazione riguarda le importazioni spedite dalla Malaysia e non si estende ad altre spedizioni, e comunque non può essere applicata retroattivamente alle importazioni del 2012 (entrata in vigore 28/02/2016). Spese compensate.
Norme richiamate
art. 28 D.Lgs. 175/2014
ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento contenzioso e riscossione dei tributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 del Codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese
la norma differisce di cinque anni gli effetti dell'estinzione societaria ai soli fini fiscali: il liquidatore mantiene poteri sostanziali e processuali per cinque anni e la pubblica amministrazione può notificare e recuperare tributi nei confronti della società estinta in tale periodo
Regolamento di esecuzione (UE) n. 278/2016
abroga il dazio antidumping definitivo su specifici elementi di fissaggio originari RPC ma, per il suo testo e per la giurisprudenza richiamata, l'abrogazione si riferisce alle importazioni spedite dalla Malaysia e non si estende automaticamente ad altre spedizioni; inoltre non è applicabile retroattivamente alle importazioni anteriori all'entrata in vigore (28/02/2016)
Regolamento (CE) n. 91/2009 (menzionato)
regime antidumping precedente che è stato abrogato dal Reg. 278/2016 ma resta valido per i fatti anteriori all'abrogazione; l'abrogazione non comporta automaticamente rimborso né retroattività a favore dell'importatore che ha già assolto i dazi
art. 1176 cod. civ. (richiamato per diligenza)
la diligenza richiesta all'importatore è qualificata in relazione alla natura dell'attività: chi esercita professionalmente attività di importazione deve verificare l'esattezza delle informazioni fornite dall'esportatore e non può limitarsi all'inconsapevolezza
Massime di principio
- L'estinzione di una società non impedisce l'attività di accertamento fiscale per cinque anni dalla richiesta di cancellazione: il liquidatore mantiene la legittimazione sostanziale e processuale e può ricevere e opporsi agli avvisi.
- La legittimazione passiva per atti fiscali rimane in capo alla società estinta durante il quinquennio; i soci non sono normalmente chiamabili in causa per quel periodo salvo decorso dei cinque anni.
- Le comunicazioni e le verifiche svolte dalle autorità doganali estere (es. nota dell'autorità dello Stato di esportazione) costituiscono elemento probatorio valido per contestare l'origine dichiarata delle merci, se adeguatamente motivate nell'atto di accertamento.
- Le misure comunitarie abrogative di dazi (es. Reg. 278/2016) devono essere interpretate secondo il loro ambito territoriale e temporale: non si applicano retroattivamente alle importazioni anteriori all'entrata in vigore e vanno valutate rispetto al luogo di spedizione indicato nel regolamento.
- La buona fede dell'importatore non è automaticamente esimente: è necessario dimostrare una diligenza qualificata, ossia controlli attivi e verifiche sull'esportatore e sui documenti di origine; precedenti penali o elementi che evidenzino abitudini fraudolente pesano contro la buona fede.
- Una decisione favorevole riguardante un atto simile (es. annullamento per carenza di legittimazione in un altro procedimento) non produce necessariamente effetto di giudicato esterno rispetto a un diverso avviso notificato alla società estinta durante il quinquennio previsto dall'art. 28 D.Lgs. 175/2014.
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