Sentenza del 04/06/2024 n. 204 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Accertamento imposte - Ricavi in nero - Quota costi - Riconoscimento - Non sussiste - Movimentazioni bancarie - Ricavi imponibili - Illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società impugna un avviso di accertamento relativo al 2015 basato su indagini bancarie svolte dalla GDF e trasfuse in un processo verbale di constatazione (p.v.c.). L'ufficio ha considerato come ricavi omessi versamenti e prelevamenti non giustificati per complessivi € 50.586, ha determinato il reddito ex art. 39 comma 2 DPR 600/1973 per omessa dichiarazione, ha quantificato IRAP ex art. 16 d.lgs. 446/1997 e maggiore IVA ex art. 55 DPR 633/1972. La contribuente ha dedotto molteplici censure: notifica anticipata rispetto al termine di 60 giorni dal p.v.c., insufficiente motivazione e mera riproduzione del p.v.c., mancato riconoscimento di una quota di costi in relazione ai ricavi in nero (violazione del principio di capacità contributiva), considerazione come ricavi di somme stornate, tassazione di somme prive di rilevanza fiscale, duplicazione d'imposta IVA e irragionevolezza delle sanzioni.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto parzialmente l'appello della società limitatamente al motivo relativo a due assegni per complessivi € 8.135 che risultavano stornati sui conti bancari e pertanto non potevano essere considerati ricavi imponibili né base imponibile IVA; l'avviso di accertamento è stato ridotto di tale importo. Sono stati rigettati gli altri motivi: il termine di 60 giorni per la notifica è stato ritenuto rispettato; la motivazione per relationem del p.v.c. è legittima quando consente di individuare la causa della pretesa e garantire il contraddittorio; non sussiste obbligo normativo di riconoscere forfettariamente una quota di costi a fronte di ricavi accertati tramite indagini bancarie, soprattutto in presenza di omessa dichiarazione e di mancata prova dei costi da parte del contribuente; le altre censure (presunte somme non imponibili, duplicazione IVA, sanzioni) sono state ritenute infondate per mancata indicazione di prove o per adeguata giustificazione da parte dell'Ufficio. Le spese sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
consente indagini finanziarie da parte della GDF; i risultati possono essere utilizzati dall'Ufficio per individuare versamenti e prelevamenti non giustificati che, in assenza di giustificazioni, possono essere considerati elementi di reddito
consente all'Ufficio di determinare il reddito quando il contribuente omette la dichiarazione; l'accertamento può essere basato su elementi emersi dalle indagini bancarie
riguarda l'interposizione fittizia di soggetti; la prima sentenza di merito ha dato eccessivo rilievo a questa fattispecie mentre l'Ufficio si è basato su art. 39 comma 2 per l'accertamento
richiamato per qualificare determinate movimentazioni bancarie come operazioni rilevanti ai fini IVA se non giustificate
consente la quantificazione dell'IVA dovuta in caso di omessa fatturazione o registrazione; applicato dall'Ufficio per determinare la maggiore IVA richiesta
norma di riferimento per la determinazione dell'IRAP; l'Ufficio ha quantificato l'IRAP sulla base del reddito così determinato
disciplinante il termine di 60 giorni dal p.v.c. per la notifica degli atti: il Collegio ha ritenuto corretta la notifica effettuata il 62° giorno quando il 60° giorno cade in giorno festivo o sabato non prorogabile quale termine iniziale
Principio costituzionale
principio della capacità contributiva
richiamato dalla contribuente per chiedere il riconoscimento di costi; la Corte ha osservato che non esiste norma che imponga il riconoscimento forfettario di una quota di costi a fronte di ricavi accertati tramite indagini bancarie, specialmente in caso di omessa dichiarazione e mancanza di prove dei costi
Massime di principio
- Quando l'Ufficio basa l'accertamento su indagini bancarie ai sensi dell'art. 32 DPR 600/1973, le somme versate o prelevate possono essere considerate ricavi se il contribuente non fornisce giustificazioni o prova della natura non reddituale delle movimentazioni
- L'omessa presentazione della dichiarazione abilita l'Ufficio a determinare il reddito ex art. 39 comma 2 utilizzando gli elementi disponibili; il contribuente deve pertanto fornire documentazione probatoria per escludere o giustificare gli importi contestati
- Non esiste, di regola, un riconoscimento automatico o obbligatorio di una quota forfettaria di costi a fronte di ricavi accertati con indagini bancarie: l'onere probatorio grava sul contribuente
- Movimentazioni bancarie che risultano stornate o documentate come rimborsi/restituzioni non possono essere computate come ricavi imponibili e devono essere esclusi dall'accertamento se adeguatamente provati tramite estratti conto e documentazione bancaria
- La motivazione per relationem che richiama un p.v.c. è ammessa se il contenuto del p.v.c. è sufficientemente comprensibile e consente al contribuente di esercitare il diritto di difesa; l'Ufficio non è sempre tenuto a rielaborare integralmente gli esiti dell'atto istruttorio
- Se il contribuente sostiene che l'IVA è già stata assolta o detratta dal cessionario, occorre fornire prove documentali (fatture, dichiarazioni del cessionario) altrimenti l'Ufficio può ritenere imponibili i corrispettivi contestati
- Le sanzioni amministrative sono legittime se proporzionate e coerenti con la fondatezza dell'accertamento; la loro riduzione o esclusione richiede specifiche argomentazioni e prove
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