Sentenza del 04/06/2024 n. 15587 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia originava dal diniego dell’Agenzia delle Entrate della definizione dei versamenti sospesi in seguito agli eventi sismici e vulcanici dell’ottobre 2002, richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 1011, della legge n. 296/2006. La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 1982/17/16 depositata il 20 maggio 2016, aveva accolto l’appello dell’Agenzia e riformato la decisione di primo grado favorevole alla contribuente, ritenendo non contestata la carenza dei versamenti risultante dalla documentazione prodotta. A.A. ha impugnato la sentenza con un unico motivo complesso, denunciando violazione di legge e lamentando, tra l’altro, l’utilizzo di documenti prodotti in appello senza adeguata motivazione, l’assenza di fondamento normativo del diniego e della verifica dei versamenti, la mancanza di specifiche censure nell’appello dell’Agenzia e l’asserita carenza della cartella relativa agli anni 2003 e 2005. Ha inoltre sostenuto che i versamenti sospesi erano in corso di esecuzione mediante rateizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito le censure. In via pregiudiziale ha rilevato che A.A. aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione prevista dall’art. 1, commi 231 e seguenti, della legge n. 197/2022, versando le prime tre rate di un piano di 18 rate con scadenza finale il 30 novembre 2027, e aveva manifestato la sopravvenuta carenza di interesse. Tale dichiarazione, non essendovi una conforme presa d’atto di entrambe le parti idonea a determinare la cessazione della materia del contendere, è stata trattata come rinuncia al ricorso; la Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza decidere le singole doglianze. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate; non è stata disposta una regolazione delle spese, anche perché l’Agenzia non si era costituita. Non è dovuto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 231 e seguenti, e comma 236
poiché la dichiarazione di adesione reca l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi ( l. n. 197 del 2022 , art. 1 , comma 236, cit.), il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità la domanda di ammissione alla procedura manifesta un'inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l'estinzione del giudizio
L’adesione alla definizione agevolata comporta l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi interessati. Nel giudizio di legittimità, il deposito della domanda di adesione può manifestare in modo inequivoco la rinuncia al ricorso.
Codice di procedura civile, art. 390, comma 3
la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere - che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso -, ma deve essere equiparata alla rinuncia ex art. 390 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione, la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso
La dichiarazione unilaterale del ricorrente di non avere più interesse non basta, da sola, a determinare la cessazione della materia del contendere. Se non integra una rinuncia rituale ai sensi dell’art. 390, comma 3, c.p.c., può nondimeno rendere il ricorso sopravvenutamente inammissibile per mancanza dell’interesse a impugnare.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3
Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate
In caso di estinzione del giudizio tributario, ciascuna parte sopporta le spese che ha anticipato, salvo una diversa statuizione applicabile nel caso concreto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Non ricorrono nemmeno i presupposti processuali dell'ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , art. 13 , comma 1-quater, introdotto dall' art. 1 , comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228 ), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa, nella fattispecie venendo, dunque, in considerazione un'ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione
L’ulteriore contributo unificato, avente natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, non si applica estensivamente. La Corte esclude che sia dovuto quando l’inammissibilità del ricorso è sopravvenuta alla sua proposizione.
Massime di principio
- L’adesione a una definizione agevolata che riguarda i carichi oggetto di un giudizio può comportare l’impegno a rinunciare alle controversie pendenti su quei carichi; il deposito della domanda di adesione può essere valutato come manifestazione inequivoca di tale rinuncia.
- La cessazione della materia del contendere richiede che entrambe le parti riconoscano il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e formulino conclusioni conformi. Una dichiarazione unilaterale di sopravvenuto difetto di interesse non è sufficiente.
- In Cassazione, l’interesse a impugnare deve permanere sino alla decisione. Se viene meno durante il giudizio, il ricorso può diventare inammissibile anche se la dichiarazione non possiede i requisiti formali per estinguere il processo come rinuncia.
- Quando il giudizio tributario si estingue, ciascuna parte sostiene le spese che ha anticipato; l’eventuale regolazione ulteriore dipende dalle circostanze processuali, tra cui l’effettiva costituzione e attività difensiva della controparte.
- L’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione non comporta automaticamente il raddoppio del contributo unificato: la Corte ha escluso tale conseguenza nel caso di specie, in ragione della natura eccezionale e sanzionatoria della misura.
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