Sentenza del 04/06/2024 n. 15608 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento per il diritto camerale dovuto da A.A. Sas per il 2005, comprensivo di sanzione. La cartella, emessa per 250,45 euro in base al ruolo n. 2008/188, reso esecutivo il 16 aprile 2008, era stata impugnata per vizi della notifica, difetto di motivazione e mancanza di sottoscrizione. In cassazione la società ha inoltre contestato l’ammissione di documenti prodotti per la prima volta in appello e dedotto che la relata non indicava la data, la qualifica e le generalità dell’agente notificatore e recava una firma illeggibile.
La decisione
La Corte di cassazione non ha deciso nel merito i quattro motivi di ricorso: ha dichiarato cessata la materia del contendere perché il debito rientrava nell’annullamento automatico previsto dall’art. 4, comma 1, del d.l. n. 119/2018. La soglia di 1.000 euro comprende capitale, sanzioni e interessi per ritardata iscrizione a ruolo; l’importo della cartella era di 250,45 euro e il carico era stato affidato nel periodo previsto dalla legge. L’annullamento opera di diritto e non dipende dall’emissione dello sgravio. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate; non è dovuto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 4, comma 1, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136
Come, poi, già rilevato dalla Corte, detta disposizione deve essere interpretata nel senso che l'annullamento dei debiti tributari inferiori ai mille euro, "opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori".
I carichi residui non superiori a 1.000 euro, affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e comprensivi delle componenti indicate dalla norma, sono annullati automaticamente quando ricorrono i presupposti. Se il debito è oggetto di giudizio, l’annullamento comporta la cessazione della materia del contendere anche senza un formale provvedimento di sgravio.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell' art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall' art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatola, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
L’ulteriore contributo unificato, avente natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, è dovuto solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione; non si applica quando il giudizio termina per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Per i carichi residui affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, verificare se l’importo complessivo rilevante non supera 1.000 euro: la soglia include capitale, sanzioni e interessi per ritardata iscrizione a ruolo.
- Quando ricorrono i presupposti dell’annullamento automatico, il debito litigioso si estingue per legge e il processo termina per cessata materia del contendere; non è necessario attendere o produrre un formale sgravio.
- La cessazione della materia del contendere per annullamento automatico non comporta il pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni rigettate, inammissibili o improcedibili.
- Se la controversia si estingue per una definizione ope legis, le questioni di merito o processuali non esaminate restano prive di decisione: non si può ricavare dalla pronuncia un accoglimento o un rigetto delle relative censure.
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