Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03076/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l’impugnazione, in sede di legittimità, della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva accolto solo in parte l’appello dell’Ufficio contro l’annullamento di un avviso di classamento relativo alla rendita catastale di un parco eolico. In concreto, l’Ufficio aveva rettificato la rendita proposta dalla contribuente ai sensi della disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015, escludendo dalla stima solo il valore della torre dell’aerogeneratore ma mantenendo nel calcolo altre componenti (tra cui valore del lotto, spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell’imprenditore). La società ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, sostenendo che non fossero spiegate le ragioni dell’esclusione del solo valore della torre; 2) violazione delle regole sull’onere della prova, assumendo che la Corte territoriale avesse addossato alla contribuente la prova dell’erroneità della rendita e che invece spettasse all’Amministrazione dimostrare la correttezza del valore accertato; 3) violazione della disciplina catastale di cui all’art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015, per avere il giudice di merito utilizzato elementi ritenuti estranei al dettato normativo nella determinazione della rendita.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo e ha dichiarato inammissibile, oltre che infondato, il terzo. Ha affermato che la sentenza impugnata era adeguatamente motivata, poiché la Corte di merito aveva spiegato di condividere solo parzialmente l’operato dell’Ufficio e di aver ritenuto corretta l’inclusione delle altre voci di costo nella stima catastale. Ha precisato che non vi era stata una vera inversione dell’onere della prova, ma solo una valutazione di infondatezza delle contestazioni della contribuente rispetto a un accertamento ritenuto corretto. Quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza, perché la ricorrente non aveva indicato con precisione quali elementi di fatto e di diritto avrebbero imposto una diversa conclusione; in ogni caso, la Corte ha ribadito che per gli immobili a destinazione speciale, e in particolare per i parchi eolici, la rendita catastale va determinata secondo la disciplina che, dopo la l. n. 208 del 2015, esclude i macchinari e gli impianti funzionali allo specifico processo produttivo, ma continua a consentire la stima del suolo, delle costruzioni e degli elementi strutturalmente connessi, applicando i criteri tecnico-estimativi richiamati dalla circolare n. 6/T del 2012 e dalla normativa catastale di riferimento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente; la Corte ricorda che il vizio è configurabile solo nei casi estremi di anomalia motivazionale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro usato per le censure di violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ribadisce che non consente di ottenere un riesame del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte richiama il sindacato di legittimità sulla motivazione nei limiti del minimo costituzionale, ammettendo solo anomalie motivazionali radicali.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    norma invocata per dedurre il vizio di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    norma invocata sulla ripartizione dell’onere della prova nel processo tributario; la Corte reputa infondata la censura anche perché la norma non appariva applicabile ratione temporis.

  • art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015

    per gli immobili a destinazione speciale e particolare la rendita catastale si determina con stima diretta tenendo conto di suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, escludendo macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

  • art. 1, comma 24, l. n. 190 del 2014

    la Corte afferma che non è stato abrogato dall’entrata in vigore della l. n. 208 del 2015 e continua a richiamare, per la disciplina estimativa catastale, la circolare n. 6/T del 2012.

  • art. 1, comma 244, l. n. 190 del 2014

    attribuisce valore normativo transitorio alle istruzioni della circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 per la determinazione della rendita catastale.

  • art. 10 r.d.l. n. 652 del 1939

    è la base normativa della stima diretta ai fini dell’attribuzione della rendita catastale degli immobili speciali.

  • artt. 27 e 28 d.P.R. n. 1142 del 1949

    disciplinano, nel procedimento indiretto di stima, il valore del capitale fondiario e il costo di ricostruzione con eventuale coefficiente di riduzione.

  • artt. 15-26 d.P.R. n. 1142 del 1949

    richiamati come disciplina del procedimento diretto di stima.

  • artt. 27-30 d.P.R. n. 1142 del 1949

    richiamati come disciplina del procedimento indiretto di stima.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per definire la nullità della sentenza in caso di mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto dell’impugnazione impone il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato come norma che ha integrato il sistema dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura di motivazione è ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale radicale, equivalenti a mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile; non è deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove: la Cassazione controlla l’esatta ricognizione della fattispecie astratta, non la rivalutazione della fattispecie concreta.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente: il ricorrente deve indicare le norme asseritamente violate, il loro contenuto precettivo, le affermazioni in diritto della sentenza impugnata e il punto del contrasto; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • In materia di rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, la stima deve seguire i criteri della disciplina catastale di riferimento: per gli immobili del gruppo D la rendita si determina con stima diretta, anche mediante procedimento indiretto basato sul costo di ricostruzione e sui relativi coefficienti tecnici.
  • Per i parchi eolici, ai fini della rendita catastale, devono essere esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, ma restano valutabili il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità del bene.
  • Le componenti del costo di produzione richiamate dalla prassi estimativa catastale possono includere, secondo i criteri tecnici applicabili, valore del lotto, costo delle strutture, impianti fissi, spese tecniche, oneri concessori e oneri finanziari, oltre a un profitto normale dell’imprenditore/promotore ai fini della coerenza con i valori di mercato.

Come è indicizzato

MaterieCatastaleContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.