Cassazione Civile, Ordinanza n. 34670/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Il destinatario di un'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973, riferita a cartelle emesse per sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada e per crediti di enti locali e della Prefettura, ha proposto opposizione deducendo l'intervenuta prescrizione delle somme. In primo grado l'opposizione era stata accolta per prescrizione quinquennale. In appello, però, il Tribunale ha ritenuto che, per una specifica cartella, la notifica della cartella stessa avesse interrotto la prescrizione e che, trattandosi di credito iscritto a ruolo, operasse il termine ordinario decennale ex art. 2953 c.c. Il ricorrente ha censurato tale decisione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 113 c.p.c., 2946 c.c., 209 cod. strada e 28 L. n. 689/1981, sostenendo che per la sanzione amministrativa stradale vale la prescrizione quinquennale richiamata dall'art. 209 cod. strada e che, non essendovi stato alcun giudicato, non poteva operare la conversione in prescrizione decennale ex art. 2953 c.c.; ha inoltre dedotto che tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione non vi erano stati atti interruttivi. Con il secondo motivo, subordinato, ha lamentato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto spese, chiedendone la compensazione e contestandone la liquidazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza del Tribunale di Padova nei limiti del motivo accolto e ha rinviato allo stesso Tribunale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ribadito il principio secondo cui la scadenza del termine per impugnare la cartella o l'intimazione di pagamento produce solo l'irretrattabilità sostanziale del credito, ma non comporta la conversione automatica del termine di prescrizione breve in quello decennale, salvo che vi sia un titolo giudiziale definitivo. Poiché il Tribunale non aveva accertato l'esistenza di un giudicato sulla sanzione amministrativa e non risultavano atti interruttivi tra la cartella e l'intimazione, la questione andava riesaminata alla luce della prescrizione quinquennale.
Norme richiamate
art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
norma richiamata quale base dell'atto opposto; non viene svolta un'interpretazione autonoma, ma si considera l'intimazione come atto di riscossione coattiva
invocato come parametro della dedotta violazione di legge
richiamato dal ricorrente per contestare l'applicazione del termine decennale
richiamato come norma che rinvia alla prescrizione quinquennale per le sanzioni amministrative stradali
considerato quale fonte del termine quinquennale di prescrizione delle sanzioni amministrative
esclusa la sua applicazione in mancanza di un titolo giudiziale definitivo; la mera definitività della cartella o del termine per opporla non converte la prescrizione breve in decennale
invocato con riferimento alla condanna alle spese
invocato con riferimento alla compensazione delle spese
la Corte richiama la possibilità di ribadire per relationem il principio di diritto
usato per enunciare il principio di diritto cui il giudice di rinvio dovrà uniformarsi
richiamato nella proposta del relatore per la manifesta fondatezza del primo motivo
richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Per i crediti derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la prescrizione resta quella quinquennale prevista dalla disciplina speciale richiamata dalla legge; la mera notifica della cartella o la scadenza del termine per opporsi non determina la conversione automatica nel termine ordinario decennale.
- La conversione della prescrizione breve in prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c. opera solo in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo, non anche quando sia divenuto definitivo un atto della riscossione non opposto.
- In materia di riscossione mediante ruolo, la definitività dell'atto produce l'irretrattabilità del credito, ma non incide di per sé sulla durata sostanziale della prescrizione se questa è più breve dell'ordinaria.
- Quando il giudice di merito applica la prescrizione decennale a crediti da sanzione amministrativa senza verificare l'esistenza di un giudicato e senza accertare atti interruttivi successivi, la decisione è censurabile per violazione della disciplina sostanziale sulla prescrizione.
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