Cassazione Civile, Ordinanza n. 16863/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da due avvisi di accertamento per imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni emessi dalla concessionaria del servizio per gli anni 2012 e 2013, in relazione a una serie di mezzi pubblicitari esposti all'interno di un centro commerciale. Il contribuente aveva contestato gli atti davanti al giudice tributario deducendo: il difetto di legittimazione processuale della concessionaria; l'insussistenza dei presupposti dell'imposta, sia soggettivi sia oggettivi, sostenendo che i messaggi avessero natura meramente informativa e non pubblicitaria; il difetto di motivazione degli avvisi; e la mancanza di un processo verbale di constatazione e di un contraddittorio endoprocedimentale. In cassazione ha articolato cinque motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per pretesa mancanza di abilitazione tecnica del difensore della concessionaria; 2) violazione delle norme sul processo tributario e sulla legittimazione del concessionario, sostenendo che il soggetto legittimato fosse il comune e che la clausola del capitolato speciale fosse illegittima o disapplicabile; 3) violazione delle norme sull'imposta di pubblicità per errata qualificazione economica del consorzio e per l'esclusione dei mezzi pubblicitari dall'imposta; 4) violazione dello Statuto del contribuente e degli obblighi istruttori, per assenza di PVC e di contraddittorio preventivo; 5) omessa valutazione e violazione delle norme sull'imposta di pubblicità, lamentando che la CTR non avesse esaminato la natura non pubblicitaria dei messaggi e che si fosse verificata una duplicazione/esclusione d'imposta per iscrizioni informative.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il ricorrente non aveva indicato quale concreto pregiudizio sarebbe derivato dalla partecipazione in udienza del dipendente della concessionaria, essendo comunque la parte assistita da difensore; ha ritenuto infondato il secondo motivo, richiamando il consolidato principio secondo cui, in materia di imposta comunale sulla pubblicità, il concessionario del servizio subentra nei diritti e obblighi della gestione ed è legittimato a resistere in giudizio anche quando si discuta della debenza del tributo; ha dichiarato inammissibili il terzo e il quinto motivo perché rivolti a sollecitare una nuova valutazione del fatto sulla natura pubblicitaria dei messaggi, sotto la veste della violazione di legge, e perché il quinto motivo era anche un motivo misto e quindi formulato in modo inammissibile; ha infine rigettato il quarto motivo, osservando che per l'imposta di pubblicità non sussiste un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale e che gli avvisi risultavano motivati con l'indicazione degli elementi essenziali dell'accertamento. Il ricorso è stato respinto con condanna del contribuente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Nel processo tributario il tema dell'assistenza tecnica viene scrutinato solo se dalla dedotta irregolarità deriva un concreto pregiudizio processuale; la mera presenza in udienza di un soggetto non abilitato, in presenza di difensore, non comporta di per sé nullità utile al ricorrente.
Richiamato per sostenere la sanabilità delle irregolarità di rappresentanza o assistenza, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse concreto.
artt. 7 e 10 d.lgs. n. 546/1992
Non impediscono la legittimazione processuale del concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità, che può resistere in giudizio anche sulle questioni relative alla debenza del tributo.
L'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati alla gestione delle entrate locali si inserisce nel quadro della legittimazione del concessionario alla gestione e alla difesa in giudizio.
artt. 25, 32 e 52 d.lgs. n. 507/1993
In tema di imposta comunale sulla pubblicità, il concessionario del servizio subentra nei diritti e negli obblighi inerenti alla gestione e può stare in giudizio in relazione agli accertamenti effettuati.
Il presupposto impositivo è la diffusione di messaggi pubblicitari nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere beni o servizi o migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; la censura che mira a rimettere in discussione la natura concreta dei messaggi è di merito.
artt. 12 e 17 d.lgs. n. 507/1993
Richiamati dal ricorrente in tema di classificazione e assoggettamento dei messaggi all'imposta, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché fondata su una diversa ricostruzione del fatto.
art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per prospettare la disapplicazione della clausola del capitolato speciale, ma il relativo motivo non è stato accolto.
L. n. 212/2000, artt. 7, 10 e 12
Le garanzie statutarie invocate non comportano, per questa fattispecie, un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale prima dell'emissione dell'avviso.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa; la Corte ha escluso che, nella specie, l'assenza di un PVC o di un sopralluogo partecipato integri violazione costituzionalmente rilevante.
art. 111 Cost.
La Corte richiama il principio per cui il contraddittorio è tutelato, in via generale, soprattutto in sede processuale e non necessariamente nella fase amministrativa.
art. 97 Cost.
Il contraddittorio endoprocedimentale è descritto come regola di buona amministrazione priva, salvo casi specifici, di immediata forza precettiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In ragione del rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la censura relativa alla carenza di abilitazione o di rappresentanza della parte avversaria è inammissibile se il ricorrente non indica quale concreto e attuale pregiudizio processuale ne sarebbe derivato.
- In materia di imposta comunale sulla pubblicità, il concessionario del servizio di accertamento e riscossione è legittimato a resistere in giudizio anche quando la controversia investe la debenza del tributo, perché subentra nei diritti e negli obblighi della gestione.
- Non è consentito prospettare come violazione di legge una doglianza che richieda, in realtà, una nuova valutazione del fatto; quando si contesta la natura concreta dei messaggi pubblicitari, la censura attiene al merito ed è inammissibile in cassazione.
- È inammissibile il motivo di ricorso che mescoli, nella stessa censura, vizi di violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, senza una chiara e autonoma specificazione dei singoli profili.
- Per i tributi non armonizzati non esiste un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale prima dell'emissione dell'atto, salvo specifica previsione normativa; inoltre, l'avviso è sufficientemente motivato se contiene gli elementi essenziali dell'accertamento e della pretesa.
- La qualificazione di un messaggio come pubblicitario o meramente informativo richiede un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo l'esatta interpretazione della norma, non la ricostruzione del contenuto concreto dei messaggi.
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