Sentenza del 23/09/2016 n. 18689 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la cartella di pagamento relativa a IVA, IRPEG e IRAP, sostenendo che non le fosse stato notificato validamente il precedente avviso di accertamento, presupposto della cartella. In particolare, ha contestato l’utilizzo della procedura prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), per irreperibilità assoluta, ritenendo invece applicabile l’art. 140 c.p.c. per temporanea assenza presso la sede sociale. Ha inoltre contestato la notifica effettuata al legale rappresentante e, nel merito, la rettifica del reddito, sostenendo che la società non avesse operato nell’anno d’imposta interessato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e ha rigettato integralmente il ricorso contro l’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretta la notifica dell’avviso di accertamento secondo la procedura prevista per il contribuente trasferito o sconosciuto all’indirizzo, poiché la società risultava irreperibile presso la sede indicata. Le censure della società si fondavano su una temporanea assenza solo ipotizzata e non provata, oltre a sollecitare un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità. La contestazione relativa al maggior reddito è stata dichiarata inammissibile perché rivolta contro l’avviso di accertamento ormai definitivo e non tempestivamente impugnato, anziché contro la cartella. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 8.200 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e)
La disposizione disciplina la notificazione degli atti tributari quando il contribuente risulti trasferito o sconosciuto all’indirizzo, dopo le necessarie ricerche nel Comune del domicilio fiscale.
La procedura per irreperibilità assoluta è applicabile quando il contribuente non sia reperibile perché trasferito in luogo sconosciuto, e non quando sia soltanto temporaneamente assente da un indirizzo conosciuto.
La norma riguarda la notificazione in caso di irreperibilità o assenza temporanea del destinatario presso un indirizzo conosciuto.
È applicabile quando la residenza o sede del destinatario siano note, ma la consegna non possa essere effettuata per l’assenza temporanea del destinatario o di altri consegnatari.
Sono richiamati con riferimento alle modalità di notificazione degli atti alle persone fisiche e alle società, ma le relative censure sono state ritenute inammissibili o non decisive.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60
La Corte lo considera la disciplina generale per la notificazione degli avvisi e degli atti impositivi IVA, coordinata con le diverse ipotesi di irreperibilità previste dal codice di procedura civile.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Il ricorso per cassazione deve denunciare specifiche violazioni di legge o un effettivo vizio motivazionale; non può essere utilizzato per ottenere un nuovo esame dei fatti o delle prove.
Chi contesta la regolarità della notifica deve allegare e, ove necessario, dimostrare fatti concreti idonei a sostenere la propria ricostruzione, non essendo sufficienti mere ipotesi.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 33, 37, 38 e 39
Le norme disciplinano i poteri di controllo e l’accertamento dei redditi, ma le contestazioni sul merito dell’accertamento non possono essere proposte per la prima volta contro la cartella quando l’avviso presupposto sia divenuto definitivo.
Legge n. 212 del 2000, artt. 6 e 7
Le disposizioni sul rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente sono state richiamate dalla società, ma non hanno inciso sull’esito poiché la relativa censura riguardava un avviso di accertamento ormai non più contestabile.
Massime di principio
- Per stabilire quale procedura notificatoria applicare occorre distinguere tra temporanea assenza presso un indirizzo conosciuto, che richiede normalmente l’art. 140 c.p.c., e irreperibilità assoluta o trasferimento in luogo sconosciuto, che consente la procedura speciale prevista dall’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.
- La contestazione della notifica deve fondarsi su fatti concreti e documentati, come l’effettiva presenza della società presso la sede o l’insufficienza delle ricerche del notificatore; una temporanea assenza meramente ipotizzata non è sufficiente.
- La sede legale formalmente risultante dai registri non garantisce da sola la validità della notifica se, in concreto, la società risulta sconosciuta o irreperibile presso quell’indirizzo.
- La cartella di pagamento non può essere utilizzata per contestare nel merito un avviso di accertamento già regolarmente notificato e divenuto definitivo: le contestazioni sul reddito, sulle imposte o sull’attività svolta devono essere proposte tempestivamente contro l’avviso.
- In sede di cassazione non è possibile ottenere un nuovo apprezzamento delle prove o sostituire alla ricostruzione dei giudici di merito una diversa versione dei fatti; occorre indicare una specifica violazione di legge o un vizio motivazionale decisivo.
- Nei giudizi tributari instaurati dopo l’operatività dell’Agenzia delle Entrate, la legittimazione processuale spetta ordinariamente all’Agenzia e non al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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