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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35897/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato l'estratto di ruolo per ottenere l'annullamento di 24 cartelle esattoriali, deducendo l'omessa o irrituale notifica delle stesse e affermando di esserne venuta a conoscenza solo tramite accesso agli sportelli dell'ente di riscossione. Il ricorso era stato accolto in primo grado per mancata prova della notifica. In appello, l'ente di riscossione aveva visto dichiarare inammissibile il gravame perché costituitosi mediante avvocato del libero foro anziché tramite l'Avvocatura dello Stato; la sentenza d'appello aveva inoltre affermato, in modo generico, che le eccezioni sollevate in appello erano nuove e quindi inammissibili. Nel ricorso per cassazione l'ente ha dedotto: 1) la violazione delle norme sulla rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia, sostenendo che davanti alle commissioni tributarie essa può avvalersi di avvocati del libero foro; 2) in subordine, la violazione delle norme processuali che impongono di concedere un termine per regolarizzare il mandato alle liti, trattandosi di vizio sanabile; 3) la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione sulla pretesa novità delle eccezioni.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso. Ha affermato la validità della costituzione in appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo di avvocato del libero foro nel giudizio davanti alla commissione tributaria, ritenendo quindi ammissibile l'appello. Ha inoltre censurato per difetto di motivazione l'affermazione della sentenza impugnata circa la novità delle eccezioni dedotte in appello. Riqualificata la posizione processuale, la Corte ha poi applicato il principio di recente enunciato dalle Sezioni Unite sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo: ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente per difetto di interesse ad agire, poiché non era stato allegato né dimostrato uno dei pregiudizi specifici richiesti dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate integralmente per lo jus superveniens e il mutamento giurisprudenziale intervenuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro dei vizi processuali dedotti (nullità della sentenza e violazioni processuali).

  • art. 1, commi 5 e 8, d.l. n. 193 del 2016

    richiamato per la disciplina dell'organizzazione e del patrocinio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • art. 43 r.d. n. 1611 del 1933

    richiamato in tema di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e della possibilità di ricorrere ad avvocati del libero foro nei casi previsti.

  • art. 4-novies d.l. n. 34 del 2019

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina del patrocinio dell'ente.

  • art. 182, secondo comma, c.p.c.

    invocato in via subordinata come norma che consente la sanatoria del difetto di rappresentanza o di ius postulandi mediante assegnazione di termine.

  • artt. 11 e 12 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamati per la disciplina della rappresentanza e del processo tributario.

  • art. 100 c.p.c.

    utilizzato per affermare che l'interesse ad agire è requisito dell'azione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973

    interpretato come norma che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e seleziona i soli casi in cui la notifica invalida della cartella consente l'azione immediata.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016

    richiamato come uno dei casi di pregiudizio che giustificano l'interesse ad agire contro ruolo/cartella non validamente notificati.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato come ipotesi di pregiudizio che consente l'impugnazione diretta di ruolo/cartella.

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato quanto alla possibilità di depositare documenti in cassazione per dimostrare l'interesse ad agire.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933

    richiamato per la delibera motivata nei casi speciali di ricorso all'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Davanti alle commissioni tributarie l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può validamente stare in giudizio anche a mezzo di avvocati del libero foro iscritti nel proprio elenco, quando la controversia rientri nei casi previsti dalla disciplina convenzionale e organizzativa applicabile; in tali ipotesi la costituzione dell'ente non richiede un'ulteriore prova del presupposto della scelta del difensore.
  • La censura di novità delle eccezioni in appello deve essere sorretta da una motivazione effettiva e verificabile: il giudice non può limitarsi a un'affermazione apodittica, ma deve indicare quali eccezioni siano state proposte, se costituiscano mere difese o eccezioni nuove e se fossero state già dedotte in primo grado.
  • L'impugnazione dell'estratto di ruolo non è di regola ammissibile; la tutela giurisdizionale immediata contro ruolo e cartella asseritamente non notificata richiede la prova di uno specifico pregiudizio tra quelli tipizzati dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.
  • L'interesse ad agire è una condizione dell'azione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e può mutare fino alla decisione per effetto di ius superveniens; nel processo tributario, la sua dimostrazione deve avvenire tempestivamente, anche mediante gli strumenti processuali consentiti nei diversi gradi di giudizio.
  • Quando, per effetto dell'applicazione della disciplina sopravvenuta sull'estratto di ruolo, difetta l'interesse ad agire del contribuente, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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