Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18748/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un avvocato, che aveva assistito in grado di appello una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un processo penale, aveva chiesto la liquidazione del compenso professionale. La Corte d'appello aveva negato la liquidazione ritenendo non documentata l'attività difensiva, in particolare per l'assenza dell'atto di appello e del verbale di udienza, e l'opposizione era stata poi rigettata anche perché il giudice aveva rilevato la mancata produzione del decreto di ammissione al beneficio. Nel ricorso per cassazione il professionista ha denunciato violazione del d.lgs. n. 150 del 2011, art. 15, comma 5, dell'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice non poteva limitarsi a rigettare l'opposizione per difetto documentale, ma avrebbe dovuto attivare i poteri ufficiosi previsti dalla disciplina dell'opposizione, sollecitando la produzione del decreto o acquisendolo direttamente; ciò tanto più perché l'esistenza del decreto era pacifica e il rigetto in primo grado era stato fondato su ragioni diverse.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso del difensore in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice ex art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessari per decidere e non può arrestarsi a una mera applicazione formale dell'onere della prova. Poiché la Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione per la mancata produzione del decreto di ammissione senza attivare i poteri istruttori officiosi e senza sottoporre la questione alle parti, l'ordinanza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 150 del 2011, art. 15, comma 5

    La locuzione "può" va intesa come potere-dovere del giudice di acquisire gli atti e le informazioni necessari, così da decidere causa cognita, senza limitarsi alla regola formale dell'onere della prova.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, comma 3

    È richiamato come norma applicabile al procedimento di opposizione alla liquidazione del compenso in patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 2697 c.c.

    Non può essere applicato in modo meccanico per negare la domanda quando il giudice dispone di poteri istruttori officiosi previsti dalla disciplina speciale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione contro il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve attivare i poteri istruttori ufficiosi previsti dalla legge quando la documentazione necessaria non sia completa o sia mancante.
  • La previsione secondo cui il giudice "può" richiedere atti, documenti e informazioni necessari va letta come attribuzione di un potere-dovere funzionale alla decisione fondata su un quadro cognitivo completo, non come mera facoltà discrezionale.
  • Il giudice dell'opposizione non può respingere la domanda facendo automatica applicazione dell'onere della prova ove la disciplina processuale speciale gli consenta e imponga di integrare d'ufficio gli elementi istruttori rilevanti.
  • Se una questione documentale rilevante emerge d'ufficio, il giudice deve quantomeno sottoporla al contraddittorio delle parti prima di decidere in senso preclusivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.