Cassazione Civile, Ordinanza n. 16376/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto tempestivo e quindi ammissibile il ricorso dell'Agenzia, ha respinto l'impostazione della CTR sulla prova richiesta nell'accertamento analitico-induttivo e ha accolto il motivo unico. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La lite nasce da un accertamento tributario relativo a ricavi che l'amministrazione riteneva non dichiarati in relazione alla cessione di immobili. La Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione di primo grado favorevole all'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 54 del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo in sostanza che la CTR avesse erroneamente escluso il valore indiziario delle poste occulte accertate con metodo analitico-induttivo sulla base di dichiarazioni di terzi contenute nel PVC. In via preliminare, nel giudizio di cassazione è stata esaminata l'eccezione di tardività del ricorso, superata per effetto della sospensione dei termini disposta dal d.l. n. 119/2018.
Norme richiamate
Consente l'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando presunzioni gravi, precise e concordanti facciano dubitare della completezza e fedeltà delle scritture.
È richiamato in tema di accertamento IVA e di utilizzo di elementi presuntivi nel controllo dei ricavi.
È evocato dalla ricorrente nel censurare la valutazione delle prove nel processo tributario.
Viene usato come parametro del vizio denunciato per violazione di legge.
La Corte richiama la possibilità di definire il ricorso in camera di consiglio quando ricorrono i presupposti di rito.
È richiamato per chiarire che la causa può essere decisa in camera di consiglio anche in presenza di una diversa ipotesi rispetto a quella prospettata dal relatore.
È richiamato nel principio secondo cui la prova presuntiva può fondarsi anche su un solo elemento preciso e grave.
art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973
È menzionato insieme alle altre norme sulle presunzioni in materia tributaria per ribadire che non occorre necessariamente una pluralità di indizi.
Massime di principio
- Nell'accertamento analitico-induttivo è legittima la rettifica di singoli componenti reddituali anche in presenza di contabilità formalmente tenuta, quando elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti facciano seriamente dubitare della sua completezza e fedeltà.
- Gli elementi indiziari posti a fondamento dell'accertamento tributario non devono necessariamente essere plurimi: anche un solo elemento, se preciso e grave, può sorreggere il convincimento del giudice di merito.
- Le dichiarazioni di terzi acquisite agli atti, incluso il contenuto del PVC, fanno parte del materiale indiziario valutabile dal giudice e non richiedono, nell'ambito dell'accertamento analitico-induttivo, la prova piena.
- La censura in cassazione è fondata quando il giudice di merito escluda o svaluti indebitamente il valore di elementi presuntivi che, secondo la legge e la giurisprudenza di legittimità, sono invece idonei a sorreggere l'accertamento fiscale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16320/2022 del 20/05/2022
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16324/2022 del 20/05/2022
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16325/2022 del 20/05/2022
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16326/2022 del 20/05/2022
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16327/2022 del 20/05/2022
- ordinanza_civile · 20 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 16328/2022 del 20/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →