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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06200/2025 del 08/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate, oltre agli ulteriori oneri processuali conseguenti. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l'annualità 2005 nei confronti di una società di persone, poi trasformata in società a responsabilità limitata e infine estinta, e dei tre soci, ai quali erano stati imputati maggiori redditi in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi ritenuti riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2495 c.c. e 110 c.p.c. per asserita lesione del litisconsorzio necessario tra società e soci; 2) violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973 e 132 c.p.c. per difetto di motivazione degli avvisi; 3) violazione degli artt. 8, comma 3, d.l. 16/2012, 2 d.lgs. 74/2000, 42 d.P.R. 600/1973 e 2697 c.c. in tema di prova delle operazioni inesistenti; 4) violazione dell'art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973 sul metodo induttivo; 5) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per asserita inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di specificità. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi.

Norme richiamate

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese produce l'estinzione dell'ente; dopo la cancellazione i creditori sociali insoddisfatti possono far valere i loro crediti verso i soci nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione e verso i liquidatori se il mancato pagamento dipende da loro colpa. La successione dei soci nei debiti sociali non richiede che essi abbiano effettivamente ricevuto somme in liquidazione.

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale in relazione alla dedotta violazione del litisconsorzio e alla riunione dei giudizi; la Corte esclude che nel caso vi sia stata lesione dell'integrità del contraddittorio, poiché i procedimenti sono stati riuniti in appello e tutti i soci erano presenti in giudizio.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    L'avviso di accertamento può essere motivato per relationem; se l'atto richiamato non sia conosciuto o ricevuto dal contribuente, occorre riprodurne il contenuto essenziale. Nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente perché l'avviso conteneva il richiamo al pvc notificato e i passaggi essenziali della pretesa.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per il preteso vizio di motivazione, ma la Corte non ravvisa alcuna carenza motivazionale degli atti impugnati.

  • art. 8, comma 3, d.l. 2 marzo 2012, n. 16

    Richiamato dai ricorrenti in tema di deducibilità dei costi; la Corte ribadisce che, per operazioni oggettivamente inesistenti, l'onere della prova contraria grava sul contribuente.

  • art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamato dai ricorrenti nel quadro della contestazione relativa alle operazioni inesistenti, senza che la Corte vi dedichi un'autonoma regula iuris diversa da quella sull'onere probatorio in materia tributaria.

  • art. 2697 c.c.

    L'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, l'esistenza di operazioni oggettivamente inesistenti; una volta assolto tale onere, il contribuente deve fornire prova contraria dell'effettiva esistenza delle operazioni per ottenere detrazione IVA e deduzione dei costi.

  • art. 39, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    L'accertamento induttivo fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti è ritenuto legittimo per escludere costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi va interpretata restrittivamente; è sufficiente che dall'atto emerga la volontà di contestare la decisione di primo grado e di sottoporla a sindacato sul merito.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato come norma procedurale che disciplina la decisione in camera di consiglio.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come parametro dei motivi di ricorso proposti dai contribuenti per vizi processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    La norma è richiamata per affermare che le disposizioni eccezionali che limitano l'accesso alla giustizia vanno interpretate restrittivamente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È posto a base dell'atto con cui la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di cancellazione della società dal registro delle imprese, l'estinzione dell'ente determina il subentro dei soci nelle posizioni debitorie sociali secondo il meccanismo successorio delineato dalle Sezioni Unite, senza che la percezione di somme in liquidazione costituisca condizione necessaria della successione.
  • Nel giudizio tributario relativo a rettifica del reddito di società di persone e dei soci, l'eventuale iniziale mancata integrazione del contraddittorio non comporta nullità quando i giudizi siano stati trattati unitariamente e riuniti in appello, con partecipazione di tutti i soggetti interessati.
  • L'avviso di accertamento è validamente motivato per relationem se richiama un pvc conosciuto dal contribuente o ne riproduce i passaggi essenziali, così da consentire una difesa piena e consapevole.
  • In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può fondare l'accertamento su presunzioni gravi, precise e concordanti; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni, non essendo sufficienti la mera esibizione delle fatture, la regolarità formale della contabilità o l'utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili.
  • Nel processo tributario, il difetto di specificità dei motivi di appello va valutato in senso non formalistico: l'inammissibilità opera solo quando l'atto non consenta di cogliere la volontà di censurare la decisione impugnata e di sottoporla a reale sindacato di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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