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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31717/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, per IVA relativa all'anno 2009 e TARSU per l'anno 2012. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in parte; in appello la Commissione tributaria regionale ha dichiarato illegittima la cartella, ritenendo assorbente l'eccezione sollevata dal contribuente circa il difetto di rappresentanza processuale della società concessionaria, per asserita inidoneità dei poteri del Direttore generale a conferire valida procura ad litem al difensore domiciliatario. La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 12, comma 10, d.lgs. n. 546/1992 e 182 c.p.c., sostenendo che, in caso di mancanza o invalidità della procura, il giudice tributario avrebbe dovuto invitare la parte a regolarizzare la situazione e solo in caso di inerzia pronunciare l'inammissibilità degli atti.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che, quando il vizio di rappresentanza o della procura ad litem è tempestivamente eccepito dalla controparte, non opera il meccanismo dell'assegnazione del termine ex art. 182 c.p.c. previsto per il solo rilievo officioso; incombe invece sulla parte interessata l'onere di produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il vizio. Poiché nella specie la società non aveva assolto tale onere, la decisione della CTR che aveva dichiarato l'inammissibilità degli atti compiuti dal concessionario è stata ritenuta conforme a diritto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre nullità della sentenza.

  • art. 12, comma 10, d.lgs. n. 546/1992

    È invocato dalla ricorrente per sostenere che il giudice tributario debba invitare la parte a regolarizzare la rappresentanza/procura mancante o invalida.

  • art. 182 c.p.c.

    La Corte ribadisce che l'assegnazione del termine per sanare il vizio opera solo quando il difetto sia rilevato d'ufficio; se il vizio è eccepito dalla controparte, la sanatoria deve essere immediata e non è necessario un termine giudiziale.

  • art. 77 c.p.c.

    È richiamato per affermare che la rappresentanza processuale non può sussistere senza la corrispondente rappresentanza sostanziale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 372 c.p.c.

    È menzionato con riferimento alla possibilità di produrre documentazione anche in cassazione per sanare il vizio, quando necessario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    Costituiscono il presupposto normativo della cartella di pagamento impugnata.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per sostenere un'interpretazione non formalistica delle norme processuali, compatibile con il diritto di accesso a un tribunale.

Massime di principio

  • In tema di rappresentanza processuale e procura ad litem, il rilievo tempestivo del vizio da parte della controparte impone alla parte interessata di sanare immediatamente il difetto producendo la documentazione necessaria con la prima difesa utile; non opera automaticamente il meccanismo dell'invito alla regolarizzazione ex art. 182 c.p.c. previsto per il solo rilievo officioso.
  • Il giudice deve assegnare termine per la regolarizzazione della rappresentanza solo quando il difetto sia rilevato d'ufficio; se invece l'eccezione è proposta dalla parte avversaria, la mancata tempestiva sanatoria comporta l'inefficacia o l'inammissibilità degli atti compiuti.
  • La parte che si costituisce per mezzo di un soggetto diverso dal legale rappresentante deve dimostrare, ove contestato tempestivamente, il potere rappresentativo idoneo a conferire la procura; in difetto, la nullità non si considera sanata per il solo decorso del processo.
  • L'interpretazione dell'art. 182 c.p.c. deve essere coordinata con il diritto di accesso al giudice, evitando formalismi eccessivi, ma senza esonerare la parte dall'onere di pronta reazione quando il vizio sia eccepito dalla controparte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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