Cassazione Civile, Ordinanza n. 30759/2023 del 06/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
La controversia trae origine da una sentenza penale che aveva dichiarato due imputati colpevoli di appropriazione indebita aggravata ai danni della de cuius. In sede penale era stata pronunciata condanna generica al risarcimento del danno in favore degli eredi costituiti parte civile, con provvisionale, e la liquidazione del danno morale era stata rimessa alla separata sede civile ai sensi dell'art. 1226 c.c. Gli eredi hanno quindi agito in sede civile chiedendo la liquidazione del danno non patrimoniale. Il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo che la condanna generica penale accerti solo la potenzialità lesiva del fatto e non anche l'esistenza del danno-conseguenza; ha inoltre escluso che gli attori avessero specificamente allegato e provato il pregiudizio morale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 539 c.p.p. in relazione all'art. 278 c.p.c., sostenendo che la condanna generica penale dovrebbe poter contenere anche l'accertamento positivo dell'esistenza del danno e che, nel caso concreto, il giudice penale avrebbe rimesso solo la liquidazione del danno morale, presupponendo quindi già provata l'esistenza del pregiudizio. Con il secondo motivo hanno censurato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., lamentando carenza assoluta di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che la condanna generica pronunciata in sede penale ex art. 539 c.p.p. accerta soltanto il danno-evento e la causalità materiale tra condotta e evento lesivo, ma non anche il danno-conseguenza e la causalità giuridica, che costituiscono autonomi fatti costitutivi del diritto al risarcimento e devono essere allegati e provati nel giudizio civile. Ha quindi ritenuto corretto il giudizio di merito che aveva escluso la prova del danno non patrimoniale richiesto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che l'ordinanza di inammissibilità dell'appello è ricorribile per cassazione solo per vizi propri o per violazioni processuali, e che nella specie l'ordinanza era adeguatamente motivata, avendo richiamato il principio sul limite della condanna generica e la mancanza di prova del danno; pertanto il motivo è stato giudicato manifestamente infondato. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con distrazione in favore dei difensori antistatari, e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La condanna generica del giudice penale, pur presupponendo l'accertamento del reato e del danno-evento, non implica l'accertamento del danno-conseguenza risarcibile, che resta da provare nel giudizio civile.
art. 538, secondo comma, c.p.p.
La liquidazione del danno è propria della condanna specifica e non della condanna generica.
Richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la distinzione tra condanna generica e liquidazione del danno.
La valutazione equitativa presuppone pur sempre la prova dell'esistenza del danno, mentre non sostituisce l'onere di allegazione e dimostrazione del pregiudizio.
Richiamati per identificare la causalità materiale, ossia il nesso tra condotta ed evento di danno.
Esprimono la causalità giuridica, cioè il nesso tra evento di danno e danno-conseguenza risarcibile.
Usato per denunciare la violazione di legge nel primo motivo e, impropriamente, nel secondo motivo.
La censura sul difetto di motivazione dell'ordinanza è ricondotta al vizio di nullità processuale.
Il vizio deducibile era la mancanza assoluta di motivazione, non il semplice difetto di sufficienza o persuasività.
artt. 348-bis c.p.c. e 348-ter c.p.c.
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello è ricorribile in cassazione solo per vizi propri o violazioni processuali, non per errores in iudicando o meri vizi motivazionali ordinari.
art. 111, settimo comma, Cost.
Consente la ricorribilità in cassazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello solo per vizi processuali o propri dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La condanna generica al risarcimento pronunciata in sede penale non fa stato anche sull'esistenza del danno-conseguenza: essa accerta il solo danno-evento e il nesso causale materiale, mentre il pregiudizio risarcibile va allegato e provato nel successivo giudizio civile.
- Nel sistema della responsabilità civile, il danno-evento e il danno-conseguenza sono concetti distinti: il primo attiene all'imputazione causale dell'illecito, il secondo all'oggetto della prestazione risarcitoria e richiede autonoma prova.
- La liquidazione equitativa non esonera la parte dall'onere di provare l'an debeatur del danno, ma opera solo sul quantum quando l'esistenza del pregiudizio sia già dimostrata e la sua precisa quantificazione sia difficile o impossibile.
- L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. è censurabile in cassazione solo per vizi propri o processuali, non per contestazioni di merito sulla decisione di primo grado.
- Ai fini del sindacato di legittimità, il vizio motivazionale rilevante sull'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. è solo la motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
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