Cassazione Civile, Ordinanza n. 27252/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento e da un atto di contestazione notificati a una società per l'anno d'imposta 2005, con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava ritenute alla fonte non operate e irrogava sanzioni, assumendo che il corrispettivo pagato in più tranche per un'operazione qualificata come acquisto di brevetto per invenzione industriale costituisse reddito soggetto a ritenuta d'acconto. La società impugnava gli atti deducendo: 1) nullità o inesistenza dell'avviso per difetto di attribuzione in capo al sottoscrittore, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 1362 c.c., per non avere la CTR chiarito la qualificazione oggettiva e soggettiva dell'operazione; 3) violazione degli artt. 53 e 54 TUIR e dell'art. 25 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la cessione del brevetto non integrasse reddito di lavoro autonomo, poiché l'inventore non era imprenditore e il corrispettivo non era compenso professionale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la questione sulla sottoscrizione degli atti non risultava riproposta in appello ed era quindi coperta da giudicato interno. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, rilevando che la censura mirava a una diversa ricostruzione dei fatti e che la CTR aveva accertato, con valutazione non sindacabile in cassazione, l'assenza di supporto documentale alla tesi del mero fondo spese, valorizzando invece la qualificazione dell'operazione come cessione di brevetto nei documenti contabili e nelle dichiarazioni degli inventori. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che sia la cessione del brevetto sia la cessione del diritto al brevetto comportano comunque un'utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno e generano redditi di lavoro autonomo tassabili ex art. 53, comma 2, lett. b), TUIR e soggetti a ritenuta d'acconto ex art. 25 d.P.R. n. 600/1973. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato solo per il rito camerale in cassazione
richiamato solo per la fissazione della camera di consiglio nel rito camerale
la mancata riproposizione in appello del vizio di sottoscrizione determina giudicato interno e rende la questione non deducibile in cassazione
invocato dalla ricorrente per censurare l'interpretazione dell'operazione; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una diversa lettura del fatto
art. 53, comma 2, lett. b), d.P.R. n. 917/1986
le somme corrisposte per la cessione del brevetto o del diritto al brevetto integrano redditi di lavoro autonomo derivanti dall'utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha ricondotto il provento comunque nell'alveo del reddito di lavoro autonomo
i redditi in questione sono soggetti a ritenuta d'acconto
art. 53 Cost.
richiamato dalla ricorrente nel quadro della contestazione sulla qualificazione del reddito, senza autonoma statuizione della Corte
Massime di principio
- La questione relativa alla validità della sottoscrizione dell'atto impositivo, se non riproposta in appello, si intende coperta da giudicato interno e non può essere fatta valere per la prima volta in cassazione.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa qualificazione del fatto quando il giudice di merito abbia motivato con accertamenti fattuali non manifestamente illogici e sorretti da riscontro documentale.
- La cessione di un brevetto per invenzione industriale, così come la cessione del diritto al brevetto, integra comunque un'utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno e produce redditi di lavoro autonomo assoggettati a imposizione e a ritenuta d'acconto.
- Ai fini fiscali, ciò che rileva è la natura economica dell'operazione e non la sola etichetta formale adoperata dalle parti, specie quando la documentazione contabile e le dichiarazioni degli interessati convergano in un senso univoco.
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