Cassazione Civile, Ordinanza n. 10385/2025 del 19/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso a seguito di controllo fiscale nei confronti di una società in accomandita semplice, con recupero a tassazione di maggior reddito per l’anno 2009 ai fini IRAP e IVA e con irrogazione della conseguente sanzione. Nell’atto veniva richiamata anche la responsabilità solidale dei soci. I soci accomandanti impugnavano l’atto sostenendo che la loro responsabilità fosse limitata alla quota conferita e che, comunque, non avessero percepito alcunché in sede di liquidazione. In appello deducevano inoltre la violazione del litisconsorzio necessario per la mancata partecipazione del socio accomandatario. In cassazione proponevano tre motivi: 1) violazione degli artt. 1292 e 2313 c.c. per essere stati considerati obbligati in solido con la società nonostante il limite della quota conferita; 2) nullità per violazione dell’art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del socio accomandatario, invocando il principio di unicità dell’accertamento; 3) nullità per violazione dell’art. 33 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 101 c.p.c., perché la pubblica udienza sarebbe stata fissata senza notifica alle parti dell’istanza di discussione orale presentata dall’Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi. Sul primo ha osservato che, al di là dell’etichetta di obbligati in solido, nella specie la pretesa verso i soci accomandanti era stata comunque ridotta dall’Ufficio entro il valore della quota conferita (euro 1.500,00 ciascuno), sicché non vi era violazione dell’art. 2313 c.c. Sul secondo ha distinto l’ipotesi esaminata da quella, diversa, della rettifica dei redditi di società di persone ex art. 5 TUIR e della conseguente imputazione automatica dei redditi ai soci: qui l’avviso riguardava un unico accertamento del reddito d’impresa della s.a.s. per omessa dichiarazione, con contestuale responsabilità solidale dei soci, e dunque non ricorreva il litisconsorzio necessario invocato. Sul terzo ha affermato che la sentenza resa all’esito della pubblica udienza non è nulla se l’istanza di discussione orale non viene comunicata alle altre parti, essendo sufficiente la comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza, che nel caso risultava avvenuta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato dai ricorrenti per contestare la qualificazione di obbligazione solidale; la Corte ne esclude la violazione perché, in concreto, la pretesa fiscale era stata comunque limitata entro la quota conferita.
La responsabilità del socio accomandante non può eccedere la quota conferita; nel caso concreto l’Ufficio aveva ridotto la pretesa entro tale limite, escludendo la violazione della norma.
Il litisconsorzio necessario non è ravvisabile nell’ipotesi di unico accertamento del reddito d’impresa della società con responsabilità solidale dei soci; l’istituto opera invece nella diversa ipotesi di rettifica dei redditi di società di persone e soci con imputazione automatica degli utili.
La nullità per mancata comunicazione dell’istanza di discussione orale è esclusa se alle parti è stato comunque comunicato il decreto di fissazione dell’udienza pubblica.
Non è violato quando il contraddittorio è assicurato dalla comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza e non occorrono ulteriori accertamenti di merito.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Norma di legittimazione del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, utilizzata per il primo motivo.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
Norma di legittimazione dei motivi di nullità processuale, utilizzata per il secondo e il terzo motivo.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato solo per distinguere il diverso regime di imputazione automatica dei redditi delle società di persone e il correlato litisconsorzio necessario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell’obbligo, in capo ai ricorrenti soccombenti, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, la responsabilità del socio accomandante per debiti della società può essere affermata entro il limite della quota conferita; se l’amministrazione riduce la pretesa entro tale limite, non si configura violazione della disciplina civilistica della responsabilità del socio.
- Il litisconsorzio necessario tra società e soci ricorre nella diversa ipotesi in cui si controverta della rettifica dei redditi di società di persone con imputazione automatica degli utili ai soci; non opera, invece, quando si impugni un unico avviso di accertamento emesso nei confronti della società con contestazione della responsabilità solidale dei soci per i debiti tributari sociali.
- La nullità della decisione resa in pubblica udienza non deriva dalla sola mancata comunicazione alle controparti dell’istanza di discussione orale, se è stato regolarmente comunicato il decreto di fissazione dell’udienza e il contraddittorio risulta comunque assicurato.
- Quando la questione devoluta è di mero diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, l’eventuale irregolarità della trattazione pubblica non impone necessariamente la regressione del processo, in coerenza con il principio di ragionevole durata.
- In sede di legittimità, la denuncia di violazioni processuali o di legge deve essere verificata in concreto rispetto alla fattispecie effettivamente decisa, non sulla base di asserzioni astratte o di qualificazioni formali disancorate dal contenuto dell’atto impositivo.
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