Cassazione Civile, Ordinanza n. 10341/2025 del 19/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un precedente ricorso per cassazione proposto dalla contribuente contro una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, ricorso che la Corte di cassazione aveva dichiarato improcedibile perché, al momento della decisione, risultava non depositato. La ricorrente, però, sosteneva di aver notificato la rinuncia al ricorso e di averne ottenuto l’accettazione dall’Agenzia delle Entrate prima dell’iscrizione a ruolo del giudizio da parte dell’Avvocatura dello Stato. Con il ricorso per revocazione ha dedotto, in via principale, un errore revocatorio di fatto ex artt. 395, n. 4, e 391-bis c.p.c., assumendo che la Corte non avesse rilevato dagli atti la rinuncia e la sua accettazione, circostanza che avrebbe dovuto condurre all’estinzione del giudizio e alla compensazione delle spese, senza contributo unificato aggiuntivo. In via subordinata ha invocato la revocazione per dolo della controparte ex artt. 391-ter e 395, n. 1, c.p.c., sostenendo che l’Agenzia avrebbe iscritto a ruolo la causa nonostante l’accettazione della rinuncia e avrebbe così tratto in errore la ricorrente e la Corte. La ricorrente ha anche chiesto, in subordine, la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., deducendo di avere appreso tardivamente della pendenza del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Quanto al primo motivo, lo ha ritenuto tardivo, perché la ricorrente non ha dimostrato una situazione di incolpevole ignoranza della pendenza del processo tale da giustificare la rimessione in termini o da incidere sul termine di impugnazione; anzi, la ricezione del controricorso dopo la rinuncia avrebbe dovuto indurla a verificare l’iscrizione a ruolo e le difese della controparte. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché la precedente ordinanza non aveva deciso il merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ma aveva dichiarato l’improcedibilità del ricorso; pertanto non era esperibile la revocazione per il motivo di dolo prospettato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle Entrate, con applicazione dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
La revocazione per errore di fatto presuppone una svista percettiva su un fatto decisivo risultante dagli atti; nel caso concreto la doglianza è stata comunque superata dall’inammissibilità per tardività.
La revocazione delle ordinanze della Corte di cassazione è soggetta ai limiti previsti dalla norma e non può essere utilizzata al di fuori dei casi e dei termini consentiti.
La revocazione per i vizi previsti dall’art. 395 c.p.c. non è esperibile contro pronunce di mera legittimità della Corte di cassazione che non decidano il merito ex art. 384 c.p.c.
art. 395, primo comma, n. 1, c.p.c.
Il motivo di revocazione per dolo di una parte non è utilizzabile contro una pronuncia di cassazione che si sia limitata a dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
La rimessione in termini è stata esclusa perché non è stata ravvisata un’ignoranza incolpevole della pendenza del processo.
art. 327, secondo comma, c.p.c.
Il termine per proporre impugnazione non può essere superato salvo che ricorra una condizione di incolpevole o involontaria ignoranza della pendenza del processo, qui esclusa.
La revocazione per dolo non è ammessa quando la precedente decisione di cassazione non abbia definito il merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato o dovuto.
Massime di principio
- La revocazione avverso provvedimenti della Corte di cassazione è soggetta a un regime rigoroso di ammissibilità e tempestività; la parte che la propone deve dimostrare con precisione i presupposti che consentono di superare la definitività della decisione.
- La mera esistenza agli atti di una rinuncia al ricorso e della sua accettazione non basta, di per sé, a fondare la revocazione se la parte non supera il vaglio della tempestività e non dimostra una effettiva ignoranza incolpevole della pendenza del giudizio.
- La parte che abbia rinunciato all’impugnazione non può fare affidamento in modo assoluto sull’estinzione del processo, ma deve verificare se la controparte abbia comunque coltivato il giudizio mediante iscrizione a ruolo e controricorso.
- La revocazione per dolo non è esperibile contro una pronuncia della Corte di cassazione che si sia limitata a dichiarare l’improcedibilità o l’inammissibilità del ricorso, e non abbia deciso il merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
- Ai fini della rimessione in termini, non è sufficiente allegare una generica ignoranza del processo: occorre una situazione realmente incolpevole, valutata con un criterio di diligenza esigibile dalla parte.
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