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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10347/2025 del 19/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società affidataria dell'appalto per la raccolta dei rifiuti di tre comuni ha chiesto l'adeguamento del corrispettivo, sostenendo che nel corso del rapporto i costi di conferimento dei rifiuti in discarica erano aumentati in modo imprevisto e imprevedibile rispetto ai prezzi considerati nell'offerta tecnica formulata nel 2016. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda e condannato i comuni al pagamento delle somme richieste a titolo di adeguamento degli oneri di conferimento. In appello, però, la decisione è stata riformata: la corte territoriale ha ritenuto che gli aumenti di costo non integrassero le circostanze impreviste e imprevedibili richieste dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016, osservando che un documento ISTAT mostrava un aumento costante dei prezzi già dal 2010, con andamento particolarmente marcato tra il 2010 e il 2014, quindi prima e comunque già al momento dell'offerta presentata nel luglio 2016 e della stipula del contratto nel dicembre 2016. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, l'illogicità, contraddittorietà, perplessità e incomprensibilità della motivazione, sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente considerato conoscibile al momento dell'offerta uno studio ISTAT pubblicato solo nel 2018 e che, pertanto, non potesse attribuirgli funzione di base valutativa dell'offerta stessa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha chiarito che la corte d'appello non aveva affermato che il documento ISTAT del 2018 fosse la fonte della conoscenza dell'aumento dei costi, ma lo aveva richiamato solo come conferma del fatto che, già al momento dell'offerta del 2016, l'andamento dei prezzi di smaltimento era percepibile e non poteva essere qualificato come circostanza imprevista e imprevedibile ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016. Si tratta, secondo la Cassazione, di una valutazione di fatto immune da vizi logici e non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso principale è stato quindi rigettato e, per effetto della soccombenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dell'ulteriore contributo unificato. Il ricorso incidentale condizionato dei comuni è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 106 d.lgs. n. 50/2016

    La modificazione in aumento del corrispettivo può trovare giustificazione solo in presenza di circostanze impreviste e imprevedibili; ove l'aumento dei costi fosse già percepibile al momento dell'offerta, il presupposto non sussiste.

  • art. 9 capitolato speciale d'appalto

    La norma di gara è richiamata dalla ricorrente come parametro della pretesa di adeguamento del corrispettivo, ma la decisione non ne sviluppa un'autonoma interpretazione.

  • art. 360 c.p.c.

    È stato invocato il vizio di motivazione come dedotto dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso la sussistenza di un vizio censurabile in cassazione.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione al vizio di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla valutazione delle prove/documenti.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente, ma la Cassazione ha ricondotto la questione a una valutazione di fatto e non a un errore sul riparto dell'onere probatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    È stato applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'aumento dei costi non è automaticamente qualificabile come circostanza imprevedibile: occorre verificare se, al momento dell'offerta e della stipula, l'andamento del mercato fosse già percepibile secondo un criterio di normale prevedibilità.
  • Il richiamo a un documento successivo all'offerta non è di per sé decisivo se il documento viene utilizzato soltanto come conferma retrospettiva di un trend già esistente e conoscibile al tempo rilevante.
  • La valutazione sulla imprevedibilità o meno di un evento economico rispetto a una gara e alla formulazione dell'offerta è una valutazione di fatto; se sorretta da motivazione логicamente coerente, non è sindacabile in cassazione come vizio di illogicità o contraddittorietà.
  • Quando manca il presupposto dell'evento imprevedibile richiesto dalla disciplina della variante in aumento, non può essere accolta la domanda di adeguamento del corrispettivo dell'appalto.

Come è indicizzato

MaterieAppalto
RamiContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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