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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10343/2025 del 19/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per IRES e IRAP 2008, recuperando a tassazione maggiori imposte perché riteneva indeducibili i costi relativi a quattro fatture passive, emesse da due società terze, in quanto riferite a operazioni oggettivamente inesistenti. La società contribuente aveva impugnato l'atto e in primo grado aveva ottenuto l'annullamento; la decisione era stata poi cassata con rinvio e, nel giudizio di rinvio, la Corte di merito aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo provata, per presunzioni, l'inesistenza delle operazioni. Con il ricorso per cassazione la società denunciava: violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. per avere il giudice di rinvio attribuito valore indiziario a elementi asseritamente non gravi, precisi e concordanti e per non avere considerato la prova contraria offerta; violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere valorizzato circostanze non contenute nell'avviso di accertamento e asseritamente introdotte solo in causa dall'Ufficio; violazione degli artt. 1321 e 2702 c.c. per aver negato rilevanza alla scrittura privata non registrata e priva di data certa; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per non avere valutato un supporto ottico che, secondo la ricorrente, provava l'effettività delle prestazioni sanitarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla prova presuntiva, osservando che il giudice di merito aveva correttamente applicato i criteri degli artt. 2727 e 2729 c.c. e che gli indizi valorizzati erano, nel loro complesso, gravi, precisi e concordanti: scrittura privata non registrata e priva di data certa, pagamenti in contanti, assenza delle ricevute rilasciate agli utenti finali, mancanza di una plausibile ragione economica dell'assetto negoziale, soprattutto a fronte della disponibilità della contribuente di accreditamento, struttura, macchinari e personale. Ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., rilevando che non vi era mutamento del thema decidendum, poiché l'Ufficio chiedeva comunque il recupero dei costi indeducibili per operazioni fittizie e le argomentazioni del giudice si fondavano su risultanze processuali valutabili nel giudizio di rinvio; inoltre la produzione delle ricevute non era preclusa al contribuente, sul quale gravava la prova contraria. Ha respinto anche il motivo sulla scrittura privata, chiarendo che la Corte territoriale non aveva affermato l'invalidità del contratto per mancata registrazione, ma aveva usato tale dato come elemento indiziario. Infine ha rigettato la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché il supporto ottico era stato comunque considerato e, in ogni caso, la mancata valutazione di un singolo elemento istruttorio non integra di per sé omesso esame di un fatto decisivo, specie quando la decisione si fondi su un complesso di indizi convergenti. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per affermare che la prova presuntiva richiede il procedimento inferenziale dal fatto noto al fatto ignoto, mediante indizi valutati complessivamente.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono utilizzabili solo se gravi, precise e concordanti; il giudice deve prima selezionare gli indizi rilevanti e poi valutarli globalmente, non in modo atomistico.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella onerata, non quando apprezza liberamente le prove raccolte.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione se il giudice valorizza, ai fini della decisione, elementi emersi in causa relativi alla medesima pretesa impositiva; il divieto di nova non copre le mere difese e le contestazioni dei fatti allegati.

  • art. 1321 c.c.

    Richiamato solo per contestare la tesi del ricorrente; la Corte precisa che la mancata registrazione della scrittura privata non incide sulla validità del contratto, ma può rilevare come indizio.

  • art. 2702 c.c.

    La mancata contestazione della sottoscrizione non attribuisce di per sé valore decisivo al documento ai fini probatori dell'effettività dell'operazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge può essere dedotta solo se il giudice applica erroneamente la norma, non quando si contesta la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura processuale è infondata perché il giudice non ha introdotto un nuovo thema decidendum, ma ha tratto argomenti valutativi dagli atti di causa.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non il mancato esame di singoli elementi istruttori; non è ammesso un nuovo giudizio sul merito delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La Corte ribadisce che la deduzione di violazione delle regole sulle presunzioni non può risolversi nella richiesta di una diversa valutazione delle circostanze di fatto.

Massime di principio

  • In tema di operazioni commerciali ritenute oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché l'insieme degli indizi sia grave, preciso e concordante; una volta fornito tale quadro indiziario, spetta al contribuente la prova contraria rigorosa dell'effettività dell'operazione.
  • La regolarità formale della documentazione contabile, l'esistenza della fattura o la tracciabilità dei pagamenti non sono, da sole, idonee a dimostrare la realtà dell'operazione quando l'Ufficio alleghi e provi indizi contrari di fittizietà, poiché tali elementi possono essere facilmente predisposti per simulare un'operazione inesistente.
  • Ai fini del corretto uso delle presunzioni, il giudice di merito deve valutare gli indizi in modo unitario e non atomistico, esplicitando gli elementi essenziali del ragionamento decisorio; in cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale probatorio.
  • Il divieto di ultrapetizione non è violato quando il giudice, decidendo sulla stessa pretesa impositiva, valorizza circostanze emerse dagli atti di causa o deduce argomenti difensivi e probatori che si inseriscono nel medesimo thema decidendum.
  • L'omesso esame di un elemento istruttorio non integra, di per sé, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato o se l'elemento invocato è solo uno degli indizi che il giudice poteva legittimamente ritenere non decisivi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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