Cassazione Civile, Ordinanza n. 10342/2025 del 19/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dall'esecuzione di lavori pubblici per la costruzione del padiglione chirurgico di un ospedale. La curatela della società appaltatrice fallita aveva agito per ottenere maggiori somme in relazione a diverse riserve iscritte nella contabilità dell'appalto, deducendo in particolare illegittimità della sospensione dei lavori, anomalo andamento dell'opera, revisione prezzi, abbattimento dell'alea revisionale e disapplicazione di una penale. In appello la domanda era stata accolta solo in parte, con ulteriore aumento del credito riconosciuto, ma la curatela ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e mancato esame delle difese e delle critiche alla CTU; 2) violazione delle norme sulla consulenza tecnica e omesso esame di fatti decisivi per adesione acritica alla CTU senza risposta alle osservazioni del CTP; 3) violazione della disciplina delle riserve e della sospensione dei lavori, oltre a vizi motivazionali, in relazione alla riserva n. 3; 4) omesso esame e vizio motivazionale sulla riserva n. 4 relativa ai fatti continuativi e al rendimento dell'impresa; 5) omesso esame e vizio motivazionale sulla riserva n. 5 relativa alla revisione prezzi e al recupero di somme; 6) omesso esame e vizio motivazionale sull'abbattimento dell'alea revisionale del 5%; 7) omesso esame e vizio motivazionale sullo scarto revisionale e sulla richiesta di disapplicazione della penale. Una delle controparti ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che fosse decorso il termine lungo di impugnazione, ma la curatela ha resistito affermando la tempestività della notifica poiché la sentenza non era stata notificata e il giudizio era anteriore alla riforma del 2009.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato l'eccezione di tardività del ricorso, ritenendo applicabile il termine lungo annuale di cui all'art. 327 c.p.c. perché il giudizio di primo grado era stato instaurato prima del 4 luglio 2009 e la sentenza d'appello non era stata notificata. Nel merito, ha dichiarato inammissibili tutti i motivi del ricorso. I primi due motivi sono stati reputati generici e non autosufficienti, poiché non specificavano quali difese o quali critiche alla CTU fossero state trascurate e non riportavano il contenuto essenziale degli atti di parte richiamati. Anche i motivi dal terzo al settimo sono stati ritenuti inammissibili perché, sotto la veste di omesso esame di fatti decisivi o di vizio di motivazione, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, mentre la sentenza impugnata aveva già affrontato i rilievi della curatela, spiegando perché le riserve fossero infondate o non conferenti. La Corte ha inoltre precisato che le spese nei confronti dell'azienda ospedaliera non erano ripetibili, poiché la sua partecipazione era stata meramente denunziata e non vi era stata domanda nei suoi confronti. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della curatela al pagamento delle spese in favore del solo assessorato regionale.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
Il termine lungo di impugnazione resta di un anno nei giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009; se la sentenza non è notificata, il ricorso proposto entro tale termine, tenendo conto della sospensione feriale, è tempestivo.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza per difetto di motivazione o violazione del contenuto-minimo richiesto è configurabile solo in presenza di un reale deficit motivazionale, non quando la censura è generica o mira a una rivalutazione del merito.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione deve consentire di comprendere l'iter logico seguito dal giudice, ma la doglianza è inammissibile se non individua in modo specifico le parti della motivazione asseritamente mancanti.
artt. 191 e 201 c.p.c.
Le censure relative alla consulenza tecnica e alle risposte del CTU sono inammissibili se non accompagnate dalla puntuale indicazione del contenuto delle osservazioni tecniche e delle allegazioni processuali su cui si fondano.
art. 366, n. 6 c.p.c.
Opera il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: non basta rinviare agli atti di parte, ma occorre riportarne il contenuto essenziale e indicare dove si trovano nel fascicolo.
art. 1224, comma 2, c.c.
Il maggior danno da ritardo nel pagamento è stato riconosciuto in appello con riferimento a un debito di valore soggetto a rivalutazione monetaria.
art. 30 D.P.R. n. 1063/1962
Richiamato in relazione alle riserve su sospensione dei lavori e maggiori oneri nell'appalto di opere pubbliche.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la doglianza di omessa motivazione o di omesso esame di fatti decisivi deve essere specifica e autosufficiente: è inammissibile se si limita a rinviare genericamente ad atti di parte o a critiche tecniche senza riassumerne il contenuto essenziale.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
- Quando la sentenza impugnata abbia espressamente affrontato le censure dell'appellante e confutato le osservazioni tecniche di parte, non è configurabile un omesso esame solo perché il ricorrente dissente dalla valutazione compiuta.
- In tema di termine lungo per impugnare, la riduzione da un anno a sei mesi introdotta dalla legge n. 69/2009 si applica ai giudizi instaurati dal 4 luglio 2009; per i giudizi anteriori resta il termine annuale.
- Le spese sostenute dal soggetto evocato in giudizio solo per mera litis denuntiatio, senza che vi sia stata domanda nei suoi confronti, non sono ripetibili nei confronti della parte che abbia effettuato la notifica.
- In materia di appalto di opere pubbliche, il riconoscimento della revisione prezzi presuppone l'atto della stazione appaltante competente; fino a tale riconoscimento l'amministrazione può correggere conteggi erronei e recuperare somme indebitamente versate.
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