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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10336/2025 del 19/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’Agenzia delle entrate aveva emesso per l’anno d’imposta 2007 un avviso di accertamento IRES e IRAP contestando alla società contribuente l’indeducibilità di costi portati da due fatture passive emesse da altra società nell’ambito di un accordo per analisi cliniche in service, ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti. La CTP aveva accolto il ricorso della società, mentre in sede di rinvio la CTR del Lazio aveva accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo provata, per presunzioni gravi, precise e concordanti, l’inesistenza delle operazioni e quindi la legittimità del recupero a tassazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., per asserita errata valutazione degli indizi e per mancata considerazione della prova contraria, in particolare del supporto ottico contenente i dati delle prestazioni e della regolare contabilizzazione dei pagamenti; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultra-petizione, perché la CTR avrebbe valorizzato fatti asseritamente nuovi o non contenuti nell’avviso di accertamento, come l’uso dei locali della contribuente, la mancanza di ragioni economiche dell’operazione e la mancata produzione delle ricevute agli utenti finali; 3) violazione degli artt. 1321 e 2702 c.c., per avere la CTR attribuito rilievo alla mancata registrazione e mancanza di data certa della scrittura privata, ritenendo ciò incompatibile con la libertà delle forme e con la non contestazione delle sottoscrizioni; 4) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la CTR considerato il supporto ottico che, secondo la ricorrente, dimostrava l’effettività delle prestazioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sull’onere della prova e sulle presunzioni, affermando che la CTR aveva correttamente applicato gli artt. 2697 e 2729 c.c. valorizzando un insieme di indizi tra loro convergenti: pagamento in contanti di importi rilevanti, scrittura privata non registrata e priva di data certa, assetto societario con capitale della società fornitrice in capo al legale rappresentante della contribuente e a un familiare, uso dei locali della contribuente da parte della fornitrice, mancanza di accreditamento della fornitrice presso la Regione Lazio e assenza di ragioni economiche dell’operazione. Ha respinto anche la doglianza di ultra-petizione, chiarendo che il divieto di ius novorum riguarda le eccezioni in senso proprio e che il giudice d’appello può valorizzare gli elementi emersi in causa, mentre la prova contraria dell’effettività dell’operazione incombeva sulla contribuente. Ha inoltre escluso che la CTR avesse attribuito invalidità al contratto per mancata registrazione: tale circostanza è stata considerata solo come indizio dell’inesistenza delle prestazioni. Infine ha escluso il vizio di omesso esame del supporto ottico, osservando che il documento era stato considerato ma ritenuto irrilevante e che, in ogni caso, la mancata valutazione di un elemento istruttorio non integra di per sé omesso esame di un fatto decisivo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro dedotto per denunciare la violazione di legge in tema di presunzioni, onere della prova e qualificazione della scrittura privata

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro dedotto per lamentare la nullità della sentenza per asserita ultra-petizione

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è il parametro dedotto per lamentare l’omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ribadisce che il vizio riguarda il fatto storico e non il mero elemento istruttorio

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato solo se attribuisce un bene non richiesto; non quando valorizza elementi probatori emersi in causa

  • art. 1321 c.c.

    richiamato per sostenere la libertà delle forme negoziali; la Corte chiarisce che la mancata registrazione non incide sulla validità del contratto ma può rilevare come indizio

  • art. 2702 c.c.

    richiamato per contestare il valore della scrittura privata; la Corte non ravvisa alcuna negazione della sua efficacia probatoria in sé

  • art. 2697 c.c.

    la violazione si configura solo se il giudice distribuisce erroneamente l’onere della prova, non se valuta le prove attribuendo maggior forza ad alcune rispetto ad altre

  • art. 2727 c.c.

    richiamato sulla prova per presunzioni semplici

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni sono utilizzabili solo se gravi, precise e concordanti; il giudice deve valutarle complessivamente e non in modo atomistico

Massime di principio

  • In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché fondate su indizi gravi, precisi e concordanti, mentre al contribuente spetta una prova contraria rigorosa dell’effettiva esistenza dell’operazione.
  • La regolarità formale della fattura, della contabilità e dei pagamenti non è di per sé sufficiente a dimostrare l’effettività dell’operazione, poiché tali elementi possono essere utilizzati anche per simulare operazioni fittizie.
  • Il giudice di merito, nella prova per presunzioni, deve procedere prima alla selezione degli indizi rilevanti e poi alla loro valutazione complessiva; la censura di legittimità è ammissibile solo se il ragionamento presuntivo si fonda su fatti privi dei requisiti richiesti dalla legge, non se mira a una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Il divieto di ultra-petizione non impedisce al giudice di valorizzare elementi di fatto risultanti dagli atti e rilevanti ai fini della decisione, anche se non richiamati testualmente nell’atto impositivo, quando essi si collocano entro il perimetro della pretesa sostanziale dedotta in giudizio.
  • La mancata registrazione di una scrittura privata non ne determina automaticamente l’invalidità, ma può essere apprezzata come circostanza sintomatica dell’anomalia del rapporto ai fini della valutazione dell’attendibilità complessiva della pretesa.
  • L’omesso esame censurabile in cassazione riguarda un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non la mancata considerazione di uno specifico mezzo istruttorio quando il fatto sia stato comunque preso in esame dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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