Cassazione Civile, Ordinanza n. 10344/2025 del 19/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte di un comune, del corrispettivo asseritamente dovuto per un servizio di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani eseguito in virtù di un contratto di appalto affidato a un'ATI della quale la società poi fallita era mandataria capogruppo. La curatela del fallimento chiedeva la condanna del comune al pagamento di una somma indicata nelle fatture emesse, sostenendo che il credito fosse integralmente riferibile alla mandataria fallita. In appello la domanda era stata respinta perché, in conseguenza del fallimento della mandataria, il mandato si sarebbe sciolto e la curatela avrebbe potuto riscuotere solo la quota di corrispettivo corrispondente alla parte di lavori spettante alla fallita, quota che però non era stata provata. Nel ricorso per cassazione la curatela deduceva: 1) violazione delle norme su mandato, fallimento, onere della prova e valutazione delle prove, lamentando che il giudice non avesse valorizzato l'inottemperanza del comune all'ordine di esibizione del contratto ATI, né il mancato riscontro all'interpello, e che tali elementi avrebbero dovuto condurre alla prova del credito per l'intero importo; 2) violazione delle norme fallimentari e del mandato, sostenendo che il contratto di appalto sarebbe cessato prima del fallimento e quindi non potesse operare lo scioglimento del mandato rilevato dal giudice d'appello, con conseguente diritto al pagamento integrale; 3) violazione delle norme sulla decisione e sulla CTU, per il mancato accoglimento della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, che la ricorrente riteneva necessaria per accertare fatti e misura del credito; 4) violazione dell'art. 278 c.p.c., per omessa pronuncia sulla richiesta di condanna generica; 5) violazione delle norme sulla liquidazione del danno e del credito, per il mancato ricorso a una liquidazione equitativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi: il primo perché mirava in realtà a una diversa valutazione del materiale probatorio e non denunciava un vizio consentito in sede di legittimità; il secondo perché non si confrontava con la ratio decidendi, che non era fondata sulla persistente vigenza del contratto d'appalto, ma sul fatto che il fallimento della mandataria aveva determinato lo scioglimento del mandato con perdita della legittimazione a rappresentare l'ATI verso la stazione appaltante, rendendo comunque necessaria la prova della quota di credito spettante alla fallita; il terzo perché la CTU è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e il diniego può essere anche implicito. Ha dichiarato infondato il quarto motivo, osservando che il giudice di merito aveva implicitamente respinto la domanda di condanna generica poiché aveva ritenuto inscindibili an debeatur e quantum, mancando la prova della misura del credito; il quinto motivo è stato assorbito. Nessuna statuizione sulle spese, perché il comune non si è difeso. È stata inoltre data atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 78 L.F.
Il fallimento della mandataria capogruppo determina lo scioglimento del mandato con perdita della legittimazione della mandataria a rappresentare l'ATI nei confronti della stazione appaltante.
art. 81 L.F.
La ricorrente lo invocava per escluderne l'applicazione, ma la Corte ha ritenuto la questione non decisiva ai fini della soluzione della controversia.
Richiamato in relazione allo scioglimento del mandato per effetto del fallimento della mandataria.
Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ha ribadito che spettava alla curatela provare la quota di credito di propria spettanza.
Richiamato nei motivi di ricorso; la Corte ha escluso che vi fosse una violazione rilevante in cassazione, trattandosi di contestazioni sul merito della valutazione probatoria.
Il giudice di merito può liberamente valutare le prove e gli argomenti di prova; il mancato utilizzo di un argomento di prova derivante dall'ordine di esibizione non è sindacabile come vizio di legittimità nei termini prospettati.
Richiamato insieme agli artt. 115 e 116 c.p.c. per sostenere l'effetto probatorio della mancata ottemperanza all'ordine di esibizione.
L'ordine di esibizione del contratto ATI era stato invocato come fonte di argomenti di prova; la Corte ha negato che il suo mancato adempimento imponesse l'accoglimento della pretesa.
Il sindacato sulla valutazione di fatto non è consentito in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale, qui non dedotto nei termini richiesti.
La Corte ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia sulla domanda di condanna generica, perché il rigetto della domanda principale implicava il rigetto della richiesta ex art. 278 c.p.c.
La domanda di condanna generica presuppone comunque l'accertamento della base del credito; nel caso concreto il giudice di merito l'ha implicitamente disattesa per difetto di prova della quota spettante alla ricorrente.
Richiamato dalla ricorrente insieme alle altre norme processuali, senza accoglimento delle censure.
Richiamato con riferimento ai criteri di liquidazione del danno/credito, ma la censura è stata assorbita.
Richiamato per la liquidazione equitativa, non applicabile nel caso deciso perché mancava la prova del credito nella sua dimensione quantitativa.
Richiamato in relazione alla liquidazione del danno, ma la questione è stata assorbita.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il fallimento colpisce la mandataria di un'ATI, il curatore può agire verso la stazione appaltante solo nei limiti della quota di credito riferibile alla mandataria fallita; resta necessario provare in concreto quale sia tale quota.
- La mancata ottemperanza della controparte a un ordine di esibizione o a un interpello non comporta automaticamente l'accoglimento della domanda, ma può al più integrare un argomento di prova rimesso alla valutazione del giudice di merito.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del materiale probatorio, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale.
- La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio ma uno strumento istruttorio discrezionale; il suo mancato conferimento non integra, di regola, omessa pronuncia.
- La domanda di condanna generica non può essere accolta se l'accertamento dell'an debeatur è inscindibile dalla mancata prova del quantum in capo al soggetto che agisce in giudizio.
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