Cassazione Civile, Ordinanza n. 17816/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La lite riguarda quattro contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra una lavoratrice e un consorzio autostradale: la Corte d'appello ha dichiarato illegittimo il termine apposto ai contratti eseguiti nel 2007-2008 e nullo, per difetto di forma, il termine apposto ai contratti del 2010 e del 2011; ha inoltre liquidato un risarcimento pari a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il consorzio ricorrente ha impugnato la decisione con un solo motivo, deducendo violazione dell'art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001, dell'art. 2697 c.c. e falsa applicazione dell'art. 32, comma 5, l. 183/2010, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato la disciplina e i principi elaborati per la successione abusiva di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato a una fattispecie diversa, in cui i contratti erano distinti e stipulati a distanza di mesi; secondo il ricorrente, in assenza di una vera successione abusiva, non poteva riconoscersi il danno presunto ex art. 32, ma il lavoratore avrebbe dovuto allegare e provare specificamente il danno subito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello si fosse conformata alla giurisprudenza di legittimità e della Corte di giustizia UE in tema di successione di contratti a termine, valorizzando il fatto che i rapporti erano plurimi, tra le stesse parti, per le medesime mansioni, anche se intervallati da periodi di soluzione di continuità. Ha quindi confermato che, in tali casi, può applicarsi la tutela risarcitoria parametrata ai limiti dell'art. 32, comma 5, l. 183/2010 come danno comunitario, senza necessità di una prova di uno specifico pregiudizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La doglianza è stata formulata come violazione/falsa applicazione di legge.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza della Corte e il motivo non offriva elementi per mutare orientamento.
art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001
Richiamato dal ricorrente come norma sulla tutela nei rapporti a termine nel pubblico impiego privatizzato.
Richiamato per sostenere che l'onere di allegazione e prova del danno gravava sul lavoratore.
Applicato come parametro di liquidazione del danno comunitario conseguente all'uso abusivo di contratti a termine successione di rapporti a termine.
Richiamato dalla corte territoriale come criterio di liquidazione del danno.
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. 368/2001
Richiamato per definire in senso ampio la nozione di contratti a termine successivi, indipendentemente dagli intervalli tra un contratto e l'altro.
direttiva 1999/70/CE
Interpretata nel senso di imporre misure efficaci, proporzionate e dissuasive contro l'abuso del ricorso ai contratti a termine, anche se intervallati da periodi di interruzione.
clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
Richiamata come fonte dell'obiettivo di prevenire gli abusi derivanti dal rinnovo dei contratti a termine.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La nozione di successione di contratti a termine è ampia e può comprendere più rapporti tra le stesse parti anche se intervallati da periodi di soluzione di continuità, purché le mansioni siano equivalenti e la reiterazione realizzi un fenomeno potenzialmente abusivo.
- In caso di uso abusivo del lavoro a termine in successione, la tutela risarcitoria può essere liquidata in via presuntiva secondo i criteri dell'art. 32, comma 5, l. 183/2010, quale danno comunitario, senza che il lavoratore debba provare uno specifico pregiudizio ulteriore.
- Se la decisione di merito si conforma a un orientamento consolidato della Cassazione, il ricorso che non prospetti argomenti idonei a mutare tale indirizzo è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
- La verifica della legittimità dei contratti a termine non dipende solo dalla presenza o meno di intervalli tra i contratti, ma dalla complessiva reiterazione del ricorso al termine e dalla sua idoneità a frustrare la finalità antiabusiva della disciplina unionale.
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