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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17697/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda proposta da una lavoratrice, già dipendente di un centro per handicappati e poi transitata prima presso una USL e infine presso l’ASL, per ottenere il riconoscimento dell’inquadramento nella categoria D del CCNL Comparto Sanità, con le conseguenti differenze retributive e indennità professionali; in subordine chiedeva il riconoscimento di specifiche indennità previste dal d.P.R. n. 333/1990 e, inoltre, il riconoscimento degli scatti di anzianità con riserva di agire separatamente per la quantificazione. Il Tribunale aveva accolto solo la domanda sugli scatti biennali di anzianità, il che era stato parzialmente riformato in appello limitatamente alla decorrenza, fissata dal 1° gennaio 1995. L’ASL ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe riconosciuto gli scatti secondo il CCNL funzioni locali anziché secondo il CCNL sanità; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 9 d.P.R. n. 44/1990 e dell’art. 51, comma 3, l. n. 388/2000, assumendo che tali norme avrebbero soppresso gli aumenti del R.I.A. dal 31.12.1990 e quindi prima dell’instaurazione del rapporto. La lavoratrice ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, quanto alla doglianza ex art. 112 c.p.c., che la parte ricorrente non aveva riportato in modo specifico e autosufficiente le deduzioni svolte in appello né aveva dimostrato di avere effettivamente devoluto al giudice del gravame la nullità della sentenza di primo grado per ultrapetizione; pertanto il vizio non poteva essere fatto valere per la prima volta in cassazione. Quanto alla censura sostanziale sulle norme invocate, la Corte l’ha ritenuta inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d’appello aveva fondato il riconoscimento degli scatti sulla disparità di trattamento ingiustificata tra dipendenti del centro e dipendenti del servizio sanitario nazionale, evidenziando il difetto di deduzioni e prove idonee dell’ASL circa le ragioni del trattamento differenziato. Il ricorso si era quindi limitato a riproporre questioni già esaminate senza colpire la motivazione decisiva della decisione. Conseguentemente, l’ASL è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia o ultrapetizione deve essere specificamente dedotto e autosufficiente; non può essere prospettato per la prima volta in cassazione se non è stato oggetto di motivo di appello, né la Corte può supplire con autonoma ricerca negli atti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo deve essere idoneo a censurare la decisione impugnata; un motivo non correlato alla motivazione decisiva si risolve in un "non motivo".

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    L’indicazione dei motivi di ricorso deve essere specifica e pertinente alla motivazione della sentenza, altrimenti il ricorso è inammissibile.

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    Le nullità della sentenza devono essere dedotte nei gradi di merito secondo il principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione.

  • art. 9 d.P.R. n. 44 del 1990

    Norma invocata dalla ricorrente per sostenere la soppressione degli aumenti del R.I.A.; la Corte non ne ha esaminato nel merito la portata perché la censura è stata reputata inconferente.

  • art. 51, comma 3, l. n. 388 del 2000

    Norma invocata dalla ricorrente per sostenere la soppressione degli aumenti del R.I.A.; la Corte non ne ha esaminato nel merito la portata perché la censura è stata reputata inconferente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di omessa pronuncia o ultrapetizione è deducibile in cassazione solo se la questione sia stata specificamente devoluta al giudice di appello e il ricorso indichi in modo puntuale gli atti processuali rilevanti; non è sufficiente una mera sintesi generica delle difese.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la critica deve attaccare la motivazione effettivamente posta a base della decisione, non una questione astratta o diversa.
  • La riproposizione di norme sostanziali astrattamente invocate non basta se la decisione impugnata si fonda su un diverso presupposto giuridico, come la disparità di trattamento e l’assenza di prova delle ragioni giustificative del trattamento differenziato.
  • Le nullità della sentenza devono essere fatte valere nei gradi di merito mediante specifici motivi di impugnazione; la loro deduzione per la prima volta in cassazione è preclusa.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la soccombenza sulle spese e legittima il raddoppio del contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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