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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17701/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguardava la domanda di una dipendente di ottenere il riconoscimento dell’inquadramento nella categoria D del CCNL Comparto Sanità 7 aprile 1999, con conseguente pagamento di differenze retributive e indennità professionali maturate; in subordine, l’indennità di tempo potenziato e il premio di produttività previsti dagli artt. 8 e 45 del d.P.R. n. 333/1990; nonché il riconoscimento degli scatti di anzianità, con riserva di agire per la quantificazione delle somme. Il Tribunale aveva accolto solo la domanda sugli scatti biennali di anzianità. La Corte d’appello aveva riformato solo in parte, riconoscendo gli scatti di anzianità con decorrenza dall’1 gennaio 1995 e fondando il rigetto del gravame, per il resto, sul principio di parità di trattamento tra dipendenti, ritenendo non giustificata la disparità tra personale operante in strutture diverse ma sottoposto, nel medesimo arco temporale, a medesimo orario, analoghe modalità di rilevazione della presenza e pari potere disciplinare e di controllo. L’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che il giudice di merito avrebbe riconosciuto gli scatti secondo il CCNL funzioni locali e non secondo il CCNL sanità come richiesto; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 9 d.P.R. n. 44/1990 e dell’art. 51, comma 3, l. n. 388/2000, deducendo che tali norme avrebbero soppresso gli aumenti RIA connessi all’anzianità di servizio dal 31 dicembre 1990, dunque prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro controverso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, da un lato, che la censura ex art. 112 c.p.c. fosse inammissibile perché non autosufficiente: la ricorrente non aveva riportato in modo puntuale i passaggi dell’atto di appello e non aveva dimostrato di avere dedotto in quella sede la nullità per ultrapetizione della sentenza di primo grado. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il vizio di ultra o extra petizione della sentenza di primo grado non può essere prospettato per la prima volta in cassazione se non dedotto come specifico motivo di gravame. Dall’altro lato, ha dichiarato inammissibile anche la censura sulla violazione delle norme richiamate, perché inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d’appello aveva riconosciuto il diritto agli scatti di anzianità non sulla base delle norme invocate dalla ricorrente, ma esclusivamente sulla base della disparità di trattamento tra categorie di dipendenti e del mancato assolvimento, da parte dell’azienda, dell’onere di provare ragioni idonee a giustificare il diverso trattamento. Conseguentemente, la questione sull’esatta interpretazione delle norme invocate è stata ritenuta irrilevante. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia o di ultrapetizione può essere dedotto solo se la domanda o eccezione sia stata ritualmente proposta e se il ricorrente per cassazione indichi puntualmente i relativi atti e verbali, per consentire il controllo della Corte.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La deduzione del vizio processuale presuppone il rispetto dell’onere di specificità e autosufficienza del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il motivo che non contesta la motivazione decisiva della sentenza si risolve in un non motivo e conduce all’inammissibilità.

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    Le nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione e devono essere dedotte tempestivamente nei gradi di merito.

  • art. 9 d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44

    La Corte non ne ha esaminato il merito, ritenendo la censura inconferente rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 51, comma 3, legge n. 388 del 2000

    La Corte non ha affrontato il merito della disposizione, giudicando la relativa doglianza non decisiva rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha inserito la previsione del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

  • artt. 8 e 45 d.P.R. 3 agosto 1990, n. 333

    Richiamati dalla parte per sostenere domande subordinate su indennità e premio di produttività, ma non esaminati nel merito perché non decisivi rispetto alla ragione della decisione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura di omessa pronuncia o ultrapetizione richiede una puntuale indicazione del contenuto della domanda o eccezione, della sede processuale in cui è stata proposta e dei passaggi rilevanti degli atti, non essendo sufficiente un richiamo generico o riassuntivo.
  • Il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado non può essere dedotto per la prima volta in cassazione se non risulta specificamente devoluto con l’atto di appello, in applicazione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la critica a norme astrattamente pertinenti è irrilevante se il giudice di merito ha fondato la decisione su un’autonoma e diversa ragione giuridica.
  • Quando la decisione di merito attribuisce il bene della vita sulla base del principio di parità di trattamento e del mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del datore di lavoro o dell’ente, la censura che si limiti a contestare altre norme di disciplina economica senza aggredire tale ratio è non decisiva.
  • La parte che invoca una giustificazione del trattamento differenziato tra gruppi di lavoratori deve allegare e provare gli elementi che rendono legittima la disparità; in difetto, il giudice può riconoscere il diritto invocando il principio di parità di trattamento tra soggetti omogenei.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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