Cassazione Civile, Ordinanza n. 17700/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che una lavoratrice aveva prestato attività alle dipendenze di una ASL con contratti a tempo determinato e aveva partecipato alla procedura di stabilizzazione prevista dalla legislazione regionale campana per il personale precario del servizio sanitario. La ricorrente era stata inserita in un elenco/graduatoria, convocata per la scelta della sede e della decorrenza dell’assunzione e aveva ricevuto fissazione della data di immissione in possesso, ma poi la procedura fu sospesa e bloccata a seguito di provvedimenti del commissario ad acta per il piano di rientro sanitario. In primo grado fu accolta la domanda di costituzione del rapporto a tempo indeterminato; in appello, invece, la domanda fu respinta perché l’inserimento in graduatoria e la convocazione non furono ritenuti sufficienti a perfezionare il contratto, mancando la sottoscrizione e potendo la procedura essere revocata prima della stipula. In cassazione la ricorrente articolò quattro motivi: (1) violazione del giudicato e delle norme processuali, sostenendo che due successive sentenze di merito avrebbero già riconosciuto, da un lato, il diritto al risarcimento per il ritardo nella stabilizzazione e, dall’altro, il riconoscimento dell’anzianità di servizio, con effetti incompatibili con la decisione impugnata; (2) violazione dell’art. 434 c.p.c., perché l’appello dell’ASL sarebbe stato inammissibile; (3) violazione della disciplina sul pubblico impiego e sulla stabilizzazione, assumendo che il diritto all’assunzione fosse già sorto con gli atti procedimentali e con il decreto di nomina; (4) violazione dell’art. 1326 c.c., sostenendo che la stipula del contratto individuale non fosse necessaria per ritenere perfezionato il diritto alla stabilizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza invocata come giudicato era stata correttamente interpretata dalla Corte territoriale come relativa solo al ritardo nella stabilizzazione, mentre l’altra sentenza non era adeguatamente trascritta/localizzata nel ricorso e, per quanto emergente dagli atti richiamati, riguardava domande diverse e non incompatibili con la controversia decisa; inoltre, il giudicato richiamato non era nemmeno dimostrato nei termini allegati. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché l’atto di appello conteneva censure sufficientemente specifiche sulla mancata conclusione del contratto e sulla sopravvenuta sospensione prima della stipula. Ha poi ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo, richiamando propri precedenti secondo cui, nella procedura di stabilizzazione del personale precario sanitario, l’inserimento in graduatoria e gli atti endoprocedimentali non bastano a far nascere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; la revoca o sospensione della procedura resta possibile fino alla sottoscrizione del contratto, specie in presenza di sopravvenuta mancanza di copertura finanziaria. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato può essere opposto solo quando sia dimostrato che la precedente decisione riguarda il medesimo rapporto o una questione incompatibile con quella decisa nel giudizio successivo; nel caso concreto ciò non è stato ritenuto provato.
art. 324 c.p.c.
Richiamato quale parametro del giudicato formale, ma la censura è stata reputata inammissibile per difetto di specifica dimostrazione del decisum pregresso.
art. 34 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente, ma senza esito perché non risultava una questione pregiudiziale decisiva idonea a sovrapporsi al giudizio in corso.
art. 336 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente nel contesto del preteso effetto espansivo del giudicato, ma non ritenuto pertinente sulla base dei fatti allegati.
art. 295 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della definizione del giudizio.
art. 434 c.p.c.
L’atto di appello è stato ritenuto sufficientemente specifico perché censurava anche il punto relativo alla mancata conclusione del contratto e alla sopravvenuta sospensione prima della stipula.
art. 6 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dalla ricorrente, ma i precedenti di legittimità citati escludono che la sola procedura di stabilizzazione comporti la nascita del rapporto di lavoro.
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di fondare il diritto all’assunzione, ma non idoneo, nel caso di stabilizzazione, a superare la necessità della stipula del contratto.
art. 2, comma 2-bis, d.l. n. 125/2010
Richiamato quale norma collegata alla stabilizzazione, ma non considerato sufficiente a far sorgere il rapporto in assenza di contratto sottoscritto.
art. 81 L. Regione Campania n. 1/2008
La disposizione regionale sulla stabilizzazione del personale precario non è stata interpretata come idonea, da sola, a imporre la costituzione del rapporto a tempo indeterminato prima della stipula del contratto.
art. 1326 c.c.
La conclusione del contratto richiede l’incontro di proposta e accettazione; nella fattispecie la Corte ha escluso che gli atti procedimentali antecedenti la firma valessero a perfezionare il rapporto di lavoro.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per aderire ai precedenti di legittimità senza ripetere integralmente le relative motivazioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Rilevata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nelle procedure di stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario, l’inserimento in graduatoria, la convocazione per la scelta della sede e gli altri atti endoprocedimentali non determinano di per sé la nascita di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato se non interviene la stipula del contratto individuale.
- La revoca o sospensione della procedura di stabilizzazione resta legittimamente possibile fino al perfezionamento del contratto, soprattutto quando sopravvenga o venga accertata la mancanza di copertura finanziaria.
- Il giudicato invocato come preclusivo deve essere specificamente allegato e dimostrato nel suo contenuto decisivo; non basta richiamare genericamente sentenze precedenti se non è chiarito il loro effettivo oggetto e la loro incompatibilità con la domanda successiva.
- La censura di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità non è fondata quando l’atto di gravame contenga comunque doglianze chiare sul punto decisivo della decisione impugnata.
- In tema di conclusione del contratto di lavoro, la semplice definizione di una procedura amministrativa o selettiva non sostituisce l’incontro delle volontà formalizzato nel contratto individuale, ove tale forma sia necessaria al perfezionamento del rapporto.
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