Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17706/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un verbale ispettivo con cui l'INAIL aveva contestato a una società il mancato pagamento di premi assicurativi per un periodo compreso tra il 2009 e il 2015. L'Istituto riteneva che l'attività di pulizia di capannoni e uffici, inizialmente dichiarata come lavorazione autonoma, fosse divenuta una lavorazione complementare all'attività principale della società, perché non più resa a favore di terzi ma svolta al servizio della stessa impresa, con conseguente assoggettamento alla medesima voce di tariffa dell'attività principale e maggiore premio dovuto. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione della società e l'accoglimento della domanda riconvenzionale dell'INAIL. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, sostenendo che la differenza di premio derivasse da errata ripartizione delle masse retributive da parte dell'INAIL e non da una variazione dell'attività; 2) violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1124/1965, per avere il giudice ritenuto dovuto l'obbligo di denuncia della variazione di attività pur in assenza di mutamenti; 3) violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1124/1965 e degli artt. 6, 11 e 16 del d.m. 12.12.2000, per avere imposto la comunicazione della variazione del riparto delle masse retributive; 4) e 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi di appello con cui si invocava la disciplina speciale dell'art. 16, comma 2, lett. a) e b), del d.m. 12.12.2000 al fine di escludere, in tutto o in parte, il debito per maggiori premi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi, perché miravano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e delle risultanze fattuali, non consentita in sede di legittimità; inoltre, essendovi una doppia conforme di merito, era preclusa anche la denuncia di omesso esame di fatti decisivi. Ha invece accolto il quarto e il quinto motivo, rilevando che la sentenza d'appello non conteneva alcuna statuizione espressa, né un rigetto implicito, sui specifici motivi di gravame relativi all'applicazione dell'art. 16, comma 2, lett. a) e b), del d.m. 12.12.2000. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, con rinvio restitutorio e regolazione al giudice di rinvio anche delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. n. 1124/1965

    richiamato come norma sull'obbligo di denuncia delle variazioni dell'attività assicurata e sul rilievo della corretta classificazione tariffaria; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché i motivi sono dichiarati inammissibili sul punto fattuale.

  • artt. 6, 11 e 16 d.m. 12.12.2000

    invocati dalla ricorrente in tema di comunicazione del riparto delle masse retributive e di disciplina tariffaria; la Corte non decide nel merito, ma censura la mancata pronuncia del giudice di appello su tali questioni.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ritiene fondato il motivo di ricorso per omessa pronuncia del giudice di merito sui motivi di appello specificamente proposti.

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per affermare che, in presenza di doppia conforme di merito, è preclusa la denuncia in cassazione dell'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per il rito camerale e per il deposito dell'ordinanza nel termine assegnato.

  • art. 16, comma 2, lett. a) e b), d.m. 12.12.2000

    oggetto di uno specifico motivo di appello che la corte territoriale avrebbe omesso di esaminare; la Cassazione censura tale omissione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti sotto la veste formale del vizio di motivazione o della violazione di legge.
  • Quando il giudizio di merito si è concluso con una doppia conforme, il ricorso per cassazione non può denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo nei limiti in cui tale censura sia preclusa dall'art. 348-ter c.p.c.
  • Il giudice di appello deve pronunciarsi sui motivi specifici di gravame; l'omissione di qualsiasi statuizione, anche implicita, integra violazione dell'art. 112 c.p.c. ed è deducibile in cassazione.
  • La qualificazione di un'attività ai fini tariffari e contributivi, nonché l'accertamento di eventuali variazioni dell'attività esercitata, sono questioni di fatto riservate al giudice di merito, censurabili in cassazione solo nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.