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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17705/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una serie di contratti di collaborazione a progetto intercorsi tra una società pubblica e una lavoratrice a partire dal 7 marzo 2012. La Corte d'appello aveva dichiarato che, sin dal primo contratto a progetto, il rapporto doveva qualificarsi come lavoro subordinato a tempo indeterminato per mancanza di uno specifico progetto, con ordine di ripristino del rapporto e condanna al pagamento dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010. La società ha proposto ricorso principale con cinque motivi: (1) decadenza dall'azione per avere la lavoratrice impugnato solo l'ultimo contratto; (2) erronea esclusione dell'effettiva esistenza di un progetto; (3) ultrapetizione per avere la Corte pronunciato su una domanda subordinata che la società riteneva non proposta; (4) omesso esame delle risultanze istruttorie sulla natura subordinata del rapporto; (5) omesso esame circa l'esistenza e l'applicabilità di accordi di stabilizzazione della RAI. La lavoratrice ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che non dovesse applicarsi il regime indennitario dell'art. 32 L. n. 183/2010, ma la disciplina ordinaria più favorevole, con diritto alla retribuzione dalla messa in mora.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale della lavoratrice. Ha ritenuto infondata la censura sulla decadenza, perché il termine decadenziale dell'art. 32, comma 3, lett. b), L. n. 183/2010 opera solo in caso di recesso del committente e non quando il rapporto sia cessato per naturale scadenza o per iniziativa del collaboratore. Ha dichiarato inammissibile la censura sulla mancanza del progetto, perché diretta a contestare un accertamento di merito conforme alla giurisprudenza sulla necessaria specificità del progetto/programmazione dell'attività. Ha respinto la doglianza di ultrapetizione, ritenendo che la domanda della lavoratrice, letta complessivamente, includesse anche la qualificazione subordinata dei rapporti autonomi privi di specifico progetto. Ha dichiarato inammissibile il motivo sul preteso omesso esame delle prove sulla subordinazione, perché non pertinente rispetto alla ratio decidendi: una volta rilevata la mancanza del progetto, non occorreva accertare lo svolgimento concreto del rapporto. Ha ritenuto infondata anche la censura sugli accordi di stabilizzazione, poiché la Corte d'appello li aveva esaminati ed esclusi con motivazione non efficacemente censurata. Sul ricorso incidentale, la Cassazione ha confermato che l'indennità ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010 si applica anche al contratto di collaborazione a progetto illegittimo per carenza del progetto, trattandosi di fattispecie assimilata, per effetto dell'art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, a un rapporto subordinato sin dall'origine. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 32, commi 3, 4, 5 e 6, L. n. 183/2010

    comma 3, lett. b); comma 5; comma 6

    Il termine decadenziale del comma 3, lett. b), si applica solo al caso di recesso del committente e non alle ipotesi in cui il rapporto cessi per naturale scadenza o per iniziativa del collaboratore. Il comma 5 prevede un regime indennitario applicabile anche al contratto di collaborazione a progetto illegittimo per carenza del progetto. Il comma 6, richiamato dalla società, è stato escluso in base ai requisiti soggettivi e temporali degli accordi di stabilizzazione.

  • art. 61, comma 1, d.lgs. n. 276/2003

    Il contratto a progetto richiede uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, dotato di sufficiente specificità e autonomamente valutabile rispetto alla normale routine aziendale.

  • art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003

    La mancanza dello specifico progetto comporta la conversione automatica del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla costituzione del rapporto, senza necessità di verificare in concreto se l'attività si sia svolta secondo canoni di autonomia o subordinazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione quando la domanda va interpretata complessivamente e le conclusioni, lette insieme alle allegazioni, comprendono la questione poi decisa dal giudice.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La Corte distingue tra violazione di legge, vizio di ultrapetizione e omesso esame di fatto decisivo, dichiarando inammissibili i motivi che in realtà mirano a una nuova valutazione del merito o che non colpiscono la ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte delle ricorrenti.

Massime di principio

  • Nel lavoro a progetto, la mancanza di uno specifico progetto o programma di lavoro, con contenuto sufficientemente determinato e distinto dalla routine aziendale, determina la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'origine, senza necessità di accertare in concreto la subordinazione di fatto.
  • Il termine decadenziale previsto per l'impugnazione dei contratti di lavoro a termine o assimilati opera solo quando vi sia un atto di recesso del committente o del datore di lavoro da contestare; se il rapporto cessa per scadenza naturale o per iniziativa del collaboratore, resta azionabile il solo termine di prescrizione.
  • Ai fini dell'art. 112 c.p.c. e della validità della domanda nel rito del lavoro, il petitum deve essere desunto dall'atto nel suo complesso, considerando conclusioni e allegazioni; non ricorre ultrapetizione se la questione decisa è già ricavabile dalla domanda complessivamente interpretata.
  • Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione delle prove quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • Il regime indennitario previsto per la conversione dei rapporti a termine si applica anche ai contratti di collaborazione a progetto illegittimi per carenza del progetto, poiché tali fattispecie sono equiparate, per legge, a rapporti subordinati sin dall'origine.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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