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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17702/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina dalla domanda di un lavoratore che aveva prestato attività alle dipendenze di un ente pubblico regionale, in un centro di meccanizzazione agricola, con contratti a tempo determinato reiterati dal 1990 per un numero variabile di giornate annue. Il lavoratore chiedeva il risarcimento del danno assumendo l’illegittimità della reiterazione dei contratti a termine oltre i limiti di legge. La Corte d’appello aveva però ritenuto legittima la deroga alla disciplina generale sul lavoro a termine, valorizzando la natura agricola e la stagionalità dell’attività e la legislazione regionale speciale. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità/inesistenza della notificazione dell’atto di appello e del decreto di fissazione dell’udienza, perché effettuata solo a uno dei difensori costituiti; 2) violazione della disciplina sui contratti a termine, contestando che la stagionalità fosse l’unico presupposto della deroga e che nel caso concreto potesse applicarsi la disciplina speciale invocata; 3) erronea qualificazione dell’ente come imprenditore agricolo e delle mansioni svolte come mansioni di operaio agricolo; 4) erronea lettura della legislazione speciale regionale e della contrattazione collettiva, ritenute dalla corte territoriale idonee a derogare al sistema di tutela contro l’abusiva reiterazione dei contratti a termine; 5) violazione delle norme sulle spese di lite per mancata compensazione in ragione dell’eccessività del quantum liquidato rispetto alle condizioni economiche del ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo valida la notifica dell’appello eseguita al domicilio digitale del difensore e sufficiente, in presenza di più difensori, la notifica a uno solo di essi. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui l’ente datore non è imprenditore agricolo e la deroga alla durata massima dei contratti a termine opera solo per attività stagionali in senso stretto; ha affermato inoltre che l’elenco delle attività stagionali è tassativo, che la contrattazione collettiva deve indicarle specificamente e che il giudice deve accertare in concreto le mansioni svolte e la loro effettiva stagionalità, con onere probatorio a carico del datore di lavoro. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 435 c.p.c.

    È stata esclusa la nullità della notificazione dell’atto d’appello e del decreto di fissazione dell’udienza perché la notifica al domicilio digitale del difensore è valida.

  • art. 16-sexies D.L. n. 179/2012

    Il domicilio digitale del difensore rende valida la notificazione presso l’indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi.

  • L. n. 221/2012

    Norma richiamata in relazione all’introduzione del domicilio digitale.

  • D.L. n. 90/2014

    Norma richiamata in relazione al regime del domicilio digitale.

  • art. 6-bis D.Lgs. n. 82/2005

    Il difensore deve comunicare il proprio indirizzo PEC al proprio ordine, che lo inserisce nei registri pubblici.

  • D.M. n. 44/2011

    Richiamato per il sistema di registri pubblici degli indirizzi PEC rilevanti per le notificazioni.

  • art. 5, comma 4-ter, D.Lgs. n. 368/2001

    La deroga al limite di durata dei contratti a termine opera solo per attività stagionali in senso stretto e non consente un’interpretazione estensiva o analogica.

  • art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 368/2001

    La disciplina speciale per il settore agricolo è applicabile solo ai datori di lavoro dell’agricoltura; non è estendibile a un ente pubblico non economico non qualificabile come imprenditore agricolo.

  • art. 19 D.Lgs. n. 81/2015

    La nozione di attività stagionale resta rigorosa anche nel nuovo testo normativo sui contratti a termine.

  • art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015

    La deroga al limite massimo di durata dei contratti a termine vale solo per attività stagionali.

  • art. 29, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2015

    Richiamato per escludere l’applicabilità della disciplina speciale agricola al datore non imprenditore agricolo.

  • art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001

    Invocato dal ricorrente in relazione alle tutele contro l’abuso del contratto a termine nel pubblico impiego.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    Invocato dal ricorrente in relazione ai rimedi conseguenti all’abusiva reiterazione dei contratti a termine.

  • direttiva 1999/70/CE

    Richiamata come parametro eurounitario di tutela contro l’abuso dei contratti a termine.

  • CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti

    La contrattazione collettiva rileva solo se individua specificamente attività stagionali; non può essere letta in modo da ampliare oltre misura la deroga legale.

  • d.P.R. n. 1525/1963

    L’elenco delle attività stagionali è considerato tassativo e non suscettibile di interpretazione analogica.

  • art. 2135 c.c.

    È stato escluso che l’ente resistente possa qualificarsi come imprenditore agricolo ai sensi di questa norma.

  • artt. 91, 92 e 96 c.p.c.

    Richiamati nel motivo sulle spese di lite, poi assorbito a seguito dell’accoglimento parziale del ricorso.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama precedenti motivazioni mediante rinvio per relationem.

Massime di principio

  • In materia di notificazioni al difensore, la notificazione eseguita all’indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi è valida anche se il domicilio digitale era stato indicato per le sole comunicazioni di cancelleria.
  • Quando una parte è assistita da più procuratori, la notifica della sentenza o dell’atto di impugnazione a uno solo di essi è sufficiente a produrre gli effetti processuali rilevanti verso la parte.
  • La deroga al limite massimo di durata dei contratti a termine nel settore agricolo è norma eccezionale e si applica solo a prestazioni effettivamente stagionali in senso stretto, non a mansioni permanenti o meramente complementari svolte durante tutto l’anno.
  • L’elenco delle attività stagionali previsto dalla normativa speciale va interpretato in senso tassativo e non può essere ampliato per analogia dalla contrattazione collettiva o dalla legislazione regionale.
  • Nei giudizi sull’abusiva reiterazione di contratti a termine, il giudice deve verificare in concreto le mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a attività stagionali; l’onere di provare i presupposti della deroga grava sul datore di lavoro.
  • Un ente pubblico non economico non è qualificabile come imprenditore agricolo solo perché svolge attività connesse all’agricoltura; pertanto non può automaticamente beneficiare della disciplina speciale prevista per i datori di lavoro agricoli.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della prova

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