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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14931/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite origina da una verifica fiscale generale eseguita presso la sede della società per più periodi d’imposta, seguita da vari avvisi di accertamento IVA, IRES e IRAP con recuperi a tassazione per: a) IVA detratta ritenuta indebitamente; b) costi ritenuti non inerenti, non documentati o non di competenza; c) disconoscimento di spese per utilizzo di un marchio; d) disconoscimento di una fattura di pubblicità/sponsorizzazione di euro 30.000; e) imputazione all’esercizio successivo di costi per euro 13.302,74. Dopo il rigetto in primo grado, la società ha appellato; la CTR ha respinto l’appello. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente; 2) omessa pronuncia sull’eccezione relativa alla disciplina dell’inerenza e all’erroneo richiamo dell’art. 109, comma 5, TUIR; 3) violazione del principio di inerenza in relazione ai costi per l’uso del marchio; 4) violazione dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002 e del principio di inerenza sulla fattura di euro 30.000 per sponsorizzazione/pubblicità; 5) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla ripresa di euro 13.302,74; 6) violazione dell’art. 109, commi 1 e 2, TUIR sulla competenza di tali costi. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i primi quattro motivi, ha accolto il quinto motivo per motivazione solo assertiva sulla ripresa di euro 13.302,74, e ha dichiarato assorbito il sesto.

La decisione

La Corte ha cassato la sentenza della CTR limitatamente al profilo accolto, ravvisando un vizio di motivazione apparente/meramente assertiva sulla questione del recupero di euro 13.302,74 per imputazione delle fatture a esercizio successivo. Ha quindi rinviato alla CTR del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame di tale punto e per la regolazione delle spese. La Corte ha inoltre indicato che il giudice di rinvio dovrà valutare l’eventuale applicabilità delle sanzioni secondo lo ius superveniens invocato dalla contribuente. Tutte le altre censure sono state respinte perché manifestamente infondate o inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Consente di censurare in cassazione la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, ma la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente sui primi motivi e invece apparente solo sulla questione delle fatture per euro 13.302,74.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata respinta perché la CTR aveva comunque affrontato, espressamente o implicitamente, il tema dell’inerenza dei costi.

  • art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986

    È stato richiamato dall’Ufficio a sostegno del recupero dei costi; la Corte ribadisce che l’inerenza non deriva formalmente da tale norma, ma resta principio immanente nella determinazione del reddito d’impresa e deve essere provata da chi deduce il costo.

  • art. 109, commi 1 e 2, d.P.R. 917/1986

    Richiamato dalla ricorrente in tema di competenza dei costi; il relativo motivo è stato assorbito dall’accoglimento del quinto motivo.

  • art. 19 d.P.R. 633/1972

    Richiamato per la rettifica IVA; la sentenza non si sofferma autonomamente sulla sua applicazione, poiché il ricorso è stato accolto solo sul vizio motivazionale relativo a una diversa ripresa.

  • art. 90, comma 8, L. 289/2002

    La Corte richiama il principio per cui le spese di sponsorizzazione sono assistite da presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria solo se ricorrono tutte le condizioni richieste; la CTR ha escluso che la contribuente avesse dimostrato tali presupposti.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Utilizzato come parametro del vizio di nullità per motivazione apparente; la censura è stata accolta solo in relazione alla ripresa di euro 13.302,74.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. quale parametro della sufficienza motivazionale della sentenza.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    Richiamato per la motivazione della sentenza tributaria; il vizio è stato ravvisato solo su una specifica parte della decisione d’appello.

  • Cass., Sez. U, n. 8053/2014

    Usata come riferimento al parametro del 'minimo costituzionale' della motivazione, superato dalla CTR sui primi motivi e non superato sulla terza questione.

  • Cass. n. 14232/2017

    Richiamata per affermare che le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, L. 289/2002 sono assistite da presunzione legale assoluta solo al ricorrere delle condizioni indicate dalla giurisprudenza.

  • D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87

    La contribuente ne ha chiesto l’applicazione come disciplina sanzionatoria più favorevole; la Corte rinvia al giudice di merito per valutarne l’eventuale applicabilità.

Massime di principio

  • In materia di impugnazioni tributarie, la motivazione è apparente solo quando la sentenza non renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito; è invece sufficiente se, pur sintetica, consenta di comprendere le ragioni della decisione e il rigetto delle doglianze.
  • L’eccezione di omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito abbia comunque preso posizione, anche implicitamente, sulla questione dedotta, purché il tema risulti affrontato nella motivazione complessiva.
  • Il principio di inerenza dei costi d’impresa è principio immanente della determinazione del reddito e richiede che il costo sia concretamente riferibile all’attività esercitata; grava sul contribuente l’onere di provarne la pertinenza e la deducibilità.
  • La sola esistenza di fatture contabilizzate non basta a dimostrare l’inerenza o la deducibilità del costo quando la documentazione complessiva presenti elementi di incoerenza, ambiguità o manchi del necessario supporto probatorio.
  • Le spese di sponsorizzazione possono beneficiare della presunzione legale di natura pubblicitaria solo se il contribuente dimostra la ricorrenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza, inclusa l’effettiva attività promozionale del soggetto sponsorizzato.
  • La sentenza tributaria che si limiti ad aderire apoditticamente alla tesi dell’Ufficio su un punto decisivo, senza confrontarsi con le specifiche doglianze dell’appellante, è nulla per motivazione apparente e va cassata con rinvio su quel punto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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