Cassazione Civile, Ordinanza n. 14281/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a ordinanza-ingiunzione con cui il Prefetto aveva irrogato una sanzione pecuniaria di euro 3.097 e il divieto di emettere assegni per 48 mesi. In primo grado il Giudice di pace aveva accolto l'opposizione; il Tribunale, in appello proposto dall'autorità amministrativa, ha riformato la decisione ritenendo rituale la costituzione della Prefettura mediante deposito via PEC, tempestivo il provvedimento sanzionatorio perché il termine prescrizionale era stato interrotto dalla contestazione della violazione, e legittima la sanzione accessoria per l'emissione di assegno a scopo di garanzia. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sul deposito degli atti, sostenendo che non fosse consentito equiparare il deposito via PEC al deposito cartaceo e che il mancato inserimento dei documenti nel fascicolo d'ufficio dovesse ricadere sulla parte; 2) violazione delle norme sulle preclusioni processuali, deducendo che in appello fossero state ammesse nuove prove e nuove domande; 3) violazione delle norme sulla prescrizione e sul procedimento sanzionatorio amministrativo, sostenendo che l'ordinanza-ingiunzione dovesse essere emessa entro 90 giorni dalla ricezione delle osservazioni e notificata entro cinque anni dalla violazione, con indebita applicazione della disciplina della l. n. 241/1990.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione il deposito degli atti mediante PEC da parte della Prefettura è consentito, trattandosi di ipotesi speciale in deroga al principio generale del deposito cartaceo. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito dal rigetto del primo, poiché la questione delle nuove prove presupponeva l'erronea dichiarazione di contumacia della Prefettura in primo grado. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, perché il procedimento sanzionatorio amministrativo è retto dalla l. n. 689/1981 e non dalla l. n. 241/1990; la sentenza impugnata si è conformata a un orientamento consolidato sulla prescrizione. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per mancanza di attività difensiva dell'intimata; è stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamati dal ricorrente per contestare la ritualità del deposito telematico degli atti e le conseguenze del mancato inserimento nel fascicolo d'ufficio.
artt. 36, 74 e 75 disp. att. c.p.c.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sul deposito degli atti e sulla formazione del fascicolo.
art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 150/2011
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo; la Corte lo colloca nel quadro del procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione, nel quale il deposito via PEC è consentito.
art. 16-bis, comma 6, D.Lgs. n. 179/2012
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo; la Corte afferma la possibilità del deposito telematico nelle ipotesi speciali previste dalla legge.
artt. 345, 409, 416, 421, 437 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente per censurare l'ammissione di nuove prove e nuove domande in appello.
artt. 2 e 7 D.Lgs. n. 150/2011
Richiamati dal ricorrente nel secondo motivo, in tema di rito applicabile e preclusioni nel giudizio di opposizione.
art. 204, commi 1 e 1-bis, D.Lgs. n. 285/1982
Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo per sostenere una diversa decorrenza e durata dei termini del procedimento sanzionatorio.
La Corte ribadisce che il procedimento sanzionatorio amministrativo è integralmente retto dalla l. n. 689/1981.
La Corte esclude l'applicabilità della disciplina generale del procedimento amministrativo ai procedimenti sanzionatori.
Norma processuale richiamata nei motivi di ricorso per dedurre violazioni di legge e vizi motivazionali.
Utilizzato dalla Corte per dichiarare inammissibile il terzo motivo, poiché la decisione impugnata era conforme a giurisprudenza consolidata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
La Corte precisa che le formalità previste per le notifiche eseguite dagli avvocati non si applicano alle notifiche dirette della P.A. via PEC.
Richiamato dalla Corte per affermare che la notifica dell'ordinanza-ingiunzione può avvenire direttamente da parte della P.A. a mezzo PEC.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione, il deposito degli atti costitutivi tramite PEC da parte della pubblica amministrazione è consentito nei casi previsti dalla disciplina speciale, con conseguente irrilevanza della mancata formazione del fascicolo cartaceo in termini pregiudizievoli per la parte che abbia depositato telematicamente.
- La notifica dell'ordinanza-ingiunzione da parte della pubblica amministrazione può essere validamente effettuata via PEC, in quanto modalità idonea a garantire la conoscibilità dell'atto, senza necessità di osservare le formalità previste per le notifiche eseguite dagli avvocati.
- Le doglianze relative a nuove prove o nuove domande in appello possono risultare assorbite quando presuppongano l'accoglimento di una censura preliminare sulla regolarità della costituzione in primo grado e sulla conseguente utilizzabilità del fascicolo di parte.
- Il procedimento preordinato all'irrogazione di sanzioni amministrative è retto in via compiuta dalla l. n. 689/1981 e non dalla disciplina generale del procedimento amministrativo; pertanto, i termini e le preclusioni devono essere desunti dalla normativa speciale.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a contrapporre alla decisione impugnata una diversa ricostruzione dei termini del procedimento sanzionatorio senza confrontarsi con un orientamento giurisprudenziale consolidato richiamato dalla sentenza impugnata.
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