Cassazione Civile, Ordinanza n. 16817/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'indennità perequativa c.d. De Maria spettante a un dipendente universitario in servizio presso struttura sanitaria convenzionata. Dopo il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado, la Corte d'appello ha ridotto l'importo riconosciuto escludendo dal computo la retribuzione di posizione minima, parte fissa e variabile dell'area dirigenziale sanitaria, ritenendola dovuta solo in presenza di effettivo incarico direttivo/dirigenziale, mai conferito al lavoratore. Il ricorrente principale ha proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 115, 116, 437 e 345 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che l'assenza di incarichi dirigenziali non fosse stata contestata in opposizione e non potesse essere introdotta in appello; 2) analoghe violazioni, assumendo che la contestazione dell'azienda nel giudizio di merito riguardasse solo il quantum e non l'an della retribuzione di posizione; 3) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato formatosi su una precedente sentenza di riconoscimento della perequazione comprendesse anche la retribuzione di posizione; 4) violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 1292 c.c., lamentando che la Corte d'appello avrebbe accolto in sostanza solo il motivo di una delle coobbligate solidali, con motivazione illogica; 5) violazione dell'art. 31 d.P.R. 761/1979 e di varie clausole contrattuali collettive della dirigenza sanitaria, chiedendo il superamento dell'orientamento giurisprudenziale che esclude dal calcolo perequativo la retribuzione di posizione in mancanza di incarico, o la rimessione alle Sezioni Unite. L'ente resistente Policlinico ha proposto ricorso incidentale deducendo: a) difetto di legittimazione passiva, sostenendo che non dovesse rispondere; b) omessa pronuncia sulla deduzione che dal dovuto andassero detratte somme percepite a titolo di straordinario e altre voci collegate all'inquadramento in categoria DS2.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi del ricorso principale perché la questione dell'inclusione della retribuzione di posizione atteneva a fatti costitutivi del diritto all'indennità perequativa, gravanti sull'attore quanto ad allegazione e prova; ha escluso che vi fosse giudicato favorevole sull'inclusione di tale voce; ha interpretato la sentenza d'appello come riferita alle contestazioni di entrambe le amministrazioni, nonostante la motivazione facesse un richiamo esplicito soprattutto alle difese dell'Università; e ha confermato il consolidato orientamento per cui la retribuzione di posizione dei dirigenti sanitari non entra automaticamente nel calcolo dell'indennità De Maria, essendo riconoscibile solo se connessa a un effettivo incarico dirigenziale. Ha inoltre escluso la necessità di rimettere la questione alle Sezioni Unite. Quanto al ricorso incidentale, ha rigettato la censura sulla legittimazione passiva, affermando la legittimazione solidale e concorrente di università e azienda ospedaliera-universitaria; ha respinto anche la doglianza sull'omessa pronuncia, osservando che lo straordinario non è voce fissa da detrarre e che, comunque, la Corte d'appello aveva sostanzialmente esaminato e disatteso le contestazioni contabili. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza e complessità della controversia.
Norme richiamate
artt. 115, 116, 437 e 345 c.p.c.
richiamati per contestare l'ammissibilità in appello della questione relativa all'assenza di incarichi dirigenziali; la Corte ha ritenuto invece che si trattasse di fatti costitutivi del diritto, deducibili e provabili dal lavoratore e quindi contestabili in appello se erroneamente accolti in primo grado
art. 111 Cost.
invocato insieme alle norme processuali a sostegno della censura sul contraddittorio e sulla contestazione in appello; la Corte non ha ravvisato alcuna violazione
invocato per sostenere l'estensione del giudicato alla retribuzione di posizione; la Corte ha escluso che il precedente giudicato contenesse una statuizione, anche implicita, su tale voce
richiamato per lamentare anomalia motivazionale; la Corte ha escluso il vizio interpretando unitariamente la motivazione della sentenza d'appello
richiamato in relazione alla solidarietà passiva tra i coobbligati; la Corte ha comunque ritenuto che l'appello di entrambe le amministrazioni investisse la questione
art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979
norma cardine dell'indennità perequativa De Maria; la Corte la interpreta nel senso che l'equiparazione è finalizzata a pareggiare il trattamento complessivo a parità di funzioni, mansioni e anzianità, ma non comporta l'inclusione automatica di voci strettamente collegate a un incarico dirigenziale effettivamente conferito
art. 39 della legge n. 833 del 1978
richiamato per gli schemi tipo di convenzione e per la disciplina dell'equiparazione del personale universitario a quello sanitario
art. 53 CCNL 1994-1997 comparto università
considerato come conferma transitoria dell'applicabilità dell'art. 31 d.P.R. n. 761/1979 fino alla ridefinizione dell'ordinamento contrattuale
art. 51 CCNL 1998-2001
richiamato come ulteriore conferma della prosecuzione transitoria del meccanismo di equiparazione
art. 28 CCNL 27 gennaio 2005, tabella A
indicato come fonte della nuova tabella unica di equiparazione applicabile dalla sottoscrizione del contratto del 2005
art. 33 CCNL area III 2002-2005
richiamato dal ricorrente per sostenere che la retribuzione di posizione minima unificata sarebbe trattamento fondamentale; la Corte ha ritenuto il richiamo non decisivo nel caso concreto perché riferito ai dirigenti sanitari del SSN e non al dipendente universitario strutturato
art. 64 d.lgs. n. 165 del 2001
menzionato con riferimento alla clausola interpretativa ARAN/OO.SS. richiamata dal ricorrente
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nell'indennità perequativa spettante al personale universitario in servizio presso strutture sanitarie convenzionate non rientrano automaticamente le voci retributive che presuppongono un effettivo incarico dirigenziale o direttivo; tali voci sono computabili solo se l'incarico sia stato concretamente conferito.
- Quando il diritto azionato dipende da presupposti costitutivi specifici, il loro allegamento e la loro prova gravano su chi agisce in giudizio; la mancata contestazione in primo grado non impedisce al convenuto di censurare in appello l'erronea considerazione di tali presupposti da parte del giudice.
- Il giudicato su un diritto di perequazione non si estende a voci non espressamente decise né a quelle desumibili solo da riferimenti generici del precedente provvedimento.
- In presenza di una pluralità di coobbligati solidali, la censura proposta da uno non esclude che la questione sia stata validamente devoluta anche dagli altri, se dagli atti risulta che l'impugnazione investiva il medesimo punto controverso.
- Lo straordinario e, più in generale, gli emolumenti non fissi o collegati a prestazioni ulteriori non si detraono automaticamente dal calcolo di un'indennità perequativa se non risultano componenti del trattamento di base rilevante ai fini dell'equiparazione.
- La legittimazione passiva nelle controversie sull'indennità perequativa De Maria è concorrente e solidale tra università e azienda ospedaliero-universitaria/policlinico, secondo l'orientamento consolidato della Corte di cassazione.
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