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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02615/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento con contestuale provvedimento sanzionatorio per l'anno d'imposta 2008, relativo a IRPEF, IRAP e IVA, notificato a un contribuente ritenuto percettore di redditi diversi derivanti da proventi illeciti. Secondo l'Ufficio, il contribuente aveva emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, ricevendo in cambio un corrispettivo illecito pari a euro 22.000 su un imponibile fatturato di euro 110.000, e aveva inoltre percepito somme risultanti da fatture emesse e poi oggetto di note di variazione per l'intero importo. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR aveva invece rigettato l'appello dell'Amministrazione. In Cassazione l'Agenzia denuncia, con il primo motivo, violazione dell'art. 14, comma 1, L. n. 537/1993, dell'art. 36, comma 34-bis, D.L. n. 223/2006 e dell'art. 67 TUIR, sostenendo che il compenso effettivamente incassato per l'emissione di fatture false costituisce pretium sceleris imponibile come reddito diverso; con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 26 D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 101 TUIR, sostenendo che le irregolarità relative alle note di variazione non erano mere irregolarità formali, ma avevano inciso sul controllo e sulla determinazione della base imponibile e dell'IVA.

La decisione

La Corte accoglie entrambi i motivi del ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ribadisce che il compenso effettivamente percepito come corrispettivo dell'emissione di fatture per operazioni inesistenti costituisce reddito imponibile, quale pretium sceleris, e che non vi è contraddizione tra la non esistenza delle operazioni fatturate e la tassazione della somma realmente incassata a titolo illecito. Inoltre ritiene non corretto qualificare come mere violazioni formali le irregolarità connesse alle note di variazione, poiché esse hanno inciso sul controllo fiscale, sulla base imponibile e sul versamento dell'imposta. Di conseguenza la sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che dovrà riesaminare il merito conformandosi ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, L. n. 537/1993

    i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo rientrano nelle categorie di reddito imponibile; il pretium sceleris è tassabile come reddito diverso

  • art. 36, comma 34-bis, D.L. n. 223/2006

    richiamato a sostegno della tassabilità dei proventi illeciti e della corretta qualificazione reddituale delle somme percepite

  • art. 67 TUIR

    le somme effettivamente percepite a titolo di corrispettivo illecito per l'emissione di fatture false sono redditi diversi imponibili

  • art. 26 D.P.R. n. 633/1972

    le note di variazione e le relative irregolarità, quando incidono su controllo e base imponibile, non sono mere violazioni formali

  • art. 101 TUIR

    richiamato per escludere che le somme e le rettifiche contestate fossero fiscalmente irrilevanti

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    usato come parametro dei motivi di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 53 Cost.

    richiamato come fondamento del principio per cui l'imposizione diretta presuppone l'esistenza di un reddito effettivo

  • art. 6 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato nel precedente giurisprudenziale che ricomprende i proventi illeciti tra le categorie reddituali

  • artt. 1 e 6 d.P.R. n. 597/1973

    richiamati come disciplina previgente interpretata nel senso della tassabilità del pretium sceleris

  • art. 633/1972

    richiamato solo attraverso l'art. 26 sul regime IVA delle note di variazione

Massime di principio

  • I proventi derivanti da attività illecite costituiscono reddito imponibile quando sono effettivamente percepiti dal contribuente, anche se il reddito deriva dall'emissione di fatture per operazioni inesistenti e anche se l'operazione sottostante è integralmente fittizia.
  • Ai fini delle imposte dirette, non vi è incompatibilità tra l'accertamento dell'inesistenza delle operazioni fatturate e la tassazione del compenso realmente incassato come prezzo dell'illecito: l'oggetto della pretesa tributaria può essere il corrispettivo percepito, non l'imponibile apparente delle fatture.
  • Le irregolarità relative a note di variazione non sono mere violazioni formali quando incidono sull'attività di controllo, sulla determinazione della base imponibile o sul corretto versamento dell'imposta.
  • In materia tributaria, il giudice non può escludere la tassabilità di un provento illecito solo perché l'Ufficio ha contestato operazioni fittizie: occorre distinguere tra ricavi apparenti e somma effettivamente incassata a titolo di pretium sceleris.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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