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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14651/2022 del 09/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato a una dipendente all'esito di una procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società formalmente datrice di lavoro. I giudici di merito avevano ritenuto che tra due società del gruppo esistesse un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, con conseguente necessità di considerare, nella verifica degli esuberi e nella selezione dei lavoratori da licenziare, l'intera platea dei dipendenti dell'unità aziendale complessiva e non soltanto quelli formalmente addetti alla società che aveva attivato la procedura. Avevano quindi dichiarato illegittimo il licenziamento, ordinato la reintegrazione e riconosciuto un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, senza detrazione di aliunde perceptum o percipiendum. Le ricorrenti hanno impugnato la decisione con quattro motivi: i primi tre contestavano, rispettivamente, l'erronea applicazione della disciplina sullo stato occupazionale rilevante per il licenziamento collettivo, l'affermazione dell'unicità del centro di imputazione di interessi senza adeguata considerazione dell'uso concreto della prestazione lavorativa e dell'organizzazione aziendale, e la pretesa violazione di norme aeronautiche e di diritto dell'Unione invocate per sostenere la delimitazione della platea dei licenziandi; il quarto motivo censurava la quantificazione dell'indennità risarcitoria, assumendo che dovesse tenersi conto delle utilità percepite o percepibili dal lavoratore anche oltre il limite temporale delle 12 mensilità. La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, richiamando il proprio orientamento consolidato sull'unicità sostanziale dell'impresa e sulla codatorialità in presenza di compenetrazione di mezzi e attività, nonché sul criterio di calcolo dell'indennità risarcitoria ex art. 18 Stat. lav., che va determinata fino alla reintegrazione con deduzione dell'aliunde ma comunque nei limiti del massimo di 12 mensilità, senza che rilevi la collocazione temporale delle attività lavorative svolte nel periodo di estromissione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando integralmente la sentenza di merito: è stata quindi confermata l'illegittimità del licenziamento collettivo, la reintegrazione della lavoratrice e la condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria determinata in 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, senza ulteriori decurtazioni per l'aliunde. Le società ricorrenti sono state inoltre condannate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1 bis l. n. 291 del 2004

    Richiamato dalle ricorrenti per sostenere la cristallizzazione della platea dei lavoratori da considerare alla situazione esistente nel giugno 2011; la Corte non accoglie tale lettura.

  • art. 2 d.l. n. 134 del 2008 conv. in l. n. 166 del 2008

    Invocato insieme alla disciplina speciale sul settore aeronautico per delimitare i lavoratori rilevanti nella procedura di licenziamento collettivo; la Corte reputa la censura infondata.

  • art. 2359 c.c.

    Censurato dalle ricorrenti in relazione ai rapporti societari tra le imprese; la Corte valorizza invece la sostanziale unicità dell'organizzazione aziendale.

  • art. 2497 c.c.

    Richiamato per contestare l'affermazione dell'unico centro di imputazione; la Corte ribadisce che rileva la compenetrazione sostanziale tra le strutture d'impresa.

  • art. 2094 c.c.

    Invocato nel tentativo di negare la riferibilità unitaria del rapporto di lavoro; la Corte dà rilievo all'effettività dell'organizzazione e alla codatorialità.

  • art. 5 l. n. 223/1991

    Norma sulla selezione dei lavoratori nei licenziamenti collettivi, applicata dalla Corte in relazione all'intero complesso aziendale unitario.

  • art. 115 c.p.c.

    Censurato per asserita errata valutazione del materiale probatorio; la Corte ritiene il giudizio di merito sorretto da un accertamento fattuale insindacabile in cassazione nei limiti dedotti.

  • artt. 776 e 779 cod. nav.

    Invocati per sostenere che la disciplina aeronautica avrebbe impedito l'estensione della platea dei licenziandi; la Corte li ritiene operanti su un piano diverso, relativo alla sicurezza della navigazione aerea.

  • Regolamento (UE) n. 859/2008

    capo C) OPS 1.185 punto 5; Appendice 2 dell'OPS 1.175 punti a) e b)

    Richiamato dalle ricorrenti, ma ritenuto non decisivo ai fini della disciplina del licenziamento collettivo e della platea dei lavoratori coinvolti.

  • Regolamento (UE) n. 1008/2008

    art. 2 nn. 1, 8 e 25; art. 3 n. 2; art. 4 punto e)

    La Corte afferma che tali disposizioni attengono a profili regolatori della navigazione aerea e non incidono sulla valutazione del licenziamento collettivo.

  • Regolamento (UE) n. 965/2012

    Allegato 3 Capo CC Sezione 1 ORO.CC.125

    Richiamato a sostegno di un diverso perimetro della platea; la Corte lo considera estraneo al tema dell'unicità del centro d'imputazione del rapporto.

  • art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970

    L'indennità risarcitoria va calcolata dalla data del licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, detraendo l'aliunde perceptum o percipiendum, ma entro il massimo di dodici mensilità, senza rilievo della collocazione temporale delle attività lavorative svolte nel periodo di estromissione.

  • art. 1, comma 42, l. n. 92 del 2012

    È la modifica che la Corte richiama nel ricostruire il regime applicabile all'indennità risarcitoria ex art. 18, comma 4, Stat. lav.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione camerale del ricorso sulla base della proposta del relatore.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio ai precedenti conformi e per la continuità con l'orientamento di legittimità.

Massime di principio

  • Quando il giudice di merito accerta, con valutazione di fatto, una sostanziale unicità dell'organizzazione d'impresa tra più società, la disciplina del licenziamento collettivo deve essere applicata considerando l'intero complesso aziendale e non la sola società formalmente datrice di lavoro.
  • La nozione di unico centro di imputazione del rapporto di lavoro può emergere anche in presenza di società formalmente distinte, se vi è compenetrazione di mezzi, attività e poteri datoriali tale da rendere meramente apparente la pluralità soggettiva.
  • Nella codatorialità, la prestazione del lavoratore è riferibile all'interesse unitario del gruppo o dell'organizzazione complessiva, sicché non è necessario dimostrare per ciascun dipendente un uso promiscuo in senso stretto da parte di ogni singola società, ove l'unitarietà sostanziale sia già accertata.
  • Le norme speciali e i regolamenti in materia di sicurezza della navigazione aerea non incidono, di per sé, sui presupposti civilistici e lavoristici della legittimità di un licenziamento collettivo, quando la questione riguardi l'individuazione del datore sostanziale e della platea dei lavoratori interessati.
  • In tema di art. 18, comma 4, Stat. lav., l'indennità risarcitoria va calcolata sino all'effettiva reintegrazione, detraendo quanto percepito o percepibile medio tempore, ma senza superare il tetto massimo di dodici mensilità; la collocazione temporale delle attività lavorative svolte dal dipendente nel periodo di estromissione non ha rilievo autonomo.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento collettivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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