Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32577/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Una società aveva convenuto un'altra società davanti al Tribunale di Matera chiedendo la condanna al pagamento di euro 86.820,00 a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali svolte in suo favore. La convenuta aveva eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Matera, indicando come competente il Tribunale di Firenze. Il giudice di primo grado, dopo una vicenda interna di assegnazione del fascicolo e senza ulteriore istruttoria, aveva dichiarato l'incompetenza per territorio. La società attrice ha proposto ricorso per regolamento di competenza deducendo, con il primo motivo, nullità dell'ordinanza per violazione delle norme sul contraddittorio e sulla prima udienza, per mancata celebrazione di una nuova udienza di comparizione dinanzi al giudice riassegnatario, mancata concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e mancata fissazione di una vera udienza di discussione ex art. 281 quinquies c.p.c.; con il secondo motivo ha contestato nel merito la declaratoria di incompetenza, sostenendo che il foro competente fosse Matera sia perché il contratto sarebbe stato concluso lì, sia perché l'obbligazione pecuniaria sarebbe stata liquida ed esigibile nel domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto ammissibili, in linea di principio, le doglianze processuali solo se direttamente incidenti sulla statuizione di competenza, ma le ha comunque giudicate infondate nel merito: la fase presidenziale ex art. 274 c.p.c. è ordinatoria e non lesiva del contraddittorio; la prima udienza si era svolta nelle forme della trattazione scritta emergenziale; non vi era stata richiesta di trattazione orale; il giudice poteva rimettere la causa in decisione senza concedere i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. una volta ritenuta la causa matura; la disciplina dell'art. 281 quinquies c.p.c. doveva essere coordinata con il rito emergenziale e non imponeva ulteriori termini o udienze in assenza di richiesta di discussione orale. Nel merito, la Corte ha confermato che il compenso per prestazioni professionali, in mancanza di pattuizione scritta o di criteri convenzionali di determinazione, è credito illiquido e quindi il foro del luogo di adempimento non si radica presso il domicilio del creditore, ma presso il domicilio del debitore. Ne è seguita la conferma della competenza del Tribunale di Firenze, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 42 c.p.c.

    il regolamento necessario di competenza consente di far valere solo violazioni delle norme sulla competenza e, entro limiti rigorosi, nullità processuali che incidano direttamente sulla decisione sulla competenza.

  • art. 274 c.p.c.

    la fase davanti al presidente per valutare la riunione ha natura ordinatoria e amministrativa; l'omessa previa audizione delle parti non determina di per sé violazione del contraddittorio se la parte può far valere le proprie ragioni nella fase successiva.

  • art. 183 c.p.c.

    la mancata concessione dei termini istruttori non è vizio rilevante quando la causa sia già matura per la decisione e le difese utili sulla competenza siano state comunque possibili.

  • art. 281 quinquies c.p.c.

    la previsione della discussione orale va coordinata con la disciplina emergenziale sulla trattazione scritta; in assenza di richiesta di trattazione orale non vi è nullità per la mancata fissazione di ulteriore udienza di discussione.

  • art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020

    le udienze civili possono essere trattate mediante note scritte; le parti hanno la possibilità di chiedere la trattazione orale nei termini indicati nel provvedimento del giudice.

  • art. 83 D.L. n. 18/2020

    come modificato dall'art. 16 del D.L. n. 227 del 2021

    la disciplina emergenziale consente la sostituzione dell'udienza con lo scambio di note scritte per le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori.

  • art. 1182 c.c.

    ai fini del foro del luogo di adempimento, le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore sono solo quelle liquide, cioè determinate nel titolo o determinabili con criteri non discrezionali.

  • art. 20 c.p.c.

    il foro facoltativo del luogo di esecuzione dell'obbligazione si individua in base ai criteri dell'art. 1182 c.c.

  • art. 38, comma 4, c.p.c.

    la liquidità del credito ai fini della competenza territoriale deve essere accertata dal giudice sulla base dello stato degli atti.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel regolamento necessario di competenza sono deducibili solo le violazioni che incidono in modo diretto e necessario sulla statuizione di competenza; le nullità processuali sono rilevanti solo se hanno impedito alla parte di fornire al giudice elementi utili per decidere sulla competenza.
  • La fase rimessa al presidente del tribunale per valutare l'eventuale riunione delle cause ha natura ordinatoria e prodromica: l'omessa previa audizione delle parti non integra, di per sé, una lesione del contraddittorio, se la difesa può essere esercitata nella fase successiva davanti al giudice designato.
  • La mancata concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. non determina nullità quando il giudice ritenga la causa matura per la decisione e le parti abbiano avuto modo di articolare le loro difese rilevanti sulla competenza.
  • La disciplina della discussione orale ex art. 281 quinquies c.p.c. va coordinata con le norme emergenziali sulla trattazione scritta: in mancanza di una specifica richiesta di discussione orale, non sussiste violazione del diritto di difesa per la fissazione della causa in decisione tramite note scritte.
  • Ai fini dell'art. 1182, comma 3, c.c., le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore sono solo quelle liquide; in difetto di pattuizione del compenso o di criteri convenzionali di determinazione, il credito per prestazioni professionali è illiquido e il foro del luogo di adempimento non si radica presso il domicilio del creditore.
  • La liquidità del credito ai fini della competenza territoriale deve risultare dal titolo o dagli atti di causa e può essere accertata dal giudice sulla base dello stato degli atti, senza bisogno di istruttoria piena quando l'eccezione di incompetenza è decisa in limine litis.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaMandato
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.