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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32532/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia nasce dall’istanza, proposta dall’erede di un professionista deceduto che aveva svolto l’incarico di liquidatore in un concordato preventivo aperto molti anni prima, volta a ottenere la liquidazione del compenso spettante al de cuius per l’attività di liquidazione svolta fino al decesso. Il tribunale aveva già emesso un decreto in precedenza liquidando una somma complessiva a titolo di compensi relativi a tutta l’attività svolta sino alla data del decesso; successivamente ha respinto la nuova istanza ritenendo che non residuasse altra attività per la quale provvedere. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 111, comma 7, Cost., degli artt. 28, 29, 37, 38, 39 e 116 l.fall., dell’art. 182 l.fall., nonché dei decreti ministeriali sui compensi, sostenendo che, nel concordato preventivo con cessione di beni, se il liquidatore cessa dalle funzioni prima della chiusura della procedura, non può essergli liquidato il compenso finale prima del termine della procedura stessa; eventuali somme percepite in corso d’opera dovrebbero essere considerate solo acconti, da conguagliare poi nella liquidazione definitiva conclusiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, in tema di concordato preventivo, per effetto del rinvio dell’art. 182 l.fall. all’art. 39 l.fall., il compenso del liquidatore giudiziale ha natura unitaria e si liquida al termine della procedura, quando siano concluse tutte le attività e sia possibile apprezzare compiutamente l’opera svolta e il contributo dei diversi eventuali liquidatori succedutisi nell’incarico. Prima della chiusura della procedura, il tribunale può disporre soltanto acconti, non una liquidazione definitiva del compenso. Poiché nel caso concreto il liquidatore era cessato dall’incarico per decesso prima della conclusione delle operazioni di liquidazione, il decreto impugnato, che aveva negato la nuova istanza sul presupposto di una precedente liquidazione riferita all’attività sino al decesso, è stato ritenuto non coerente con tale disciplina. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato il decreto e rinviato al tribunale di Campobasso in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 7, Cost.

    richiamato per fondare la ricorribilità per cassazione del provvedimento, in quanto definitivo e decisorio

  • art. 28 l.fall.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza una specifica interpretazione autonoma nel testo

  • art. 29 l.fall.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza una specifica interpretazione autonoma nel testo

  • art. 37 l.fall.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza una specifica interpretazione autonoma nel testo

  • art. 38 l.fall.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza una specifica interpretazione autonoma nel testo

  • art. 39 l.fall.

    "la liquidazione del compenso è fatta dopo l’approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l’esecuzione del concordato"

    la liquidazione del compenso del curatore, richiamata per analogia anche per il liquidatore del concordato, avviene al termine della procedura; prima di allora sono possibili solo acconti per giustificati motivi

  • art. 116 l.fall.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza una specifica interpretazione autonoma nel testo

  • art. 182 l.fall.

    il comma 2 è interpretato come rinvio all’art. 39 l.fall. anche per il compenso del liquidatore giudiziale nel concordato preventivo con cessione dei beni

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata come parametro del vizio di violazione/falsa applicazione di legge

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    norma processuale invocata in via gradata per la nullità della sentenza e/o del procedimento

  • d.m. n. 30/2012, artt. 5 e 6

    richiamati nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina dei compensi

  • d.m. n. 570/1992, artt. 1, 2, 5 e 6

    richiamati nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina dei compensi

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo con cessione dei beni, il compenso del liquidatore giudiziale ha carattere unitario e deve essere liquidato solo al termine della procedura, quando siano concluse tutte le attività dell’organo concorsuale.
  • Se il liquidatore cessa dall’incarico prima della chiusura della procedura, la liquidazione definitiva del compenso non è ancora proponibile; il tribunale può disporre soltanto acconti sul compenso.
  • La determinazione finale del compenso richiede una valutazione complessiva e anche qualitativa dell’opera svolta, dei risultati ottenuti e del contributo di ciascun eventuale soggetto succedutosi nell’incarico.
  • Il provvedimento che decide definitivamente sul compenso dell’organo concorsuale, non essendo altrimenti impugnabile, ha natura decisoria e definitiva ed è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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