Cassazione Civile, Ordinanza n. 32523/2023 del 23/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di responsabilità erariale promosso dalla Procura contabile per l'asserita indebita percezione e gestione di fondi pubblici e comunitari destinati a un progetto di promozione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Secondo l'accusa, la società aggiudicataria e i suoi amministratori avrebbero presentato documentazione fiscale falsa, anche tramite società collegate, facendo risultare eseguite prestazioni in tutto o in parte mai svolte, al fine di giustificare la spesa verso il Ministero e l'Unione europea. In primo grado la Corte dei conti ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione e l'istanza di sospensione per la pendenza del processo penale, condannando i convenuti al risarcimento del danno erariale. In appello la decisione è stata confermata. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti deducono due motivi: 1) difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sostenendo che non vi fosse un rapporto di servizio e che il contratto fosse di natura privatistica, quindi insuscettibile di radicare la giurisdizione contabile; 2) violazione del principio del ne bis in idem e erronea configurazione dei rapporti tra giudizio penale e giudizio contabile, assumendo che la pendenza del processo penale e l'azione risarcitoria già promossa in sede penale avrebbero imposto di escludere o sospendere il giudizio contabile. I ricorrenti hanno anche richiamato l'assoluzione intervenuta in sede penale.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Conferma che la giurisdizione contabile sussiste perché, ai fini del danno erariale, è decisivo l'evento dannoso derivante dall'uso distorto di risorse pubbliche e dalla frustrazione dello scopo della contribuzione, non il titolo privatistico del rapporto o la natura privata del soggetto beneficiario. Inoltre esclude che il ne bis in idem o la pendenza del processo penale integrino un vizio di giurisdizione: l'eventuale interferenza tra giudizio penale e contabile attiene alla proponibilità/proseguibilità dell'azione, non ai limiti esterni della giurisdizione. La Corte condanna i ricorrenti alle spese in favore del Ministero controricorrente e dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
adunanza camerale; memorie e note depositate ai sensi della norma
regola il rito camerale in cassazione seguito nel procedimento
art. 106 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174
richiamato come conferma dell'indipendenza tra giurisdizione penale e contabile
art. 107 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174
richiamato come conferma dell'indipendenza tra giurisdizione penale e contabile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale base del contributo unificato dovuto
art. 4 Protocollo n. 7 CEDU
la Corte richiama la decisione della Corte EDU per escluderne l'applicabilità al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti
art. 6 CEDU
richiamato per evidenziare che il giudizio contabile non integra un'accusa penale, ma una condanna al risarcimento
Massime di principio
- Ai fini della giurisdizione della Corte dei conti sul danno erariale, ciò che conta è la distrazione o l'uso distorto di risorse pubbliche e la frustrazione dello scopo dell'erogazione, non la natura privatistica del contratto o del soggetto che ha materialmente ricevuto i fondi.
- Un rapporto di servizio può ravvisarsi anche in capo a un soggetto privato beneficiario di contributi pubblici quando, con la propria condotta, incide sulla realizzazione dell'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione erogante.
- La contestazione relativa al ne bis in idem o alla pendenza di un parallelo processo penale non integra, di regola, un difetto di giurisdizione del giudice contabile: l'eventuale interferenza tra giudizi riguarda la proponibilità o la prosecuzione dell'azione, non i limiti esterni della giurisdizione.
- Il giudizio di responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti ha natura risarcitoria e non penale; pertanto non opera, in linea generale, il divieto convenzionale di doppia incriminazione nei termini propri del processo penale.
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