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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32521/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consulente)

La controversia

Nel giudizio di merito instaurato ai sensi dell'art. 146 l. fall. e dell'art. 2497 c.c., il fallimento aveva promosso azione nei confronti degli ex organi sociali della societe0 fallita e di una societe0 collegata; nel corso di quel procedimento era stata nominata una consulente tecnica d'ufficio contabile, alla quale il giudice istruttore aveva liquidato un compenso complessivo di euro 15.000 oltre accessori, ponendolo solidalmente a carico delle parti. Il tribunale, investito dell'opposizione ex d.lgs. n. 150/2011, art. 15, ha confermato la liquidazione ritenendo corretto il criterio della sommatoria dei compensi relativi ai tre quesiti affidati alla CTU, calcolati per i primi due ai sensi dell'art. 2 del D.M. 30 maggio 2002 e per il terzo ai sensi dell'art. 11 dello stesso decreto. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullite0/violazione degli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione apparente, sostenendo che il provvedimento non avrebbe indicato i valori-base per il calcolo a scaglioni; 2) violazione del d.P.R. n. 115/2002 e degli artt. 1, 2 e 11 del D.M. 30 maggio 2002, assumendo che la base di calcolo dovesse essere il valore globale della controversia e non la sommatoria di importi ricavati dai singoli quesiti, oltre all'erronea applicazione, per il terzo quesito, di scaglioni relativi a opere edili/urbanistiche; 3) omesso esame di fatti decisivi, ossia il valore della domanda nel giudizio a quo e l'asserita unitariete0 dell'incarico al consulente.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perche9 il provvedimento impugnato presentava una motivazione sufficiente e comprensibile, idonea a consentire il controllo logico-giuridico, richiamando il paradigma della motivazione apparente elaborato dalle Sezioni Unite. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, osservando che le censure miravano in realte0 a ottenere una rivalutazione di merito della natura unitaria o plurima degli accertamenti affidati al CTU, valutazione riservata al giudice di merito. La Corte ha ribadito che, in tema di compensi al consulente tecnico d'ufficio, il principio di onnicomprensivite0 vale solo per le attivite0 complementari e accessorie, mentre quando l'incarico comporti una pluralite0 di accertamenti autonomi e non interdipendenti e8 legittima la liquidazione separata dei compensi e la loro sommatoria. Il ricorrente e8 stato inoltre condannato alle spese e al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c., per abuso del processo, oltre agli ulteriori oneri contributivi di legge.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    individua il rito per l'opposizione avverso la liquidazione del compenso dell'ausiliario del giudice.

  • art. 146 l. fall.

    norma richiamata quale base dell'azione originaria promossa dal fallimento.

  • art. 2497 c.c.

    norma richiamata quale fondamento dell'azione originaria contro la societe0 che esercitava direzione e coordinamento.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare la nullite0 del provvedimento per difetto di motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    norma processuale richiamata per il vizio di nullite0 dedotto con il primo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per la dedotta violazione e falsa applicazione delle norme sulla liquidazione del compenso del CTU.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che, nel testo applicabile ratione temporis, il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la rivalutazione delle prove o delle deduzioni difensive.

  • art. 2 D.M. 30 maggio 2002

    richiamato come criterio di liquidazione degli onorari per i primi due quesiti del consulente.

  • art. 11 D.M. 30 maggio 2002

    richiamato come criterio di liquidazione per il terzo quesito; la sua applicazione, anche se contestata, e8 stata ritenuta ininfluente ai fini del risultato finale.

  • art. 29 D.M. 30 maggio 2002

    richiamato dalla Corte per affermare che il principio di onnicomprensivite0 riguarda solo attivite0 complementari e accessorie.

  • d.P.R. n. 115/2002

    normativa richiamata nel motivo relativo alla base di calcolo e agli scaglioni per la liquidazione.

  • art. 1 D.M. 30 maggio 2002

    richiamato dal ricorrente quale norma sulla base di calcolo in funzione del valore della controversia.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    applicato per condannare il ricorrente al risarcimento del danno per abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.

    citato dal ricorrente per individuare la riduzione del valore della domanda nel giudizio di merito.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, nel regime dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. successivo alla riforma del 2012, sussiste solo quando manchi del tutto l'esame di un fatto storico decisivo o la motivazione sia meramente apparente, perplessa o intrinsecamente inconciliabile; non basta contestare la sintesi o la maggiore o minore persuasivite0 del ragionamento del giudice di merito.
  • In tema di compensi al consulente tecnico d'ufficio, il principio di onnicomprensivite0 dell'onorario opera per le attivite0 accessorie e strumentali all'indagine, ma non impedisce la liquidazione separata quando l'incarico comprenda pluralite0 di accertamenti autonomi, non interdipendenti o non omogenei.
  • La qualificazione di un incarico peritale come unitario o plurimo e8 apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non puf2 essere sovvertito in cassazione sotto la veste della violazione di legge o dell'omesso esame di fatti, salvo i ristretti limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • Quando il giudice di merito motiva, sia pure sinteticamente, richiamando i criteri normativi applicati e spiegando che i singoli quesiti hanno dato luogo ad accertamenti distinti, la liquidazione autonoma dei compensi per ciascun accertamento non e8 censurabile in sede di legittimite0 se la doglianza mira solo a una diversa valutazione del merito.
  • La proposizione di un ricorso per cassazione fondato su censure manifestamente infondate o inammissibili puf2 integrare abuso del processo e giustificare la condanna al risarcimento del danno ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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