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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32520/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società ricorreva per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso contro la decisione di merito relativa a una controversia tributaria ICI per l'anno 2006. Deduceva un asserito errore di fatto revocatorio: nell'ordinanza impugnata la Corte avrebbe parlato di notifica della cartella, mentre in tutti gli atti di causa il tema controverso era la notifica dell'avviso di accertamento ICI sotteso alla cartella. Il Comune resisteva con controricorso; l'agente della riscossione era rimasto intimato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'espressione "notifica della cartella" andasse letta nel contesto complessivo dell'ordinanza e non integrasse un errore revocatorio, ma al più un errore materiale irrilevante. Dal contesto emergeva infatti che la motivazione si riferiva alle notifiche degli atti tributari in generale e, in concreto, all'avviso di accertamento ICI, già oggetto degli accertamenti di merito. La società ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Comune e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto non costituisca un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato

    L'errore revocatorio richiede una svista percettiva decisiva su un fatto incontestato e non controverso; non ricorre quando l'asserita inesattezza testuale sia superabile dal contesto della motivazione o si risolva in un errore materiale ininfluente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso può essere dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. non sussiste se l'asserita svista emerge solo isolando singole parole o espressioni dal complessivo contenuto della decisione.
  • Per configurare l'errore revocatorio occorre che la decisione sia fondata su una falsa supposizione di fatto decisivo, non controverso e risultante incontestabilmente dagli atti; resta escluso se il fatto era oggetto del thema decidendum.
  • Una imprecisione terminologica nella motivazione non integra errore revocatorio quando dal contesto della sentenza/ordinanza risulti con chiarezza l'effettivo oggetto dell'accertamento.
  • Nel giudizio di revocazione, il ricorso è inammissibile se mira in realtà a censurare la lettura complessiva della decisione e non una vera svista percettiva sui fatti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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