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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32531/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

La lite nasce da un ricorso monitorio promosso da un'avvocata per ottenere il pagamento dei compensi maturati per attività stragiudiziale e giudiziale svolta in una vicenda successoria, con particolare riferimento a un procedimento per la redazione dell'inventario ex art. 769 c.p.c. Il debitore ha proposto opposizione deducendo, tra l'altro, l'inadempimento del difensore per avere avviato e gestito il procedimento in modo asseritamente scorretto, sostenendo che il ricorrente fosse decaduto dal diritto di accettare l'eredità ex art. 487 c.c. L'opposizione è stata accolta solo in parte, con revoca del decreto ingiuntivo e rideterminazione del compenso. In appello, il cliente ha reiterato l'eccezione di inadempimento e ha lamentato, in cassazione, due violazioni dell'art. 112 c.p.c.: primo, l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata di accertamento dell'inadempimento del difensore per avere iniziato un procedimento inutile nell'ipotesi di accettazione tacita dell'eredità; secondo, l'ultrapetizione per avere la Corte d'appello aumentato il compenso per l'attività stragiudiziale senza che quel capo fosse stato devoluto con appello incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che la Corte d'appello aveva omesso di pronunciarsi sul profilo subordinato di responsabilità del difensore, relativo all'inutilità del procedimento per inventario ove il chiamato fosse già erede per accettazione tacita. Inoltre ha rilevato che, rideterminando al ribasso il valore della controversia, la Corte territoriale non poteva aumentare d'ufficio il compenso liquidato per l'attività stragiudiziale in assenza di appello incidentale della professionista, incorrendo in violazione del divieto di reformatio in peius e del principio devolutivo. La sentenza impugnata è stata dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 769 c.p.c.

    norma richiamata come base del procedimento per la redazione dell'inventario nell'ambito successorio; la Corte la considera nel valutare se il procedimento fosse stato inutilmente iniziato.

  • art. 487 c.c.

    richiamato quale disposizione sulla decadenza del chiamato dall'accettare l'eredità oltre il termine previsto, invocata dal ricorrente come profilo di inadempimento del difensore.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ravvisa violazione per omessa pronuncia su una domanda subordinata e per ultrapetizione nel rialzo del compenso non devoluto in appello.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma processuale evocata quale vizio dedotto in cassazione per nullità della sentenza derivante da omessa pronuncia e ultrapetizione.

  • art. 183, comma VI c.p.c.

    richiamato quale sede processuale in cui era stata proposta la domanda subordinata non esaminata dal giudice di merito.

  • art. 329 c.c.

    indicato dalla Corte, insieme all'art. 342 c.c., come fondamento del divieto di reformatio in peius, in relazione all'acquiescenza e al limite del devoluto.

  • art. 342 c.c.

    richiamato dalla Corte, unitamente all'art. 329 c.c., per definire l'effetto devolutivo dell'impugnazione e il limite entro cui può operare il giudice d'appello.

Massime di principio

  • Il giudice di appello deve pronunciarsi su tutti i profili di inadempimento ritualmente dedotti dalla parte, anche quando essi siano formulati in via subordinata rispetto a una diversa qualificazione della fattispecie; l'omessa decisione integra il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
  • Quando una domanda subordinata presuppone un diverso accertamento in fatto o in diritto, il suo esame non può essere eluso dalla sola adozione di una soluzione incompatibile sul punto principale, se resta comunque devoluto al giudice un autonomo profilo di responsabilità.
  • In mancanza di appello incidentale sul relativo capo, il giudice di appello non può attribuire alla parte vittoriosa un vantaggio economico maggiore rispetto a quello riconosciutole in primo grado, poiché opera il divieto di reformatio in peius entro i limiti del devoluto.
  • La rideterminazione del valore della controversia o dello scaglione tariffario non consente di modificare in peius o in melius capi non specificamente devoluti, salvo che la parte interessata abbia proposto la corrispondente impugnazione.
  • Il principio di cui all'art. 112 c.p.c. vieta sia la decisione ultra petita sia l'omissione di pronuncia su domande ed eccezioni ritualmente introdotte nel processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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