Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32533/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita, da parte di una società immobiliare, di unità immobiliari ricavate dalla ristrutturazione e dal frazionamento di un complesso edilizio, poi costituito in condominio. Gli acquirenti e il condominio avevano denunciato vizi e difetti costruttivi, avviato un procedimento di accertamento tecnico preventivo e ottenuto un sequestro conservativo. Successivamente avevano stipulato una transazione con la società immobiliare, che si era impegnata a eseguire ulteriori lavori. Poiché, secondo gli attori, tali obblighi non erano stati adempiuti, essi avevano chiesto la risoluzione della transazione, l’accertamento dei vizi/difetti anche ai fini della responsabilità del direttore dei lavori e la condanna al risarcimento dei danni, compresi quelli relativi alle parti comuni. I convenuti hanno proposto ricorso per cassazione con nove motivi: hanno contestato l’ammissibilità dell’appello incidentale tardivo del condominio; la pretesa formazione del giudicato sulla transazione quanto alle parti comuni; la legittimazione dei singoli condomini e del condominio ad agire per le rispettive pretese; l’utilizzabilità nel merito della CTU svolta in sede cautelare nei confronti del direttore dei lavori; la natura novativa della transazione e, dunque, l’asserita inammissibilità della domanda di risoluzione; la dedotta necessità del litisconsorzio di tutti i contraenti della transazione; il difetto di motivazione e l’omesso esame sulla gravità dell’inadempimento; l’asserita inversione dell’onere della prova nella responsabilità ex art. 1669 c.c.; la liquidazione del danno senza adeguata distinzione tra unità private e parti comuni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l’appello incidentale tardivo del condominio, perché l’art. 334 c.p.c. consente l’impugnazione incidentale tardiva a tutte le parti contro cui è stata proposta impugnazione, quando questa rimetta in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza. Ha escluso la formazione del giudicato sulla transazione quanto alle parti comuni, rilevando che gli attori avevano tempestivamente devoluto al giudice di appello la questione della legittimazione dei condomini e del condominio a far valere anche tali diritti. Ha riconosciuto che, nelle controversie sui diritti comuni, ciascun condomino ha autonoma legittimazione concorrente con l’amministratore, mentre il condominio può agire per le parti comuni ma non per danni a proprietà individuali non coinvolte nel giudizio. Ha ritenuto legittima l’utilizzazione della CTU espletata in sede cautelare anche nel giudizio di merito nei confronti del direttore dei lavori, pur non partecipante a quel procedimento, perché egli ha potuto contraddire e offrire prova contraria nel processo di cognizione. Ha dichiarato inammissibile la censura sulla natura novativa della transazione per difetto di specificità e, comunque, ha valorizzato la qualificazione del negozio operata dal giudice di merito. Ha escluso il litisconsorzio necessario di tutti i contraenti, qualificando l’atto transattivo come cornice formale di rapporti distinti e quindi come ipotesi di connessione e litisconsorzio facoltativo. Ha respinto le doglianze sulla gravità dell’inadempimento, sull’onere probatorio e sulla liquidazione del danno, ritenendo che la Corte di merito avesse compiuto un apprezzamento fattuale adeguatamente motivato e che la liquidazione complessiva implicasse una responsabilità risarcitoria solidale. Ha inoltre confermato la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 334 c.p.c.

    le parti contro le quali è stata proposta impugnazione possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine d’impugnazione

    consente l’appello incidentale tardivo a tutte le parti appellate quando l’impugnazione principale rimette comunque in discussione l’assetto di interessi risultante dalla sentenza.

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la tesi della formazione del giudicato interno sulla parte non impugnata della decisione, ma la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse una devoluzione limitata che impedisse la domanda sulle parti comuni.

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato dalla parte ricorrente sul tema delle domande e questioni non riproposte; la Corte ha ritenuto che la questione sulle parti comuni fosse stata devoluta con l’appello incidentale.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato sotto il profilo del vizio di ultrapetizione o omessa pronuncia, ma non ritenuto fondato.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato sulla stabilità del giudicato interno, ma non applicato nel senso sostenuto dai ricorrenti.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per il giudicato sostanziale, ma la Corte non ha ravvisato preclusioni sul capo concernente le parti comuni.

  • art. 1372 c.c.

    richiamato sulla vincolatività del contratto, ma la Corte ha valorizzato l’impugnazione della transazione e la sua possibile risoluzione per inadempimento.

  • art. 1453 c.c.

    richiamato sulla risoluzione per inadempimento; la Corte ha ritenuto scrutinabile la domanda di risoluzione della transazione secondo i fatti accertati in merito.

  • art. 1965 c.c.

    richiamato sulla transazione; la Corte ha escluso, sul piano processuale, che ciò impedisse in assoluto la risoluzione per inadempimento nel caso concreto.

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato in tema di legittimazione ad agire; la Corte ha riconosciuto la legittimazione autonoma dei condomini sulle parti comuni e quella del condominio entro i limiti delle parti comuni stesse.

  • art. 1117 c.c.

    richiamato per individuare le parti comuni del condominio; la Corte ha confermato la legittimazione dei singoli condomini a tutelarle.

  • art. 1130 c.c.

    richiamato sui poteri dell’amministratore; la Corte ha ribadito che la legittimazione del singolo condomino è concorrente con quella dell’amministratore.

  • art. 1131 c.c.

    richiamato sulla rappresentanza del condominio; la Corte ha chiarito che il condominio può agire per le parti comuni ma non per danni alle proprietà individuali di soggetti non in giudizio.

  • art. 24 Cost.

    richiamato per contestare l’uso della CTU e la ripartizione dell’onere probatorio; la Corte ha ritenuto rispettato il contraddittorio e il diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    richiamato sia in relazione alla motivazione delle decisioni sia al giusto processo; la Corte ha ritenuto non sussistenti i vizi denunciati.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato in tema di contraddittorio, ritenuto non violato dall’utilizzo della CTU cautelare nel merito.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato sul principio di disponibilità della prova; la Corte ha escluso che vi sia stata indebita utilizzazione probatoria.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato sulla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto legittimo il prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione; la Corte ha escluso il difetto assoluto o la motivazione apparente, valorizzando la motivazione effettiva del giudice di merito.

  • art. 696 c.p.c.

    richiamato con riguardo all’accertamento tecnico preventivo e al successivo utilizzo degli esiti probatori.

  • art. 696-bis c.p.c.

    richiamato insieme all’accertamento tecnico preventivo; la Corte ha affermato la utilizzabilità della consulenza raccolta in sede cautelare nel merito.

  • art. 698 c.p.c.

    richiamato nel medesimo contesto delle prove formate in via cautelare.

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato in materia di consulenza tecnica d’ufficio.

  • art. 191 c.p.c.

    richiamato sulla nomina e svolgimento della consulenza tecnica.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l’interpretazione della transazione e la sua asserita natura novativa.

  • art. 1366 c.c.

    richiamato in relazione ai criteri di interpretazione del contratto/transazione.

  • art. 1976 c.c.

    richiamato sul rapporto tra transazione e risoluzione per inadempimento.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato a sostegno della tesi del litisconsorzio necessario, non accolta.

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato in relazione alle conseguenze processuali della pretesa mancata integrazione del contraddittorio, ma la censura è stata respinta.

  • art. 103 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per qualificare la situazione come litisconsorzio facoltativo e cause connesse, non necessario.

  • art. 1455 c.c.

    richiamato sulla non scarsa importanza dell’inadempimento; la Corte ha rimesso la valutazione al giudice di merito e ha ritenuto motivata la sua decisione.

  • art. 1669 c.c.

    richiamato come base della responsabilità extracontrattuale da gravi difetti costruttivi; la Corte ha escluso inversione dell’onere della prova e ha confermato l’accertamento di responsabilità del direttore dei lavori.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per l’onere della prova nella responsabilità extracontrattuale; la Corte ha affermato che non vi è stata presunzione indebita, ma corretta applicazione delle regole probatorie.

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per la liquidazione del danno da fatto illecito.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per il criterio del danno risarcibile; la Corte ha ritenuto non decisiva la mancata ripartizione analitica invocata dai ricorrenti.

  • art. 1292 c.c.

    richiamato per la solidarietà dell’obbligazione risarcitoria; la Corte ha ritenuto coerente la liquidazione complessiva con una solidarietà anche dal lato attivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato in combinazione con l’art. 13 per il contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • L’impugnazione incidentale tardiva è ammissibile per tutte le parti appellate contro le quali sia stata proposta impugnazione principale, quando l’impugnazione metta comunque in discussione l’assetto di interessi derivante dalla sentenza, anche in presenza di cause scindibili.
  • Nelle controversie condominiali che investono i diritti sulle parti comuni, ciascun condomino ha autonoma legittimazione ad agire, concorrente con quella dell’amministratore; il condominio può agire per la tutela delle parti comuni, ma non per pretese relative a beni individuali di soggetti che non siano parte del giudizio o che non abbiano conferito mandato.
  • La consulenza tecnica d’ufficio svolta in un diverso procedimento può essere utilizzata nel giudizio di merito se è ritualmente acquisita al processo e la parte interessata ha avuto la possibilità di contraddirvi e di offrire prova contraria; ciò vale anche se la parte non aveva partecipato al precedente procedimento.
  • La qualificazione di una transazione come novativa o non novativa è questione che richiede specifica deduzione e puntuale censura; in cassazione non è consentito limitarsi a contrapporre una diversa lettura del testo negoziale senza indicare con precisione gli errori della motivazione di merito.
  • Quando un atto transattivo racchiude una pluralità di rapporti distinti e solo formalmente riuniti, la controversia su uno o alcuni di essi dà luogo, di regola, a litisconsorzio facoltativo e non a litisconsorzio necessario.
  • La valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione contrattuale è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per motivazione inesistente, apparente o manifestamente illogica.
  • Nella responsabilità ex art. 1669 c.c. il giudice di merito non viola l’onere della prova se accerta, sulla base delle risultanze tecniche e probatorie, la sussistenza di gravi difetti costruttivi e la responsabilità dei soggetti coinvolti; non occorre una presunzione di responsabilità in senso tecnico.
  • La liquidazione unitaria del danno, quando sia coerente con l’impostazione di solidarietà dell’obbligazione risarcitoria, non richiede necessariamente una scomposizione analitica per singole porzioni o per ciascun bene comune, se la decisione di merito ha comunque individuato il pregiudizio risarcibile.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareContratto preliminareImpugnazioniProveSpese condominiali
RamiImmobiliareProcesso civileCondominioResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicatoBuona fede e correttezzaRisoluzione del contrattoNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.