Cassazione Civile, Ordinanza n. 12166/2024 del 06/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice aveva prestato attività come guardia medica presso un ospedale privato dal 1997 al 31.12.2017 sulla base di contratti annuali di collaborazione autonoma, che assumeva essere in realtà un unico rapporto subordinato. In primo grado aveva chiesto: l'annullamento della disdetta comunicata dalla società nel novembre 2017 e ricevuta via email nel dicembre 2017, la proroga del rapporto almeno fino al 31.12.2018, l'accertamento della subordinazione sin dal 1997, la condanna al pagamento di differenze retributive, di TFR e del risarcimento danni. Il Tribunale aveva rigettato le domande, rilevando d'ufficio la nullità dell'ultimo contratto per difetto dei requisiti abilitanti all'esercizio della professione. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, osservando che il contratto del 18.2.2004, regolarmente disdettato, era cessato al 31.12.2017; che la nullità poteva essere rilevata d'ufficio; che un provvedimento regionale aveva reso impossibile stipulare un nuovo contratto; e che i rapporti erano correttamente qualificati come collaborazioni autonome. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva: 1) violazione dell'art. 1421 c.c. per l'indebita rilevazione officiosa della nullità; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 99, 112, 414 e 416 c.p.c. per decisione ultra/extra petita; 3) violazione degli artt. 1346, 1418 e 1463 c.c., dell'art. 11 preleggi e dell'art. 5 l. n. 2248/1865, allegato E, per avere attribuito rilevanza a disposizioni amministrative e a un provvedimento regionale sopravvenuto; 4) violazione degli artt. 2094 e ss. e 2022 c.c. sulla qualificazione del rapporto come autonomia anziché subordinazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. I primi tre motivi sono stati ritenuti inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi autonoma e sufficiente della sentenza di merito, fondata sul fatto che l'ultimo contratto era stato tempestivamente e regolarmente disdettato e quindi era cessato automaticamente il 31.12.2017, rendendo comunque infondate le domande di annullamento della disdetta e di proroga del rapporto. Il quarto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché la ricorrente mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito sulla subordinazione, attività preclusa in cassazione; il giudice di legittimità ha richiamato il principio secondo cui la qualificazione del rapporto e la valutazione degli indici di subordinazione spettano al giudice di merito e sono censurabili solo nei limiti del vizio di motivazione o di un errore di sussunzione correttamente dedotto. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1421 c.c.
La nullità può essere rilevata d'ufficio, ma nel caso concreto la censura non ha inciso sulla ratio autonoma della decisione di merito.
art. 99 c.p.c.
Richiamato come parametro della dedotta violazione del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per la censura di ultrapetizione/extra petita, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile.
art. 414 c.p.c.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nella formulazione della domanda e del contraddittorio nel rito del lavoro.
art. 416 c.p.c.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate nella difesa convenuta nel rito del lavoro.
art. 1346 c.c.
Richiamato nella censura sulla validità dell'ultimo contratto e sui presupposti di nullità.
art. 1418 c.c.
Richiamato per sostenere la nullità del contratto di collaborazione.
art. 1463 c.c.
Richiamato nella censura relativa agli effetti dell'impossibilità sopravvenuta e alla disciplina applicabile al rapporto.
art. 11 preleggi
Richiamato per escludere l'applicazione retroattiva del provvedimento regionale sopravvenuto.
art. 5 della legge n. 2248/1865, allegato E
Richiamato nella doglianza circa il limite al sindacato del giudice sugli atti amministrativi.
artt. 2094 e ss. c.c.
Richiamati per contestare la qualificazione del rapporto come collaborazione autonoma anziché subordinata.
art. 2022 c.c.
Richiamato dal ricorrente insieme alle norme sul lavoro subordinato, per sostenere la diversa qualificazione del rapporto.
art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.
Indicato come limite del sindacato di legittimità sui fatti e sulla valutazione degli indici di subordinazione.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha modificato la disciplina dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Se la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non aggredisce tutte le rationes decisive.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito mediante la mera contrapposizione di una lettura alternativa dei fatti e delle prove, specie quando la qualificazione del rapporto dipende dalla valutazione complessiva di plurimi indici sintomatici.
- La qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in sede di legittimità è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale o di una corretta censura della sussunzione giuridica.
- La nullità del contratto può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma la censura sul punto non è utile quando la decisione di merito è comunque sorretta da una distinta ratio autonoma e sufficiente.
- Chi impugna una decisione deve colpire la concreta base decisoria della sentenza, non soltanto una delle argomentazioni accessorie o cumulative sviluppate dal giudice di merito.
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